Da Angelo Albasio - 9 giugno
La Regione Piemonte sollecita la ripresa dei lavori nei "cunicoli esplorativi" per il Terzo Valico. Gli Enti locali reagiscono con irritazione
Le associazioni ambientaliste (Wwf, Legambiente, Italia Nostra, ProNatura e
Associazione amici delle ferrovie e dell’ambiente) esprimono disappunto
per l’improvvisa ed ingiustificata convocazione del 7 giugno dei rappresentanti
della Provincia di Alessandria e degli enti locali interessati da parte della
Regione Piemonte per la presentazione di un progetto relativo alla ripresa dei
lavori nei cunicoli esplorativi (in realtà vere e proprie gallerie di
servizio) in Val Lemme, e ricordano che:
- 1. Il 9 febbraio scorso è stata inviata ai Ministeri e Enti interessati
una lettera di diffida dall’autorizzare l’escavazione
ai cunicoli esplorativi e le attività relative ai cosiddetti cunicoli
geognostici di Voltaggio e di Fraconalto, di cui sono stati accertati a suo
tempo, in via amministrativa, la difformità e il conseguente grave danno
ambientale con Ordinanza del 24/2/1998 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, che ha portato alla sospensione dei lavori e
che sono oggetto di procedimento in sede penale. Con la suddetta Ordinanza
sono stati sospesi i lavori relativi ai cosiddetti cunicoli esplorativi “onde
evitare che, in attesa che sia conclusa la procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (iniziata e mai terminata), si verifichino danni gravi e irreversibili
al sistema dell’area interessata”. Tale Ordinanza di sospensione
dei lavori è ancor vigente in quanto era stato appurato “che i
cunicoli, quanto dislocazione, orientamento e tipo di sezione, per dichiarazione
dell’impresa, corrispondono già in toto alle previste ‘finestre
della galleria di valico” e che “contrariamente a quanto sembra
evocare la loro denominazione di ‘cunicoli esplorativi’ o ‘sondaggi
geognostici’, le loro dimensioni sono evidentemente di vera galleria (tanto
da consentire il transito di veicoli a doppio senso (…). Non si tratta
quindi di un sondaggio propedeutico alla realizzazione della progettazione definitiva,
ma di una galleria vera e propria.
- 2. Anche se l’art. 3 comma 9 del D.Lgs. n. 190/2002 stabilisce che il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa autorizzare “ai fini
della progettazione”, ove sia necessaria, l’escavazione di cunicoli
esplorativi e delle “attività relative, ivi inclusa l’installazione
dei cantieri e l’individuazione dei siti di deposito”, si riferisce
pur sempre a fori geognostici di diametro fino a 3 metri e non a vere
e proprie gallerie di servizio del diametro di 20 metri.
- 3. Il 29 settembre 2003 è stato approvato dal CIPE, ai sensi della
legge n. 443/2001 (legge obiettivo) e del collegato D.Lgs. 190/2002, il progetto
preliminare relativo al Terzo valico dei Giovi, linea AV/AC Milano-Genova. Detta
Delibera, che reca il n. 78/2003, è stata pubblicata sul Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, Parte Prima. Contro
tale delibera il 20 marzo sono stati presentati tre ricorsi al Tar del
Lazio da parte della Provincia di Alessandria, del Comune di Arquata
e dall’Associazione amici delle ferrovie e dell’ambiente. Per discutere
quest’ultimo il Tribunale amministrativo ha fissato la prima udienza per
giovedì 8 luglio.
- 4. In seguito ad un ricorso presentato il 23 ottobre 2002 da Legambiente alla
Commissione europea per incompatibilità della Legge obiettivo con le
norme comunitarie è in atto una procedura di infrazione dell’
Unione europea contro l’Italia in materia di Valutazione di impatto
ambientale. Solo recentemente il Governo italiano ha ritenuto di inviare alla
Commissione europea delle precisazioni in merito per evitare un immediato deferimento
alla Corte di Giustizia europea. Appare quindi fuori luogo che il Governo
e la Regione Piemonte continuino ad attuare le procedure previste da una legge
nazionale non in regola con le norme europee.
Per queste ragioni le associazione ambientaliste hanno diffidato le società
TAV S.p.A., Italferr S.p.A. e Co.Civ. S.p.A. dal procedere all’inizio
di lavori relativi alle attività “da avviare in via anticipata”
di cui al punto 2 della citata Delibera CIPE e all’Allegato B allo stesso
atto, non previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 190/2002 o che, comunque,
non siano state sottoposte, ai sensi di legge, a procedura di V.I.A. regionale,
con espressa riserva qualora gli enti e le aziende in questione intendessero
procedere in violazione delle normative vigenti di intraprendere ogni opportuna
azione, comprese quelle di natura giudiziaria.