SENTENZA TAR LAZIO in merito al TERZO VALICO
Su ricorso del Comune di Arquata e dell'ACOS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter
Composto dai Magistrati:
Francesco CORSARO Presidente
Linda SANDULLI Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3280 del 2004 Reg. Gen. proposto dal Comune di Arquata Scrivia, in persona del Sindaco pro tempore, e dalla ACOS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Ferrari e Corrado De Martini, presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Francesco Siacci n. 2/b;
CONTRO
- C.I.P.E., Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono pure legalmente domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- Regione Piemonte e Regione Liguria, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, non costituite in giudizio;
- Provincia di Alessandria e di Genova, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, non costituite in giudizio;
- Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Italferr S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Infrastrutture S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- Treno Alta Velocità - T.A.V. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Vinti, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Emilia n. 88;
- Consorzio COCIV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Benedetto Giovanni Carbone e Giuseppe Giuffrè, presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale di Villa Grazioli n. 13;
per l’annullamento
della deliberazione CIPE 29/9/2003 n. 78/2003, recante approvazione del progetto preliminare del “Terzo Valico dei Giovi - Linea AV/AC Milano Genova”, pubblicata sulla G.U. del 21/1/2004, Parte Prima, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.I.P.E., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente, nonchè della T.A.V. S.p.a. e del Consorzio COCIV;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’8.7.2004, il Primo Ref. Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Ferrari per parte ricorrente, l’Avv. Barbieri, in sostituzione dell’Avv. Vinti, per la T.A.V. S.p.a., gli Avv.ti Giuffrè e Carbone per il Consorzio COCIV, nonchè l’Avv. dello Stato Polizzi per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con atto notificato nei giorni 19/3/04 e seguenti e depositato il successivo 2/4 il Comune di Arquata Scrivia e la ACOS S.p.a., gestore dell’acquedotto locale, hanno impugnato la deliberazione del C.I.P.E. meglio specificata in epigrafe, recante approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare del “Terzo valico del Giovi” - linea AV/AC Milano - Genova, riconoscendone la compatibilità ambientale, opera già inserita, per effetto della deliberazione C.I.P.E. 21/12/2001, n. 121, nel primo programma delle opere strategiche ai sensi della legge n. 443/2001.
Premettono che il Comune di Arquata Scrivia trae la gran parte delle proprie risorse idriche da nove sorgenti site in località Borlasca ed in località Rigoroso; le relative fonti di captazione sono localizzate approssimativamente in corrispondenza dei Km. 22 - 24 del tracciato in galleria dell’opera “Terzo Valico dei Giovi”, fatta oggetto dell’impugnata delibera, ad una distanza planimetrica tra i 1.000 ed i 2.500 metri.
Le possibili interferenze tra l’opera e le fonti in questione sono state esaminate in sede di Studio di impatto ambientale (SIA); nel documento 2 le sorgenti sono classificate con probabilità di impatto media.
Il provvedimento gravato, a seguito delle preoccupazioni espresse dall’ente ricorrente ed anche dalla Regione Piemonte, in sede di Allegato A, Parte 1^ “Prescrizioni”, ha previsto la “predisposizione di un piano di approvvigionamento idrico alternativo, nonché la concreta predisposizione delle misura di approvvigionamento alternativa … per i casi in cui il progetto preliminare ha già indicato l’alta probabilità di depauperamento delle fonti …”.
Deducono a fondamento del ricorso il seguente, complesso, motivo di diritto : violazione della legge 5/1/1994, n. 36, della L.R. Piemonte 12/4/1994, n. 4, del D.P.R. 24/5/1998, n. 236, del D.lgs. 11/5/1999, n. 152, del D.lgs. 2/2/2001, n. 31, della direttiva CEE 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano recepita con D.lgs. 2/2/2001, n. 31, della direttiva CE n. 60/2000; eccesso di potere per contraddittorietà e per sviamento di potere; ingiustizia manifesta.
Come evidenziato anche in sede giurisprudenziale, dalla normativa epigrafata si evince che costituisce un valore primario, dal carattere precettivo e non meramente programmatico, l’esigenza di preservazione dell’integrità del patrimonio idrico, anche in considerazione della natura scarsa della risorsa, specie se caratterizzata dall’attitudine al soddisfacimento delle esigenze del consumo umano.
In un siffatto contesto la delibera impugnata, nella parte della Prescrizioni, si limita a stabilire che “il progetto definitivo dovrà essere sviluppato individuando e caratterizzanzo i vari acquiferi interferenti con l’opera, con particolare riguardo alle sorgenti di monte Zuccaro e Borlasca, attraverso indagini geologiche e geognostiche anche di profilo geofisico, adottando, ove possibile, tutti gli accorgimenti idonei ad evitare in fase di scavo e nelle successive fasi abbassamenti della falda con conseguenti impatti sull’ambiente esterno”. Inoltre, la delibera n. 78/03 richiede che nel progetto definitivo dovrà provvedersi alla predisposizione di un “piano di approvvigionamento idrico alternativo”, nonché alla concreta predisposizione di misure di approvvigionamento alternativo (acquedotti) per i casi in cui il progetto preliminare ha già indicato l’alta probabilità di depauperamento delle fonti.
E’ chiara, in sintesi, la nebulosità ed indeterminatezza, nella fattispecie, di ogni e qualsiasi misura atta ad attenuare la certezza di un rischio per la risorsa acqua destinata al consumo umano.
Appare ancor più contraddittoria la previsione, nella delibera impugnata, di interventi da avviare in via anticipata (giustificati solo dalla necessità di non turbare il traffico) e, viceversa, di rinviare alla progettazione definitiva la previsione di interventi volti ad evitare la lesione o distruzione della risorsa acqua per consumo umano.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate chiedendo la reiezione del ricorso; analogamente hanno concluso per la reiezione del ricorso il Consorzio COCIV e la T.A.V. S.p.a., la quale ha anche eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
All’udienza dell’8/7/04 la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. - Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sollevata dalla T.A.V. S.p.a. nella considerazione che con il presente ricorso si censurerebbe, in definitiva, il mancato inserimento tra gli interventi da avviarsi in via anticipata della realizzazione di un nuovo acquedotto (come misura di approvvigionamento idrico alternativo), e dunque di un’opera idraulica, o comunque legata alla gestione del demanio idrico, in ordine al quale la giurisdizione compete, a norma dell’art. 143 del R.D. 11/12/1933, n. 1775, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
L’eccezione non appare meritevole di positiva valutazione.
Giova rammentare che ex art. 143, I comma, lett. a), del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici (R.D. n. 1775/1933) appartengono alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’Amministrazione in materia di acque pubbliche.
Ora, se pure l’enucleazione della competenza del Tribunale Superiore presenta qualche difficoltà in ragione della non agevole delimitazione della “materia delle acque pubbliche”, che, a livello normativo, non appare poi chiaramente coordinata con la nozione di opera idraulica, è comunque consolidata la giurisprudenza nel senso che a radicare la giurisdizione speciale del Tribunale Superiore sia l’incidenza diretta del provvedimento amministrativo sulla materia delle acque pubbliche, ovvero sull’utilizzazione del demanio idrico, quand’anche il provvedimento provenga da organi amministrativi preposti alla tutela di interessi più generali o comunque diversi (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 23/1/2002, n. 389; Cass., Sez. Un., 26/7/2002, n. 11099; Cons. Stato, Sez. V, 21/11/2003, n. 7614; Cass., Sez. Un., 16/3/2004, n. 5322).
Peraltro, nel caso di specie, tale incidenza diretta della gravata deliberazione del C.I.P.E. sul regime delle acque pubbliche (e dunque sulle modalità di utilizzazione delle stesse) non sembra configurabile, come, del resto, confermato proprio dal fatto che è contestata in via principale la significativa circostanza per cui l’approvato progetto preliminare nulla ha disposto né in termini di tutela delle sorgenti da cui viene captata l’acqua ad uso potabile utilizzata dal Comune ricorrente, né in termini di previsione di un piano di approvvigionamento alternativo, rimettendo ciò alle successive fasi della progettazione.
La soluzione non sembra destinata a mutare neppure seguendo la prospettazione di T.A.V. S.p.a., ed interpretando il ricorso come volto unicamente a censurare la mancata predisposizione di misure di approvvigionamento idrico alternativo, in quanto, a bene considerare, di incidenza sul regime delle acque può parlarsi con riferimento alla realizzazione, modificazione, ovvero sospensione, od eliminazione di un’opera idraulica (Cons. Stato, Sez. VI, 11/9/2003, n. 5096), ma non anche in caso di mancata progettazione di un acquedotto, evidentemente inidonea a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell’acqua.
2. - Può poi prescindersi dall’esaminare la (ulteriore) eccezione di inammissibilità del ricorso, sviluppata, con la memoria depositata in data 2/7/04, sempre dalla T.A.V. S.p.a., nell’assunto che le doglianze dedotte circa la interferenze negative tra le falde idriche locali ed i lavori di realizzazione della tratta ferroviaria erano già state prospettate dalle ricorrenti alla Regione Piemonte, in occasione dell’apposita conferenza di servizi indetta dal Ministero dei Trasporti, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
3. - In particolare, ad avviso del Collegio, non può essere condiviso l’unitario motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata predisposizione di misure volte ad attenuare il rischio, per le sorgenti, derivante dai lavori di escavazione della galleria, tanto più in ragione del fatto che non è stato incluso tra gli interventi da avviare in via anticipata quello volto ad assicurare la “risorsa acqua per uso umano”, anche nella forma della realizzazione di un acquedotto alternativo.
Appare utile premettere che dal parere della Commissione Speciale VIA in data 28/8/03 emerge la sussistenza di una probabilità di interferenza cautelativamente media tra le attività di scavo e le sorgenti di Borlasca, utilizzate dal Comune ricorrente, in quanto il tracciato e le sorgenti sono separate da una formazione rocciosa, detta “struttura a Graben”, che dovrebbe porre rimedio ai fenomeni di drenaggio connessi all’opera, e dunque al rischio di contaminazione delle acque.
Ciò premesso, la Regione Piemonte, con deliberazione giuntale n. 58 – 9963 dell’8/7/03, nell’esprimere parere favorevole sul progetto preliminare in esame, lo ha condizionato, tra l’altro, alla predisposizione di “un progetto di acquedotto alternativo da realizzare prontamente qualora venissero accertate possibili interferenze con gli acquiferi afferenti la rete idrica esistente” (pag. 14).
La deliberazione del C.I.P.E. del 29/9/03, oggetto di gravame, ha integralmente recepito tali prescrizioni, stabilendo, al punto 5.1. delle prescrizioni contenute nell’All. A, che “in sede di progetto definitivo dovrà, altresì, provvedersi alla predisposizione di un piano di approvvigionamento idrico alternativo, nonché alla concreta predisposizione delle misure di approvvigionamento alternativo (acquedotti), per i casi in cui il progetto preliminare ha già indicato l’alta probabilità che si verifichi un depauperamento delle fonti”.
Ciò pone in evidenza come il C.I.P.E. ha stabilito che, in tutti i casi di rischio di interferenze con le sorgenti, sia predisposto nel progetto definitivo un “piano di approvvigionamento idrico alternativo”, la necessità del ricorso al quale va valutata in sede esecutiva, mentre ha disposto l’immediata realizzazione degli acquedotti (“misure di approvvigionamento alternativo”) ove il progetto preliminare abbia indicato l’alta probabilità che si verifichi un depauperamento delle fonti.
Discende con evidenza da quanto esposto che non appaiono configurabili i vizi dedotti, in quanto per la realizzazione di acquedotti alternativi era prevista la sussistenza di condizioni (l’alto rischio di interferenza, come visto) non configurabili per le sorgenti del Comune di Arquata Scrivia, gestite dalla ACOS S.p.a., per le quali è stata rilevata, con valutazione tecnica incontestata, una possibilità di interferenza di livello medio.
Deve conseguenzialmente ritenersi, per le stesse ragioni, legittima anche la mancata inclusione, tra gli interventi da eseguire in via anticipata, delle opere destinate all’integrazione e miglioramento dell’attuale rete idrica locale.
Sotto tale ultimo profilo, e guardando all’ordine di priorità degli interventi, risulta, del resto, ben comprensibile, già sul piano della logica, l’anticipazione di lavori preparatori dell’opera, in quanto le eventuali interferenze tra i vari acquiferi ed i lavori di escavazione non possono che essere successive all’apertura dei cantieri, dovendosi pertanto escludere la necessità dela predisposizione anticipata di lavori idraulici.
Va, del resto, considerato ancora come, a norma dell’art. 5, III comma, del D.lgs. 20/8/2002, n. 190, “il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, … nonché dal programma degli spostamenti ed attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze”, con ciò chiaramente evidenziandosi come la fase deputata alla definitiva soluzione del problema delle interferenze sia quella della progettazione definitiva, all’esito di un subprocedimento che principia proprio con la comunicazione del progetto preliminare agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili.
4. - In conclusione, il ricorso deve essere disatteso perché infondato.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.7.2004.
Francesco Corsaro Presidente
Stefano Fantini Componente Est.