Da Angelo Albasio - 9 giugno

La Regione Piemonte sollecita la ripresa dei lavori nei "cunicoli esplorativi" per il Terzo Valico. Gli Enti locali reagiscono con irritazione

Le associazioni ambientaliste (Wwf, Legambiente, Italia Nostra, ProNatura e Associazione amici delle ferrovie e dell’ambiente) esprimono disappunto per l’improvvisa ed ingiustificata convocazione del 7 giugno dei rappresentanti della Provincia di Alessandria e degli enti locali interessati da parte della Regione Piemonte per la presentazione di un progetto relativo alla ripresa dei lavori nei cunicoli esplorativi (in realtà vere e proprie gallerie di servizio) in Val Lemme, e ricordano che:
- 1. Il 9 febbraio scorso è stata inviata ai Ministeri e Enti interessati una lettera di diffida dall’autorizzare l’escavazione ai cunicoli esplorativi e le attività relative ai cosiddetti cunicoli geognostici di Voltaggio e di Fraconalto, di cui sono stati accertati a suo tempo, in via amministrativa, la difformità e il conseguente grave danno ambientale con Ordinanza del 24/2/1998 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che ha portato alla sospensione dei lavori e che sono oggetto di procedimento in sede penale. Con la suddetta Ordinanza sono stati sospesi i lavori relativi ai cosiddetti cunicoli esplorativi “onde evitare che, in attesa che sia conclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (iniziata e mai terminata), si verifichino danni gravi e irreversibili al sistema dell’area interessata”. Tale Ordinanza di sospensione dei lavori è ancor vigente in quanto era stato appurato “che i cunicoli, quanto dislocazione, orientamento e tipo di sezione, per dichiarazione dell’impresa, corrispondono già in toto alle previste ‘finestre della galleria di valico” e che “contrariamente a quanto sembra evocare la loro denominazione di ‘cunicoli esplorativi’ o ‘sondaggi geognostici’, le loro dimensioni sono evidentemente di vera galleria (tanto da consentire il transito di veicoli a doppio senso (…). Non si tratta quindi di un sondaggio propedeutico alla realizzazione della progettazione definitiva, ma di una galleria vera e propria.
- 2. Anche se l’art. 3 comma 9 del D.Lgs. n. 190/2002 stabilisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa autorizzare “ai fini della progettazione”, ove sia necessaria, l’escavazione di cunicoli esplorativi e delle “attività relative, ivi inclusa l’installazione dei cantieri e l’individuazione dei siti di deposito”, si riferisce pur sempre a fori geognostici di diametro fino a 3 metri e non a vere e proprie gallerie di servizio del diametro di 20 metri.
- 3. Il 29 settembre 2003 è stato approvato dal CIPE, ai sensi della legge n. 443/2001 (legge obiettivo) e del collegato D.Lgs. 190/2002, il progetto preliminare relativo al Terzo valico dei Giovi, linea AV/AC Milano-Genova. Detta Delibera, che reca il n. 78/2003, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, Parte Prima. Contro tale delibera il 20 marzo sono stati presentati tre ricorsi al Tar del Lazio da parte della Provincia di Alessandria, del Comune di Arquata e dall’Associazione amici delle ferrovie e dell’ambiente. Per discutere quest’ultimo il Tribunale amministrativo ha fissato la prima udienza per giovedì 8 luglio.
- 4. In seguito ad un ricorso presentato il 23 ottobre 2002 da Legambiente alla Commissione europea per incompatibilità della Legge obiettivo con le norme comunitarie è in atto una procedura di infrazione dell’ Unione europea contro l’Italia in materia di Valutazione di impatto ambientale. Solo recentemente il Governo italiano ha ritenuto di inviare alla Commissione europea delle precisazioni in merito per evitare un immediato deferimento alla Corte di Giustizia europea. Appare quindi fuori luogo che il Governo e la Regione Piemonte continuino ad attuare le procedure previste da una legge nazionale non in regola con le norme europee.
Per queste ragioni le associazione ambientaliste hanno diffidato le società TAV S.p.A., Italferr S.p.A. e Co.Civ. S.p.A. dal procedere all’inizio di lavori relativi alle attività “da avviare in via anticipata” di cui al punto 2 della citata Delibera CIPE e all’Allegato B allo stesso atto, non previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 190/2002 o che, comunque, non siano state sottoposte, ai sensi di legge, a procedura di V.I.A. regionale, con espressa riserva qualora gli enti e le aziende in questione intendessero procedere in violazione delle normative vigenti di intraprendere ogni opportuna azione, comprese quelle di natura giudiziaria.