Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Ricorso
TERZO VALICO - GE-MI T.A.V.
20 marzo 2004
delle Associazioni:
- Italia Nostra ONLUS, con sede in Roma, Via Nicolò
Porpora 22, in persona del presidente nazionale, legale rappresentante, Antonietta
Pasolini Dall'Onda, individuata quale associazione di protezione ambientale
a norma degli artt. 13 e 18 L. 8/7/1986 n.349,
- Legambiente Piemonte - Valle d'Aosta ONLUS, con sede in Torino,
Via Pergolesi 116, in persona del presidente, legale rappresentante, Vanda Bonardo,
individuata quale associazione di protezione ambientale a norma degli artt.
13 e 18 L.8/7/1986 n.349,
- Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS,
con sede in Roma, Via Po 25/c, in persona del presidente nazionale, legale rappresentante
arch. Fulco Pratesi, individuata quale associazione di protezione ambientale
a norma degli artt. 13 e 18 L. 8/7/1986 n.349,
- Pro Natura Piemonte ONLUS, con sede in Torino, Via Pastrengo
13, in persona del dr. Pierluigi Cavalchini in qualità di procuratore
speciale del presidente, legale rappresentante prof. Domenico Sanino, individuata
quale associazione di protezione ambientale a norma degli artt. 13 e 18 L.8/7/1986
n.349,
- Associazione Amici delle Ferrovie e dell'Ambiente ONLUS,
con sede in Gavi (AL), Via Mameli 56, in persona del presidente, legale rappresentante
Renato Angelo Milano, associazione perseguente la tutela dell'ambiente, quale
rappresentante di interessi diffusi, con specifico riferimento al problema dei
trasporti e del Terzo Valico nelle provincie di Alessandria e di Genova, tutte
rappresentate nel presente giudizio dagli avv.ti Andrea Ferrari di Alessandria
e Corrado De Martini di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliate
in Roma, via Francesco Siacci 2/b, in forza di mandati speciali a margine delle
prime pagine del presente ricorso,
contro
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Via XX Settembre
n. 97, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e con
- il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in persona
del Ministro pro tempore, con sede in Roma, P.le Porta Pia 1, domiciliato ex
lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi
12;
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 44, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze con sede
in Roma, Via XX Settembre, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale
dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta
Regionale, con sede in Torino, P.za Castello 165;
- la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
Regionale, con sede in Genova, Via Fieschi 15;
- l'Amministrazione Provinciale di Alessandria, in persona
del Presidente pro tempore, con sede in Alessandria, P.za della Libertà;
- l'Amministrazione Provinciale di Genova, in persona del Presidente
pro tempore, con sede in Genova, P.le Mazzini 2;
- FS – Ferrovie dello Stato S.p.a. in persona del legale
rappresentante con sede in Roma, P.za della Croce Rossa 1;
- RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona
del legale rappresentante, con sede in Roma, P.za della Croce Rossa 1;
- TAV S.p.a., in persona del legale rappresentante, con sede
in Roma, Via Mantova 24;
- Italferr S.p.a., in persona del suo legale rappresentante,
con sede in Roma, Via Marsala 53-67;
- Infrastrutture S.p.a., in persona del suo legale rappresentante,
con sede in Roma, Via Goito 4;
- Co. Civ. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante,
con sede in Genova, Via C.R. Ceccardi n. 4/16;
per l’annullamento
della Deliberazione CIPE 29 settembre 2003 n. 78/2003 “Terzo valico dei
Giovi – Linea AV/AC Milano Genova”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 21 gennaio 2004 Parte Prima che, in parte dispositiva recita:
“Delibera:
1. Approvazione progetto preliminare.
1.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e dell’art. 18, comma
6, del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni
e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il progetto preliminare del “Terzo valico dei Giovi” – linea
AV/AC Milano-Genova ed è riconosciuta la compatibilità ambientale
dell’opera.
1.2. Ai sensi del comma 3 del citato art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002
l’importo di 4.719 Meuro, sopra indicato, costituisce il limite di spesa
dell’intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere
e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale.
Nella progettazione definitiva il costo dell’opera, nell’ambito
di detto limite, verrà disaggregato nelle varie voci di spesa ed in particolare
distintamente articolato nella quota riferita ai lavori ferroviari e nella quota
relativa al totale degli oneri per opere e misure di compensazione dell’impatto
territoriale e sociale.
1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l’approvazione
del suddetto progetto, sono riportate nell’allegato A, che forma parte
integrante della presente delibera, nella parte 1a.
Le raccomandazioni formulate su proposta del Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti sono riportate nella 2a parte del citato allegato A: il soggetto
aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette
raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione del progetto
definitivo in modo da consentire al suddetto Ministero di esprimere le proprie
valutazioni a questo Comitato e di proporre, se del caso, misure alternative.
Nella 3a parte dell’allegato A sono riportati gli ulteriori impegni a
carico del soggetto aggiudicatore scaturenti dal protocollo e dagli accordi
allegati alla citata delibera n. 58-9963/03 della Regione Piemonte.
Resta ferma, per ciò che riguarda l’escavazione di cunicoli esplorativi
e le relative attività, la possibilità di attivare la procedura
di cui all’art. 3, comma 9, del menzionato decreto legislativo.
2. Finanziamento attività da avviare in via anticipata.
2.1. Gli interventi da avviare in “via anticipata” sono indicati
nell’allegato B.
2.2. La progettazione definitiva degli anzidetti interventi potrà essere
sottoposta all’approvazione di questo Comitato, ai sensi dell’art.
4 del decreto legislativo n. 190/2002, anticipatamente e separatamente dal progetto
definitivo delle opere di linea, eventualmente anche articolata in funzione
delle specifiche esigenze di intervento sul territorio. Le competenti amministrazioni,
nell’ambito della relativa procedura, avranno cura di contenere al massimo
i tempi occorrenti per l’espressione delle proprie valutazioni.
Come previsto al comma 8 della norma per ultimo richiamata, le ricerche archeologiche
sono compiute sotto la vigilanza delle competenti Soprintendenze, che curano
la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima.
2.3. Tenuto conto della rilevata particolare urgenza nell’adempimento
dell’avvio dei lavori propedeutici dell’asse alta velocità
Milano-Genova e nelle more della conclusione dei contratti con Infrastrutture
S.p.a., al fine anche di assicurare la continuità necessaria al finanziamento
dell’asse alta velocità / alta capacità Milano-Genova, Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a., anche per il tramite della controllante Ferrovie
dello Stato S.p.a., dovrà contrarre e/o far contrarre a società
controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo
di 319 Meuro, che saranno estinti non appena sarà disponibile, da parte
della suddetta Infrastrutture S.p.a., la provvista necessaria.
3. Clausole finali.
3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad
assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti
il progetto preliminare dell’intervento “Terzo valico dei Giovi”
– linea AV / AC Milano-Genova, approvato con la presente delibera.
3.2. In sede di esame del progetto definitivo, che dovrà essere approvato
da questo Comitato ex art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvederà alla verifica di ottemperanza
alle prescrizioni di cui al citato allegato A, nonchè al rispetto delle
indicazioni di cui al precedente punto 1.2 e riferirà in merito a questo
Comitato. In particolare il predetto Ministero assicurerà che la Commissione
speciale VIA di cui all’art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 190/2002
abbia proceduto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento
di compatibilità ambientale ai sensi del comma 4 della stessa norma”,
e di ogni atto o provvedimento presupposto, conseguente o connesso, ancorché
ignoto ai ricorrenti.
Con espressa riserva, ove le attività di realizzazione dell'opera, "avviate
con via anticipata" ed attualmente in corso, determinassero danni gravi
ed irreparabili, di svolgere domanda cautelare di sospensione dell'atto impugnato.
Fatto
Appare impresa invero ardua e spropositata narrare, anche per sommi capi, l'annosa
e complessa vicenda del progetto ferroviario "Alta Velocità Milano
- Genova" e del successivo progetto ferroviario "Terzo Valico dei
Giovi".
Non potrà quindi che riscostruirsi in maniera scarna, i momenti essenziali
della vicenda dei due progetti, rimettendo alla trattazione dei motivi ogni
necessaria integrazione:
- in data 7/8/1991 e in data 16/3/1991 l'Ente Ferrovie dello Stato rilasciò
alla TAV S.p.a. concessioni per la realizzazione della linea ferroviaria "Alta
Velocità Milano - Genova";
- in data 16/3/1992 la TAV s.p.a stipulò con il Consorzio COCIV una Convenzione
per la progettazione esecutiva e la realizzazione della detta linea "Alta
Velocità Milano - Genova";
- con Decreto 2/6/1994 il Ministero dell'Ambiente espresse"giudizio interlocutorio
negativo circa la compatibilità ambientale del progetto ferroviario Alta
Velocità tratta Genova - Milano presentato dalla COCIV (General Contractor";
- con Decreto 15/7/1998 il Ministero dell'Ambiente, in relazione ad un nuovo
progetto, espresse "giudizio negativo circa la compatibilità ambientale
del progetto relativo alla realizzazione della tratta Alta Velocità Genova
- Milano da realizzarsi nelle regioni Liguria, Piemonte e Lombardia dal COCIV";
- con Delibera in data 21/12/2001 n. 121 il CIPE approvò "il primo
programma delle opere strategiche che include, nell'ambito del "corridoio
plurimodale tirrenico - Nord Europa" alla voce "Sistemi ferroviari"
l'"asse ferroviario Ventimiglia- Genova - Novara - Milano (Sempione)";
- con l'impugnata Delibera n. 78/2003 il CIPE approvò il progetto preliminare
del "Terzo Valico dei Giovi" - linea AV/AC Milano - Genova, riconoscendo
la compatibilità ambientale dell'opera.
MOTIVI
I - Carenza assoluta di potere e violazione di legge in relazione all’art.
73 della Costituzione ed all'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale.
Conseguente nullità della Delibera n. 121 del 21/12/01 e della Delibera
n. 78 del 29/9/03 del CIPE.
In data 21 dicembre 2001 venne promulgata la L. n. 443 di “Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attività produttive”, correntemente
detta “Legge Obiettivo”. Essa Legge venne pubblicata in Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001 n. 299, e, conseguentemente,
in assenza di diversa previsione, entrò in vigore dopo il decorso dell’ordinaria
vacatio legis, ovvero in data 11 gennaio 2002.
La Legge Obiettivo, all’art. 1 c. 1, prevedeva che l’individuazione
delle infrastrutture ed insediamenti strategici da realizzarsi nell’ambito
della legge stessa, ovvero in un “quadro normativo finalizzato alla celere
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati .....e introducendo
un regime speciale” (essendo dipoi tale "regime
speciale" regolato dal D.Lgs. 20/8/2002 n.190), in sede di prima applicazione
della Legge coincidesse con un “programma approvato dal CIPE entro il
31 dicembre 2001”.
Viceversa, per ogni periodo successivo, ovvero con l’entrata “a
regime” della Legge stessa, il programma sarebbe stato “predisposto
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i ministri
competenti e le regioni o provincie autonome interessate e inserito, previo
parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con l’indicazione dei relativi finanziamenti."
In altre parole, nell’ambito del regime già “derogante”
e “speciale” disposto con la Legge Obiettivo e con il regolamento
di attuazione della stessa (Dlgs. 190/02), per le opere in questione veniva
introdotta una ulteriore deroga alla definizione del “programma”,
affidandosi la stessa, in sede di prima applicazione della Legge, puramente
e semplicemente alla determinazione del solo CIPE, al di fuori di ogni intesa
con i Ministeri, con le regioni e, soprattutto, al di fuori di ogni inserimento
nel DPEF con indicazione dei relativi stanziamenti.
Il CIPE, con ben comprensibile, anche se giuridicamente non ammissibile, solerzia,
con delibera in data 21 dicembre 2001, approvò il “programma delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici” includendovi,
tra numerosissime altre, l’opera di cui è causa. Tale Delibera
che, in sede di prima applicazione della Legge, fissa definitivamente il programma
delle opere da eseguirsi nel regime speciale della Legge stessa, è espressamente
richiamata in premessa all’impugnata Delibera 78/2003, laddove si legge
“Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002
S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge
n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include,
nell’ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa»
alla voce «Sistemi ferroviari», l’«asse ferroviario
Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)» per il quale indica un costo
complessivo di 4.379,555 Meuro e, a fronte di un disponibilità di 785,014
Meuro, una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 246,350 Meuro;”
Dunque l'inserimento dell'opera di cui è causa nel "programma"
delle opere e insediamenti strategici da attuarsi in base alla Legge Obiettivo
e relativo Regolamento di attuazione (D.Lgs 190/02) e, conseguentemente, la
regolamentazione di tale opera, in ogni suo aspetto: dal progetto preliminare,
all'aggiudicazione, al finanziamento ed all'esecuzione in base al regime "speciale"
e derogante della L. 443/01 e del D.Lgs 190/02, dipende solo ed esclusivamente
dall'inserimento dell'opera stessa nel "programma" approvato dal CIPE
con Delibera n. 121 del 21/12/2001.
Sennonché detta Delibera n. 121 del 21/12/2001 venne assunta dal CIPE
in assoluta carenza di potere, atteso che la L. 443/01, attributiva della facoltà
di determinare tale programma, non era neppure stata pubblicata, né ovviamente
era entrata in vigore per effetto del decorso della vacatio legis, e, conseguentemente,
alla data era priva di ogni efficacia facoltizzante, talché la Delibera
impugnata è atto nullo, privo di alcuna efficacia, né, d'altro
canto, risulta che detta Delibera sia stata in alcuna maniera formalmente reiterata
dopo che la L. 443/01 aveva acquisito efficacia.
Ovviamente a nulla rileva che la L. 443/01, all'art. 1 c. 1, preveda che il
"programma" delle opere dovesse essere approvato dal CIPE entro il
31/12/2001, atteso che, in assenza di specifica previsione, trattavasi indubbiamente
di termine non perentorio, e che, comunque la detta Delibera avrebbe potuto
essere totalmente o parzialmente reiterata.
Resta dunque il fatto che la Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001 è nulla
e che, essendo la stessa posta alla base dell'inserimento dell'opera in un "programma"
le cui norme di determinazione sono deroganti anche rispetto al "regime
speciale", già derogante, di cui alla L. 443/01 e relativo D.Lgs
190/02, la nullità di essa determina la conseguente nullità della
Delibera 78/03 qui impugnata, atteso che quest'ultima, espressamente e sostanzialmente,
si fonda sulla prima. Solo, infatti, detta Delibera nulla ha consentito l'inserimento
dell'opera non in un "programma" predisposto dal
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le regioni o le
provincie autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del DLgs 28 agosto 1997 n. 281,
nel DPEF con l'indicazione dei relativi finanziamenti", bensì in
un "programma" approvato, motu proprio, dal solo CIPE.
Né dicasi che l'eccezione svolta abbia natura e rilievo meramente formali,
atteso che la procedura di determinazione del "programma", in sede
di prima attuazione della L. 443/01, differisce sostanzialmente dalla procedura
di determinazione di esso in sede di regime ordinario di applicazione della
Legge stessa, e ciò sia dal punto di vista soggettivo (proposta del Ministro
delle infrastrutture), sia, e soprattutto, dal punto di vista delle necessarie
intese con le regioni, nonché per l'inserimento nel DPEF, documento fondamentale
della programmazione economica. Il regime "ordinario" (pur sempre
nell'ambito del regime "speciale" della Legge Obiettivo) risponde
quindi a dichiarate esigenze di pluralismo e di controllo, il che comporta differenza
di sostanza nel ricorso ad esso piuttosto che a quello "provvisorio"
di prima attuazione. Elementi di sostanza dunque, e non di mera forma, impongono
la valutazione negativa di un atto posto in essere da soggetto che non ne aveva
il potere.
Aggiungasi che, in fatto, con la Delibera 121 del 21/12/2001 il CIPE inserì
nel “programma”, e quindi autorizzò, un tal numero di opere
“strategiche” da assorbire le risorse finanziarie dello Stato per
un lunghissimo periodo di anni, congelando quindi per lo stesso periodo ogni
e qualsiasi altra iniziativa strategica, e ciò fece “motu proprio”
e senza alcuna intesa e, soprattutto, senza averne i poteri.
La radicale nullità di un atto posto in essere da soggetto che, al tempo,
non ne aveva i poteri, è talmente palese ed indiscutibile che, addirittura,
risulta difficile trovarne conferme giurisprudenziali.
Tra le poche disponibili si richiama:
"L'art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973
n.748 - sull'esodo volontario dei dirigenti statali - in difetto di diversa
previsione, spiega i propri effetti dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso, pertanto le istanze presentate dai funzionari collocati a riposo anteriormente
a tale data dirette ad ottenere i benefici che sarebbero derivati dall'emananda
disposizione sull'esodo volontario, non sono produttive di alcun effetto, in
quanto si riferiscono all'esercizio di un diritto non ancora sorto al momento
della presentazione .. (C.d.S. 1/3/77 n.63)."
e ancora: "Nel caso del sopravvenire di una legge nuova durante lo svolgimento
del procedimento amministrativo, trova applicazione il principio tempus regit
actum, nel senso che ciascun elemento giuridico va considerato - in mancanza
di deroghe espresse o implicite, previste da norme particolari - sottoposto
alla disciplina nel tempo in cui venne prodotto per quanto riguarda il regime
della sua essenza, della sua struttura e dei suoi requisiti (C.d.S. 1/4/80 n.330)".
II - Falsità dei presupposti - Violazione di Legge: L. 21/12/2001
n. 443 D.lgs 20/8/2002 n. 190, Direttiva 93/37 CEE, L. 11/2/94 n. 109, DPR 21/11/99
n. 554, Art. 97 Costituzione;
Eccesso di potere per sviamento di potere;
Eccesso di potere per disparità di trattamento;
Ingiustizia manifesta.
La norma di cui all'art. 131 c. 2 della L. 23/12/2000 n. 388 (L. Finanziaria
2001) statuiva: "Per le medesime finalità di cui al comma 1
[ovvero "per garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario
delle attività di trasporto ferroviario" NDR], … ai lavori
di costruzione di cui all'art. 2 lettera h) della L. 17/5/1985 n. 210, come
modificata dall'art. 1 del DL 24/1/1991 n. 25, convertito con modificazioni,
dalla L. 25/3/1991 n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore
della presente legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non
siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza delle Ferrovie
dello Stato S.p.a., si applica in conformità alla vigente normativa dell'Unione
Europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994 n. 109 e successive
modificazioni [Legge Quadro in materia di lavori pubblici] e 18 novembre 1998
n. 415 [modifiche alla Legge Quadro] nonché al D.Lgs 17 marzo 1995 n.
158 [Attuazione Direttive CE ai settori esclusi] e successive modificazioni.
Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente
comma rilasciate alla TAV S.p.a. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto
1991 e il 16 marzo 1992…". Ovvero, il Legislatore, in un rigurgito
di legalità comunitaria, ed a seguito delle procedure d'infrazione intraprese
dalla Comunità stessa, ritenne di dover annullare le concessioni e convenzioni
stipulate in violazione di ogni normativa europea e della normativa nazionale
ad essa adeguata.
Peraltro, tale ritrovata coscienza europea ebbe breve durata, talché
l'art. 11 c. 1 della L. 1/8/2002 n. 166 abrogò la citata norma di annullamento
delle concessioni, disponendo: "Il comma 2 dell'art. 131 della legge 23
dicembre 2000 n. 338, è abrogato; proseguono pertanto,
senza soluzione di continuità le concessioni rilasciate alla
TAV S.p.a. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992,
ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti
rapporti di general contracting instaurati pertinenti le opere di cui
all'art. 2 lettera h della legge 17 maggio 1985 n. 210 e successive modificazioni....".
Tale vicenda, di annullamento delle "concessioni e sottostanti rapporti
di general contracting" e di successiva abrogazione dell'annullamento,
sta alla base della qui impugnata Delibera CIPE n. 78/2003, laddove la stessa
(al Vista n. 2) recita: "Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166,
che, all'art. 11 abroga il comma 2 dell'art. 131 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e autorizza la prosecuzione delle concessioni rilasciate alla TAV S.p.a.
dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese
le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general
contracting instaurati dalla TAV S.p.a. pertinenti le opere di cui all'art.
2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive…”,
ed ancora, (V. p. 7 Suppl. G.U., par. 5): "sotto l’aspetto attuativo:
che la realizzazione è prevista mediante affidamento a contraente generale,
individuato nel consorzio COCIV sulla base dei rapporti instaurati con la convenzione
stipulata il 16 novembre 1992 dalla TAV S.p.a. e che – ai sensi del richiamato
art. 11, comma 1, della legge n. 166/2002 – proseguono senza soluzione
di continuità;”
Grazie, dunque, alla intervenuta risuscitazione da parte del legislatore delle
già defunte concessioni del 1991 e 1992, si ritiene che le opere relative
siano già state aggiudicate e possano, in tal maniera, totalmente prescindere
dall'intera normativa, già essa stessa “speciale” e derogante
alla Legge Quadro, prevista dalla Legge Obiettivo e dal relativo Regolamento
di Attuazione e, in particolare, dalle norme di cui agli artt. 7,8,9 e, soprattutto,
10 di detto Regolamento (D.lgs 190/02).
Dette norme, essenzialmente stabiliscono:
A - Sulle modalità di realizzazione dell'opera:
- "affidamento, mediante gara di evidenza pubblica nel rispetto delle
direttive dell'Unione europea, ad un unico soggetto contraente generale o concessionario
(art. 2 c. 1 lett. e) L. 443/01)";
- "In deroga alle previsioni di cui all'art. 19 della legge quadro, la
realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale (art. 6 D.lgs 190/02)";
- "Con il contratto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all'art. 19 della legge quadro, affida ad un soggetto
dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché
di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria
la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera nel rispetto delle esigenze
specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto
o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. (art. 9 c.1 D.lgs 190/02);"
- "affidamento a contraente generale è il contratto di cui all'art.
1, lettera f) della L. 21 dicembre 2001 n. 443, con il quale viene affidata
la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente
alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. I contraenti generali
non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto legislativo (art.
1 c. 7 lett. n) D.lgs 190/02);
- "concessione è il contratto di cui all'articolo 19 comma 2, primo
periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con il quale viene affidata la
progettazione e realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del
diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da un
prezzo. I concessionari non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente
decreto legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati dalla direttiva
93/37/CEE e dalle successive norme del presente decreto (art. 1 c. 7 lett. m)
D.lgs 190/02)".
Il sistema disposto dalla L. 443/01 e dal D.lgs 109/02, dunque, prevede:
(i) un soggetto aggiudicatore, che può essere o una pubblica amministrazione
o un soggetto pubblico o privato assegnatario dei fondi, ma non può
essere in alcun caso né il concessionario né il contraente generale;
(ii) che il soggetto aggiudicatore scelga in alternativa, o
l'affidamento mediante contratto di concessione, o l'affidamento a contraente
generale;
(iii) che, nell'una o nell'altra ipotesi, al concessionario o al contraente
generale venga affidata sia la progettazione, sia la realizzazione dell'opera.
Orbene, grazie all'artificiosa reviviscenza delle concessioni del 1991 e del
1992 di cui al "Vista" n. 2 dell'impugnata Delibera CIPE, il sistema
di affidamento previsto dalla L. 443/01 e dal D.lgs 190/02 viene totalmente
stravolto e disapplicato, laddove: (x) TAV, che è concessionario ["…concessioni
rilasciate alla TAV Spa….], funge contemporaneamente, ed illegittimamente,
da soggetto aggiudicatore ["….i sottostanti rapporti di general
contracting instaurati dalla TAV S.p.a…”che la realizzazione mediante
affidamento a contraente generale individuato nel consorzio COCIV...”];
(y) il soggetto a monte, Ente Ferrovie dello Stato, che già aveva scelto
l'alternativa della concessione, la vede oggi illegittimamente trasformata nell'opposta
soluzione dell'affidamento a contraente generale; (z) non è più
dato intendere se la progettazione sia stata realizzata dal soggetto cui essa
è demandata per legge, ovvero dal concessionario, o dal contraente generale.
B – sulle modalità di aggiudicazione dell'opera
- “affidamento mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle
Direttive dell’Unione Europea, della realizzazione delle infrastrutture
strategiche ad un unico concorrente (L. 443/01 art. 2 lett. e)”;
- “previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto,
concessione o affidamento a contraente generale di forme di tutela risarcitoria
per equivalente con esclusione della reintegrazione in forma specifica ....
(L. 443/01 art. 2 lett. n);”
- “L’aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente
avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o
appalto concorso....(art. 10 c. 1 D.lgs. 190/02)”;
- “Per l’affidamento a contraente generale si pone a base di gara
il progetto preliminare ovvero quello definitivo. In ogni caso, per la procedura
di appalto-concorso si pone a base di gara il progetto preliminare (art. 10
c. 2 L. 190/02);
- “I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di
gara, in relazione all’importanza e alla complessità delle opere
da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati
a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino
il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti
da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi
predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti
da invitare non potrà essere inferiore a cinque (art. 10 c. 3 L. 190/02);”
- “L’aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
al prezzo più basso ovvero all’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i
quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle
opere da realizzare.
Il soggetto aggiudicatore menziona, nel capitolato d’oneri o nel bando
di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l’applicazione
nell’ordine decrescente dell’importanza che è loro attribuita.
(art. 2 c. 4 L. 190/02)"
- "Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto
non previsto nel presente articolo, le norme di cui alla direttiva 93/37/CE
del Consiglio del 16 giugno 1993.
Orbene, sempre grazie all'artificiosa reviviscenza delle Concessioni del 1991
e 1992, anche l'intero sistema delle aggiudicazioni previsto dalla L. 443/01
e dal D.lgs 190/02 viene totalmente negato e disapplicato, laddove l'aggiudicazione
stessa è stata effettuata senza alcuna gara, senza alcuna concorrenza,
e quindi senza alcuna valutazione comparativa, e senza alcuna verifica della
vantaggiosità dell'offerta, ma semplicemente su decisione, non motivata,
del CIPE.
C - sulle modalità di finanziamento della progettazione.
- "fondi, indica le risorse finanziarie integrative dei finanziamenti
pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili che la legge
finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria,
realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma (art. 1 c.7 lett.
f) D. Lgs. 190/02)";
- "2 - Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
………….
f) "assegna ai soggetti aggiudicatori a carico dei fondi le risorse finanziarie
integrative necessarie alle attività progettuali (art.2 c. 2 lett. f)
D. Lgs. 190/02)";
- "concessione è il contratto di cui all' art. 19 c.2 primo periodo
della legge 11 febbraio 1994, n.109, con la quale viene affidata la progettazione
e realizzazione di un'infrastruttura a fronte unicamente del diritto a gestire
l'opera ovvero a fronte di tale diritto accompagnato da un prezzo … (art.
1 c.7 lett. m) L. 190/02)";
- "I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero ………
il progetto preliminare delle strutture di competenza … (art. 3 c.1 D.
Lga. 190/02)";
- "Con il contratto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all'art. 19 della legge quadro, affida ad un soggetto
dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché
di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria
la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze
specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto
o in parte dopo l'ultimazione dei lavori (art. 9 c.1 D. Lgs. 190/02)";
Orbene, ancora una volta, l'artificiosa reviviscenza delle Concessioni del 1991
e 1992 stravolge l'intero sistema dell'accollo dei costi della progettazione
preliminare, atteso che l'impugnata Delibera CIPE n. 78/2003, afferma: "Vista
la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 75, prevede che la "Infrastrutture
S.p.A." finanzi prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno
o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della
infrastruttura ferroviaria per il "Sistema alta velocità/alta capacità",
anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato e reperendo le risorse
necessarie per i finanziamenti sul mercato bancario e su quello dei capitali
secondo criteri di trasparenza e di economicità, e che - nell'ottica
di preservare l'equilibrio economico-finanziario della Società - pone
a carico dello Stato l'onere per il servizio della parte del debito nei confronti
della Società stessa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando
i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico
del sistema predetto;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n.
443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include,
nell'ambito del "Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa" alla
voce "Sistemi ferroviari", l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano
(Sempione)" per il quale indica un costo complessivo di 4.379,555 Meuro
e, a fronte di una disponibilità di 785,014 Meuro, una previsione di
spesa nel triennio 2002-2004 di 246,350 Meuro;
Vista la delibera 31 gennaio 2003, n. 2 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio
2003) con la quale questo Comitato ha preso atto delle modalità di attuazione
dell'art. 75 della legge n. 289/2002 in ordine al meccanismo di finanziamento
del sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2003) con la quale questo Comitato, in ordine al citato sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli,
ha autorizzato RFI a contrarre e/o far contrarre a società controllate
finanziamenti ponte con il sistema bancario, da estinguere non appena sarà
disponibile da parte di Infrastrutture S.p.a. la provvista necessaria".
e ancora :
"2.3. Tenuto conto della rilevata particolare urgenza nell'adempimento
dell'avvio dei lavori propedeutici dell'asse alta velocità/alta capacità
Milano-Genova e nelle more della conclusione dei contratti con Infrastrutture
S.p.a., al fine anche di assicurare la continuità necessaria al finanziamento
dell'asse alta velocità/alta capacità Milano-Genova, Rete ferroviaria
Italiana S.p.a., anche per il tramite della controllante Ferrovie dello stato
S.p.a., dovrà contrarre e/o far contrarre a società controllate
finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo di 319 Meuro,
che saranno estinti non appena sarà possibile, da parte della suddetta
Infrastrutture S.p.a., la provvista necessaria.", e, conseguentemente,
il finanziamento della progettazione e dei "lavori propedeutici" all'opera,
lungi dall'essere posto a carico del concessionario, che è TAV S.p.a.,
ovvero del contraente generale, che è COCIV, resta a carico di Rete ferroviaria
S.p.a., o addirittura, assumendosi quest'ultima l'onere di un finanziamento
ponte, a carico di non meglio specificate società controllate.
Ovviamente questa, invero precaria e traballante, costruzione si fonda, e volutamente
non diciamo si regge, sul presupposto che le concessioni del 1991 e del 1992
abbiano, quantomeno, il medesimo oggetto, e, più precisamente, abbiano
ad oggetto la realizzazione della medesima opera.
Ma così non è.
Infatti, l'opera approvata con l'impugnata Delibera CIPE n. 78/2003, è
totalmente altra rispetto all'opera oggetto delle concessioni 1991 e 1992 rilasciate
a TAV S.p.a., e ciò quanto a finalità, funzioni e percorso, come
già emerge dal dato, certamente non solo nominalistico, della denominazione
dell'opera stessa, che, in Delibera CIPE 21/12/2001 n. 121 - con la quale lo
stesso CIPE, come già illustrato al Motivo I supra, ha definito in sede
di prima attuazione della Legge Obiettivo il programma delle opere strategiche
- appare come "asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)"
inserito nel "Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa", e nella
"Nota 24 settembre 2003, prot. STM/TF/GC. Mt. n. 432, integrata dalla nota
26 settembre 2003, prot. STM/TF/GC. Mt. n. 434, con la quale il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria
e la relazione di sintesi sulla "Linea AV/AC Milano-Genova terzo valico
dei Giovi" (V. impugnata Delibera, "Vista" n. 11, p.6 suppl.
G.U.), l'opera viene appunto definita "Linea AV/AC Milano-Genova terzo
valico dei Giovi", mentre nelle "resuscitate" concessioni del
1991 e 1992 l'opera veniva definita "Linea ad Alta Velocità Milano-Genova"
e nel DPEF 2004-2007 (V. impugnata Delibera, "Vista" n.10, p.6 Suppl.
G.U.) era semplicemente definita "AV Milano-Genova".
Il variare della denominazione da "Linea AV Milano-Genova" a "Linea
AV/AC Milano-Genova terzo valico dei Giovi" come parte dell'"asse
ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)" non è certo
casuale, né frutto di confusione, ma riflette, pur cercando di mascherarlo,
il seguente dato fondamentale: l'opera oggetto di concessione alla TAV
nel 1991 e 1992, non si identifica con l'opera oggetto dell'impugnata Delibera
CIPE n.78/2003, né per finalità , né per caratteristiche,
né per tracciato.
Per praticità e semplicità, nel condurre il paragone tra le due
diverse opere, ci riferiremo all'opera oggetto dell'impugnata Delibera CIPE
n. 78/2003 come "Terzo Valico", mentre ci riferiremo all'opera oggetto
delle Concessioni del 1991 e 1992 come "Alta Velocità Milano - Genova".
Dunque:
a) Finalità:
(i) le finalità dell'opera "Terzo Valico" vengono così,
in Delibera, definite: "…. il suddetto intervento ha come obiettivo
principale il miglioramento del sistema di collegamento Genova-Nord ed è
funzionalmente connesso ad altri interventi sul suddetto sistema, in particolare
al potenziamento del nodo ferroviario di Genova al quale è finalizzato
altresì il progetto "potenziamento della tratta ferroviaria Genova
Voltri-Brignole", per il quale è sottoposta a questo Comitato nella
seduta odierna la approvazione del progetto preliminare";
"…. L'intervento mira in particolare a superare la saturazione delle
linee esistenti inadeguate ad assorbire le quote aggiuntive di traffico merci,
con conseguente perdita di quote di mercato da parte del porto di Genova, e
ad ovviare altresì all'ormai prossima saturazione delle linee passeggeri"
(V. impugnata Delibera "Prende atto" nn. 2 e 3 p.6 suppl. G.U.), mentre,
l'opera oggetto delle concessioni 1991 e 1992, veniva, ben diversamente, così
definita: "Linea ad Alta Velocità Milano-Genova".
(ii) a riprova della sostanziale alterità dell'opera Alta Velocità
Milano - Genova, valga quanto rilevato nel Decreto del Ministero dell'Ambiente
del 2/6/1994 (V. doc. 11) e nel successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente
del 15/7/1998, (V. doc. 12) ovvero:
- "il progetto prevede la realizzazione di una linea AV,
della lunghezza di circa 127 km che collega Genova con Milano
in circa 40 minuti senza fermate intermedie (DM 2/6/94, doc. 11 p.2)"
- "la realizzazione della linea ferroviaria è finalizzata
al trasporto passeggeri alla velocità massima di 300 km/ora
e di merci a circa 120-140 km/ora (DM 15/7/98 doc. 12 p.3)"
- "l'opera … ha la finalità primigenia di collegare
le città di Genova e Milano con un percorso, il più breve
possibile, per contenere i tempi di percorrenza … (ibidem DM 15/7/98 doc.
12 p.4)"
- "La linea opera prevalentemente come metropolitana regionale
in quanto realizza l'integrazione dei poli di Milano e Genova
(ibidem DM 15/7/98 doc. 12 p.4)"
(iii) all'epoca del primo progetto di Alta Velocità Milano-Genova, e
ciò non paia una notazione frivola ed irrilevante, l'opera veniva presentata
giustappunto come una vera e propria "metropolitana regionale", grazie
alla quale coloro che lavoravano a Milano avrebbero ben potuto risiedere a Genova
quali "pendolari", al fine di godere del clima migliore, o, addirittura,
i milanesi avrebbero potuto recarsi in massa a Genova per fare il bagno ed i
genovesi a Milano per assistere agli spettacoli della Scala, con un tragitto
di durata non superiore a quello necessario per accedere dalla periferia al
centro urbano delle rispettive città.
Da "metropolitana regionale" al servizio del pendolarismo, dunque,
a linea per il trasporto di merci al servizio del porto! Non è chi non
veda come, anche solo per finalità, trattisi di opere totalmente diverse.
b) Caratteristiche:
(i) le caratteristiche dell'opera "Terzo Valico" sono così
definite: "l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova linea
ad alta capacità tra la Liguria ed il Piemonte integrata
alle linee storiche attraverso le connessioni, a sud, con il
nodo di Genova e, a nord, con la linea Torino-Genova presso Novi Ligure
e con la linea Alessandria-Piacenza in direzione Milano presso Tortona, per
una lunghezza complessiva di 54 km circa, di cui 39 in galleria (impugnata Delibera,
"prende atto" n.1 p.6 Suppl. G.U.)".
Assai differentemente viceversa, veniva definita l'opera "Alta Velocità
Milano- Genova" laddove, come visto, la stessa era caratterizzata dalla
velocità (300 km/ora) e dalla rapidità del collegamento tra i
centri urbani di Genova e Milano (40 minuti circa).
- Non più dunque: "alta velocità" e
neppure AV/AC (Alta Velocità / Alta Capacità)
bensì puramente e semplicemente alta capacità,
- Non più dunque: linea Milano - Genova bensì,
linea tra la Liguria e il Piemonte integrata alle linee storiche,
- Non più dunque: linea di 127 o 137 km (a seconda di
due diversi progetti), bensì di soli 54 Km circa, di
cui 39 in galleria.
(ii) l'opera "Terzo Valico" è caratterizzata dall'essere indissolubilmente
legata al "potenziamento della tratta ferroviaria GenovaVoltri - Brignole
(impugnata Delibera "prende atto" n. 2, p.6, Suppl. G.U.)", opera
questa totalmente nuova rispetto al progetto dell'opera "Alta Velocità
Milano - Genova" talché il progetto di tale nuova opera, prima inesistente,
è addirittura autonomamente approvato con la stessa impugnata Delibera
(ibidem "prende atto " n. 2, p. 6, Suppl. G.U.) laddove leggesi: "potenziamento
della "tratta ferroviaria Genova Voltri - Brignole" per il quale è
sottoposta a questo comitato nella seduta odierna la approvazione del progetto
preliminare";
(iii) l'opera "Terzo Valico" è caratterizzata dalle seguenti
previste velocità (V. Documentazione di Progetto doc. 13):
- tratta Bivio Fegino- p.m. Libarna: min. 100 kmh/ max 250 kmh
- tratta p.m. Libarna - Piana Novi Ligure: min. 200 kmh/ max 250 kmh
- tratta Piana di Novi - Tortona: min. 160 kmh / max 200 kmh
- collegamento Terzo Valico- Torino: min. e max 160 kmh
- collegamento Terzo Valico - Voltri: min. e max 160 kmh
- Terzo Valico - Campasso: min. e max 160 kmh.
Viceversa la linea oggetto delle concessioni del 1991 e 1992, prevedeva una
velocità massima di 300 kmh.
La nuova opera, anche sotto il profilo della velocità consentita, si
conferma dunque come linea di alta capacità con caratteristiche atte
al trasporto merci.
c) Percorso:
(i) l'opera "Terzo Valico" si caratterizza (V. Documentazione di Progetto
doc.13) per il seguente percorso (partendo dalla riviera):
- Voltri - Bivio Fegino dello sviluppo di m. 4.365 (binario
pari) e m. 6.009 (binario dispari), interamente, in galleria naturale, tratta
questa totalmente nuova rispetto all'opera "Alta Velocità Milano
- Genova", il cui progetto, come anzi rilevato, è stato approvato
con l'impugnata Delibera CIPE n. 78/2003;
- Collegamento Terzo Valico - Campasso dello sviluppo di m.
2.570 (binario pari) e m. 2.313 (binario dispari) di cui rispettivamente 1.900
m. e 1.643 m. in galleria naturale, tratta questa finalizzata al collegamento
"sempre ad uso dei traffici merci con l'impianto di Campasso e con la possibilità
di istradamento sugli impianti di Sampierdarena" e totalmente nuova in
quanto l'opera "Alta Velocità Milano - Genova" prevedeva la
partenza solo e semplicemente dalla Stazione Principe;
- Bivio Fegino - PM Libarna, dello sviluppo di m. 28.900, di
cui m. 27.663 in galleria naturale;
- PM Libarna - Piana di Novi Ligure, dello sviluppo di m. 7.560,
di cui m. 3.926 in galleria naturale;
- Piana di Novi Ligure - Tortona, dello sviluppo di m. 17.452,
di cui m. 1.550 in galleria artificiale, tratta questa prevista per il collegamento
con la linea storica-ordinaria per Milano, e totalmente nuova rispetto all'opera
"Alta Velocità Milano - Genova" che non prevedeva alcun collegamento
con la linea storica-ordinaria;
- Collegamento Terzo Valico - Torino, dello sviluppo di m.
6.992 (binario pari) e m. 7.084 (binario dispari), di cui 740 e 745 m., rispettivamente,
in galleria artificiale, tratta questa totalmente nuova atteso che l'opera "Alta
Velocità Milano - Genova" non prevedeva alcuna connessione con la
linea storica-ordinaria per Torino.
In sintesi, dunque, l'opera "Terzo Valico" prevede un percorso che
inizia da Voltri e da Sampierdarena, prosegue in galleria attraverso l'Appennino,
esce a Libarna, prosegue sino alla piana di Novi Ligure e si connette con l'esistente
linea storica-ordinaria (cioè non AV) Genova - Milano e con la linea
storica-ordinaria (cioè non AV) Genova - Torino.
Al contrario l'opera "Alta Velocità Milano - Genova" prevedeva
un percorso che aveva inizio alla stazione di Genova - Principe, proseguiva
con una serie di gallerie e viadotti attraverso l'Appennino, proseguiva in direzione
Serravalle e Tortona e poi sino a Milano -Staz. di Rogoredo- su linea totalmente
dedicata e nuova, affiancata alla autostrada Milano - Genova (A7).
Trattasi dunque di opere che si svolgono su percorsi totalmente diversi.
Né può affermarsi che la differenza di percorso interessi sola
la parte successiva all'attraversamento dell'Appennino, cioè la tratta
di Alta Velocità su linea nuova e dedicata che avrebbe dovuto condurre,
in percorso in pianura, dalla zona di Novi Ligure a Milano, cui si sarebbe rinunciato,
a favore dell'inserimento nella linea tradizionale, e che, pertanto, si è
trattato solo di una riduzione dello sviluppo dell'opera alla tratta di attraversamento
dell'Appennino, e si è mantenuto invariato il progetto per quanto concerne
tale attraversamento.
In altre parole non può dirsi che l'attuale opera "Terzo Valico"
sia solo una parte dell'originaria "Alta Velocità Milano-Genova",
e che tale parte, ovvero quella relativa all'attraversamento dell'Appennino,
sia rimasta la stessa.
Infatti anche per la sola tratta appenninica, cui oggi si sarebbe ridotta l'opera
"Terzo Valico", il progetto originario dell'Alta Velocità Milano-Genova
non corrisponde assolutamente al progetto "Terzo Valico" approvato
dal CIPE con l'impugnata Delibera n.78/2003, atteso che:
(x) l'Alta Velocità Milano-Genova prevedeva l'attraversamento dell'Appennino
Ligure-Piemontese mediante una serie di gallerie, collegate da viadotti, ovvero:
Galleria S. Martino di m.3.745, Galleria Puim di m. 5.345, Galleria artificiale
Morego di m. 322, Galleria Madonna delle Grazie di m. 3.107, Galleria di valico
Flavia di m. 16.569, Galleria Valmassini di m.524, Galleria Ferrua di m.3.475,
Galleria Monterotondo di m.11.050, (V. DM 15/7/98 Doc. 12 p.6), mentre l'attuale
progetto "Terzo Valico" prevede, oltre a due gallerie naturali rispettivamente
di m.4.365 e di m.2.570, per i collegamenti totalmente nuovi
con Voltri e Campasso, un'unica galleria di valico di m.27.900,
ed una successiva galleria nella tratta PM Libarna - Piana di Novi Ligure, di
m. 3.926 (V. Documentazione di progetto Doc. 13), (y) le gallerie dell'originario
progetto Alta Velocità erano collegate tra loro con ben cinque viadotti
di notevole lunghezza (V. Torrente Bisagno m. 447, V. Torrente Secca m. 860,
V. Torrente Ricco m. 335, V. Torrente Neirone m.390, V. Torrente Scrivia m.450),
oggi totalmente scomparsi dal progetto "Terzo Valico"; (z) la galleria
di valico del progetto "Alta Velocità" (Galleria Flavia) era
della lunghezza di m.16.569, mentre la galleria di valico dell'attuale progetto
"Terzo Valico" è della lunghezza di m.28.900; (w) la galleria
di valico del progetto "Alta Velocità" (Galleria Flavia) non
coincide assolutamente con la galleria di valico del progetto "Terzo Valico"
né come altitudine, né come tracciato, né come asse, essendo
la seconda prevista ad altitudine notevolmente inferiore, e conseguentemente
con tracciato diverso, e non corrispondendo essa neppure all'asse della prima
per essere essa in curva; (k) le sei "finestre" della galleria del
Terzo Valico che, "in fase d'esercizio, fungeranno da vie di accesso alla
linea ferroviaria ai fini di servizio, sicurezza ed emergenza" (V. impugnata
Delibera "prende atto" n. 4 p. 6 Suppl. G.U.) e che costituiscono
a tutti gli effetti sei gallerie di varia lunghezza funzionali alla realizzazione
della galleria di valico, sono collocate in località Borzoli, Polcevera,
Cravasco, Rigoroso, Castagnola e Vallemme (V. impugnata Delibera, All. A, parte
1 n. 2.7, p. 13 Suppl. G.U.), e tali ubicazioni non corrispondono assolutamente
all'ubicazione delle "finestre" della galleria del progetto "Alta
Velocità Genova - Milano", che erano previste altrove. La rilevanza
dell'ubicazione di tali "finestre" consiste nel fatto che il mutamento
della relativa ubicazione determina il mutamento dell'intera logistica dell'opera,
per ciò che concerne localizzazione dei cantieri, percorsi e movimenti
di automezzi, viabilità, localizzazione delle discariche, e quant'altro,
talché, anche sotto questo fondamentale profilo, il progetto "Terzo
Valico" è altro rispetto al progetto "Alta Velocità
Milano - Genova".
Essendosi accertato, come riteniamo, che l'opera "Terzo Valico" è
opera completamente diversa e altra rispetto all'opera "Alta Velocità
Milano - Genova", vale rilevare che ciò corrisponde ad un mero"accertamento
di alterità" e non già ad un giudizio di valore,
laddove non deve intendersi che l'opera "Terzo Valico" sia meglio
o peggio dell'opera "Alta Velocità Milano - Genova" ma semplicemente
che si tratta di due opere diverse. Si sa infatti che il progetto
"Alta Velocità Milano - Genova" venne costantemente criticato
ed avversato dalle Amministrazioni locali e statali, e che fu "bocciato"
con i Decreti ministeriali del 2/6/1994 e del 15/7/1998.
Ciò detto, in via di mero esercizio dialettico, si potrebbe anche fingere
di ignorare ogni altro vizio di legalità e di merito che affligge l'approvazione
del progetto dell'opera "Terzo Valico", ma tutto ciò ipotizzato
e scontato, resterebbe il fatto, assolutamente dirimente, che l'opera "Terzo
Valico" non è l'opera "Alta Velocità Milano - Genova"
e che a concessioni e convenzioni aventi ad oggetto quest'ultima non può
riconoscersi, ad alcun titolo, né vita, né efficacia alcuna, per
essere addirittura ora inesistente e abbandonata l'opera che ne costituiva l'oggetto.
In altre parole, il fatto che il progetto "Terzo Valico" possa anche
apparire assai meno insensato del progetto di "metropolitana regionale
per pendolari" dell'alta Velocità Milano-Genova, non toglie che
si tratti di progetti di due diverse opere.
Tali concessioni e convenzioni sono dunque morte per esserne divenuto inesistente
l'oggetto, e l'artificioso ed illegittimo tentativo di resuscitarle e dare ad
esse nuova vita richiama, ci sia concesso di dirlo, fenomeni propri più
della letteratura dell'orrore, quali l'uomo di Frankenstein, o gli zombies,
o i vampiri, che non della sfera del diritto.
Peraltro, al di là delle metafore pittoresche, l'aver ritenuto tuttora
in vita ed efficaci sia le "concessioni rilasciate alla TAV s.p.a.
dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992"
sia "l'affidamento a contraente generale, individuato nel consorzio
COCIV sulla base dei rapporti instaurati con la convenzione stipulata
il 16 novembre 1992 dalla TAV S.p.a. e che ….. proseguono senza
soluzione di continuità (V. impugnata Delibera "prende
atto" n. 11 p. 7 Suppl. G.U.)" determina aberranti conseguenze sia
sul piano della legalità, sia sul piano dell'economia dell'opera.
Tale disinvolto, ma non certo elegante né, men che meno, legittimo, escamotage,
ha quale reali conseguenze, sia la violazione dell'intera normativa statale
ed europea vigente in materia di opere pubbliche, sia, addirittura, la violazione
della normativa "speciale" e derogante (e per ciò già
oggetto di procedimento di infrazione a livello comunitario) instaurata con
la Legge Obbiettivo e con il D.Lgs. 190/02.
Infatti, con il risuscitare le concessioni rilasciate alla TAV nel 1991 e 1992
e la convenzione da questa stipulata con il COCIV, cioè atti stipulati
anteriormente all'emanazione della L. 11/2/1994 n. 109 (Legge Quadro), e della
Direttiva 93/37 CEE del 14/6/1993, nonché della normativa fissata in
via eccezionale dalla Legge Obbiettivo, si prescinde totalmente dalla normativa
"c.d. ordinaria" così come si prescinde da quella che potremmo
definire "speciale", violando in tal maniera ogni regola statuita
per garantire che l'aggiudicazione delle opere venga effettuata su gara, aperta
alla concorrenza tra imprese europee e non solo nazionali, e che la scelta dell'aggiudicatario
sia effettuata sulla base della maggior convenienza dell'offerta.
Il veder oggi imposti: quale concessionario dell'opera, la TAV, e quale reale
aggiudicatario, il COCIV - il tutto direbbesi, per diritto ereditario, e non
per scelta cosciente o ragionata - si traduce ineluttabilmente in una mancata
selezione dell'aggiudicatario, e quindi in una mancata scelta di convenienza
del progetto e in una mancata valutazione comparativa dei relativi costi.
Valgano al proposito, le seguenti considerazioni di natura economica:
- il costo previsto per l'intera linea Alta Velocità Milano - Genova
era previsto a prezzo chiuso in L. 3.100 mld. (equivalenti a circa Meuro 1.600),
mentre attualmente il costo previsto per la sola tratta "Terzo Valico",
ovvero di una tratta pari ad un terzo della lunghezza dell'opera originariamente
progettata è di Meuro 4.719, non a prezzo chiuso e, conseguentemente
soggetto ad incontrollati incrementi;
- il costo dell'opera "Terzo Valico" previsto in Delibera CIPE n.
121 del 21/12/2001 era pari a Meuro 4.379, mentre il costo della stessa opera
previsto dall'impugnata Delibera CIPE n. 78/2003 è pari a Meuro 4.719,
sempre non "a prezzo chiuso", e quindi soggetto ad ulteriori incontrollati
aumenti;
- l'unica opera dell'Alta Velocità assoggettata a gara internazionale,
ovvero la galleria ferroviaria del nodo di Bologna (opera anche essa di galleria
come il Terzo Valico) è stata aggiudicata, a seguito di gara internazionale,
ad un gruppo d'imprese guidato dalla spagnola Necso Entrecausales Cubiertos
con un ribasso pari al 46,7%, con un conseguente costo di 14,98 Meuro / km,
mentre l'opera "Terzo Valico" avrà un costo pari a 121 Meuro
/ km (sempre salvo ulteriori, prevedibili, aumenti).
Tali dunque sono i brillanti risultati, per l'economia nazionale, dell'aver
ritenuto, come fa l'impugnata Delibera CIPE n. 78/2003, che: "la realizzazione
è prevista mediante l'affidamento a contraente generale [N.B. senza gara
internazionale] individuato nel COCIV sulla base dei rapporti instaurati con
la convenzione stipulata il 16 novembre 1992 dalla TAV Spa e che - ai sensi
del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 166/2002 - proseguono senza
soluzione di continuità."
Non è dunque così azzardato il paragone tra le concessioni e rapporti
sottostanti "resuscitati" e creature letterarie quali i vampiri, atteso
che anche tali "rapporti sottostanti" appaiono nutrirsi suggendo le
risorse economiche del Paese.
Sono dunque confermati i lamentati vizi di legge in relazione alla normativa,
già essa derogante, introdotta con il sistema della Legge Obiettivo,
ed alla normativa europea ivi espressamente richiamata.
Quanto alla norma di cui all'art. 97 della Costituzione, varrà richiamare
la Sent. della Corte Costituzionale 7/11/1995 n.482: "In attuazione
dell'art. 97 della costituzione l'attività amministrativa in materia
di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità e uniformarsi a
criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività,
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera
concorrenza tra imprenditori".
I vizi di eccesso di potere si concretano nell'aver il CIPE ritenuto tuttora
vigenti concessioni e rapporti sottostanti afferenti ad altra opera e, conseguentemente
privi di oggetto.
L'ingiustizia manifesta consiste nell'aver accollato alla finanza pubblica oneri
ingiustificati ed ingiustificabili.
III - Violazione di legge: Art. 3 c. 8 e 9 D.lgs. 190/02 art. 97 della
Costituzione. Carenza assoluta di potere. Eccesso di potere per straripamento
di potere. Ingiustizia manifesta, in relazione alle opere connesse all'opera
"Terzo Valico dei Giovi".
La norma di cui all'art. 3 c.8 del D.lgs 190/02 prevede: "Per tutte
le infrastrutture l'autorizzazione di cui all'art. 15 del DPR 8 giugno 2001
n.327 può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica
di ordigni bellici, bonifica di siti inquinati e può essere rilasciata
…… anche prima della redazione del progetto preliminare",
mentre la norma di cui al c.9 del medesimo art.3 prevede: "Ove, ai
fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione
di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi
inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di deposito,
è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli
effetti dell'articolo 4, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni
dalla richiesta la autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia
nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6.
I risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale,
sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale."
La legge dunque prevede che, prima della redazione del progetto definitivo,
possa essere autorizzata soltanto l'escavazione di cunicoli esplorativi,
finalizzati alla progettazione stessa, restando così escluso,
quindi, che prima della redazione del progetto possano essere eseguite altre
attività preparatorie o propedeutiche alla realizzazione dell'opera
- salvo quelle previste dalla citata norma al c. 8, ovvero: "ricerche archeologiche,
bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinanti" - e restando,
a maggior ragione, escluso che possano eseguirsi, in via anticipata, rispetto
alla approvazione del progetto definitivo, altri interventi che addirittura
fanno parte della realizzazione dell'opera stessa.
Quanto all'escavazione di cunicoli esplorativi la relativa autorizzazione deve
essere data dal Ministero delle Infrastrutture d'intesa con il presidente della
Regione (nel nostro caso con i presidenti delle Regioni interessate)
oppure, ma solo "in caso di mancata intesa entro 30 giorni",
dal CIPE, nei successivi 30 giorni.
Orbene, l'impugnata Delibera CIPE n. 78/2003, recita: "che in sede
di istruttoria è stata evidenziata, soprattutto dalle due regioni interessate,
la necessità di un anticipo della realizzazione di interventi di viabilità
e di cantierizzazione rispetto all'avvio dell'intera opera di valico, unitamente
a studi ed indagini preliminari e all'escavazione di cunicoli esplorativi; avvio
anticipato rispetto a quanto previsto dal programma lavori allegato al progetto
preliminare che riduce l'impatto sul territorio che conseguirebbe ad un contemporaneo
avvio dei suddetti interventi e dei lavori dell'opera principale e che consente,
inoltre, di anticipare il completamento dell'opera di due anni rispetto alla
prevista data del 2013 (V. "Prende atto, sotto l'aspetto attuativo"
n. 2, p. 7 Suppl. G.U.), e, in parte dispositiva: "2.1. Gli interventi
da avviare in "via anticipata" sono indicati nell'allegato B. 2.2.
La progettazione definitiva degli anzidetti interventi potrà essere sottoposta
all'approvazione di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
n. 190/2002, anticipatamente e separatamente dal progetto definitivo delle opere
di linea, eventualmente anche articolata in funzione delle specifiche esigenze
di intervento sul territorio. Le competenti amministrazioni, nell'ambito della
relativa procedura, avranno cura di contenere al massimo i tempi occorrenti
per l'espressione delle proprie valutazioni." (V. Delibera p. 7 Suppl.
G.U.), mentre all'All. B trovasi il seguente elenco di "interventi da avviare
in via anticipata":
"Viabilità:
• Tratta Erzelli-Borzoli
• Tratta Borzoli-Val Chiaravagna
• Tratta Val Chiaravagna
• Adeguamento viabilità nodo Pontedecimo
• Adeguamento S.P. n. 4
• Adeguamento S.P. N. 6 (Campomorone-Isoverde)
• Variante S.P. n. 6 (circonvallazione Isoverde)
• Adeguamento S.P. n. 7 (Castagnola)
• Adeguamento S.P. n. 163 (Castagnola)
• Adeguamento S.P. n. 160 (Val Lemme)
• Adeguamento S.P. n. 161 (Crenna)
• Adeguamento S.S. n. 35 / Strada Del Vapore / S.P. n. 140 / Viabilità
Torrente Scrivia
Cantierizzazioni:
• Cantieri base e relativa viabilità
• Cantieri di servizio e relativa viabilità
• Finestre
- Borzoli
- Cravasco
- Rigoroso
Escavazioni e cunicoli:
• Val Lemme
• Castagnola
Attivazione cave e depositi
Attività correlate (archeologia, indagini siti inquinati, bonifica da
ordigni bellici, ecc.)"
laddove, evidentemente, solo le "Attività correlate (archeologia,
indagini siti inquinanti, bonifica da ordigni bellici)" rientrano nelle
previsioni dell'art. 3 c. 8, Dlgs 190/02 e solo l'"Escavazione cunicoli:
Val Lemme, Castagnola" rientrano nelle previsioni dell'art. 3 c. 9 della
medesima norma, mentre, al contrario, non rientrano in alcuna previsione
che consenta l'autorizzazione "in via anticipata":
- tutti gli interventi di viabilità;
- tutti gli interventi di cantierizzazione;
- tutti gli interventi di realizzazione delle "finestre";
- tutte le attivazioni di cave e depositi.
Tali "interventi" non hanno infatti natura e finalità "conoscitive"
o "esplorative" propedeutiche alla redazione del progetto
definitivo ma sono "propedeutici" solo rispetto all'esecuzione
dell'opera principale o, addirittura, costituiscono anticipazioni dell'esecuzione
di essa.
Infatti:
- tutti gli interventi di viabilità: sono dettati dalla necessità
di non interrompere o, quantomeno, di non ostacolare eccessivamente la viabilità
ordinaria con l'inizio dei lavori di esecuzione dell'opera,
vuoi perché detti lavori incidono direttamente su detta viabilità
(es. attraversamento di una strada da parte della linea), vuoi perché
il movimento dei mezzi di cantiere, sovrapponendosi all'ordinario traffico stradale,
lo renderebbe eccessivamente malagevole, o addirittura lo bloccherebbe. Trattasi
dunque di interventi preparatori dell'esecuzione dell'opera;
- tutte le cantierizzazioni: sono evidentemente volte a disporre di cantieri,
comprensivi dell'area e relativi accessi e svincoli, nonché delle relative
attrezzature fisse, per dare inizio all'esecuzione dell'opera.
Trattasi dunque di interventi preparatori dell'esecuzione dell'opera.
- le "finestre": trattasi in realtà di gallerie anche di notevole
lunghezza e volume, destinate, in fase di perforazione delle gallerie, ad eseguire
la perforazione stessa e ad evacuare il materiale di risulta (cd. "smarino")
e, in fase di esercizio dell'opera, a fungere da vie di emergenza e servizio.
Trattasi dunque di interventi facenti parte dell'esecuzione dell'opera.
- attivazione cave e depositi: è volta a disporre, prima dell'inizio
dell'esecuzione dell'opera, della provvista di materiali inerti, già
cavati e selezionati, nonché di aree già attrezzate per accogliere
il materiale di risulta delle gallerie ("smarino").
Trattasi dunque di interventi preparatori all'esecuzione dell'opera o, in parte
- ove le cave venissero effettivamente attivate a produrre e selezionare inerti
- facenti parte dell'esecuzione dell'opera.
Quanto al reale significato dell'"avviamento in via anticipata", è
assolutamente certo che con tale espressione si intenda non già, e non
solo, "anticipazione della progettazione definitiva degli interventi",
bensì "anticipazione dell'esecuzione" degli interventi stessi.
Ciò, innanzitutto si evince dalla conclamata finalità di ridurre
"l'impatto sul territorio che conseguirebbe ad un contemporaneo avvio
dei suddetti interventi e dei lavori dell'opera principale" e di "anticipare
il completamento dell'opera principale di due anni". Se, infatti,
si intende evitare i presunti pregiudizi di un "avvio contemporaneo"
è evidente che si ipotizza di avviare l'esecuzione degli "interventi"
prima dell'inizio dell'esecuzione dell'opera principale. Egualmente, se si ritiene
di poter, in tal maniera, anticipare il completamento dell'opera principale
di due anni, è evidente che gli "interventi" in questione devono
essere eseguiti o iniziati prima dell'inizio dell'esecuzione dell'opera principale.
Ciò è del resto confermato in maniera palmare dal documento "Anno
2004-Programma attività Iter autorizzativi Enti Piemonte" prodotto
in data 23/1/2004 da RFI - TAV - Italferr (V. doc.14). In detto documento, infatti
prevedesi che: a) lo sviluppo della progettazione degli interventi "da
avviare in via anticipata" sia completato nei mesi di Gennaio e Febbraio
2004, b) la relativa istruttoria, con l'acquisizione del parere della Regione
Piemonte, si svolga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2004, c) i pareri del
Min. Ambiente e del Min. Beni Culturali siano acquisiti nei mesi di marzo, aprile
e maggio 2004, d) la proposta al CIPE e l'autorizzazione del CIPE, intervengano
nel mese di giugno 2004, ed: e) la realizzazione degli interventi abbia
inizio il 1° luglio 2004, per protrarsi nel 2005,
mentre la proposta al CIPE per l'approvazione del progetto definitivo,
e quindi neppure l'effettiva approvazione da parte di esso CIPE, è
prevista per l'aprile 2005.
Il CIPE dunque, per ricorrere ad una metafora, alla stregua del saggio committente
della costruzione di una casetta, si sarebbe lodevolmente attivato facendo si
che l'impresa esecutrice, preventivamente all'inizio dei lavori: provvedesse
ad isolare il sedime dalla via pubblica e a provvedere ad autonomo accesso ad
esso per non interferire con il traffico, predisponesse il cantiere con relative
attrezzature, predisponesse la provvista di sabbia e ghiaia, e, infine, magari
iniziasse già a scavare per realizzare le fondazioni. Il tutto, naturalmente,
nel lodevole intento di ridurre i tempi di realizzazione dell'opera.
Sennonché, lo si ripete, il CIPE non aveva alcuna facoltà di legittimamente
autorizzare i citati interventi "in via anticipata" rispetto all'approvazione
del progetto definitivo e solo sulla base del progetto preliminare, e ciò
sulla base della sostanziale e semplice buona ragione che: (i) tutti gli interventi
autorizzati ed eseguiti "in via anticipata" diverrebbero totalmente
inutili, e per lo più dannosi, ove il progetto definitivo non fosse approvato
e l'opera non fosse realizzata, oppure (ii) gran parte, o anche solo parte,
degli interventi autorizzati, ed eseguiti, "in via anticipata", diverrebbe
inutile, e per lo più dannosa, ove il progetto definitivo fosse modificato
rispetto al progetto preliminare, talché: (iii) sia la possibile mancata
approvazione del progetto definitivo, sia la probabile modifica di esso rispetto
al progetto preliminare, produrrebbe gravi ed irreparabili danni di natura ambientale,
sociale ed economica.
A che porterebbe infatti l'aver eseguito una certa opera di viabilità,
o l'aver localizzato un cantiere in un determinato sito, o l'aver iniziato la
realizzazione di una "finestra" in una determinata posizione o, infine,
aver attivato una certa cava o un certo deposito, se una modifica del percorso
della ferrovia o delle modalità tecniche di realizzazione rendesse tali
interventi inutili o non funzionali? Evidentemente solo ad un'irrimediabile
lesione dell'ambiente, ad un danno e disagio per la popolazione, ed a un grave
spreco di pubblico danaro!
Notisi al proposito che le ipotesi di una mancata approvazione del progetto
definitivo, o di una modifica del progetto preliminare, appaiono tutt'altro
che peregrine alle luce dell'annosa vicenda storica di questa, anzi di queste
due opere ("l'Alta Velocità Milano-Genova" e il "Terzo
Valico"), atteso che due progetti preliminari furono bocciati rispettivamente
nel 1994 e nel 1999, e che il progetto preliminare approvato dal CIPE con l'impugnata
Delibera n.78/2003 concerne un'opera totalmente diversa e "altra"
rispetto a quella originariamente progettata.
Quanto all'escavazione di cunicoli, poi, risulta evidente che, essi sì,
avrebbero potuto essere autorizzati "in via anticipata", ma dal Ministero
delle infrastrutture d'intesa con i presidenti delle Regioni e, solo in ipotesi
di mancata intesa, dal CIPE.
Orbene, di tali "mancate intese" non vi è traccia, limitandosi
l'impugnata Delibera ad affermare che, in sede istruttoria, sarebbe "stata
evidenziata soprattutto dalle due regioni interessate la necessità di
un anticipo della realizzazione…. dell'escavazione dei cunicoli"
(oltre agli altri interventi).
A tal proposito rileviamo: (i) che ogni anticipazione di "escavazione di
cunicoli", richiede una formale "intesa" tra Ministro
delle infrastrutture e presidenti delle Regioni, e che tale formale
intesa non vi è stata; (ii) che, comunque "l'intesa" avrebbe
dovuto intervenire con il Ministro delle infrastrutture, e non già con
il CIPE, (iii) che "un'evidenziazione di esigenza in sede istruttoria"
non sostituisce, ovviamente, dal punto di vista procedurale, un atto formale
d'intesa, che, oltretutto, sarebbe dovuta intervenire, tra soggetti diversi,
(iv) che il CIPE avrebbe potuto autorizzare in proprio tali interventi, ma solo
in caso di mancata "intesa" tra Ministro e Presidenti delle Regioni.
Dunque, essendo il CIPE carente di ogni potere di autorizzare "in via anticipata"
interventi di: viabilità, cantierizzazione, finestre e attivazione di
cave e depositi, anzi non esistendo tale potere autorizzatorio in capo a chicchessia,
ed essendo l'autorizzazione alla "escavazione di cunicoli esplorativi"
sottoposta a procedura disattesa e violata dal CIPE, l'impugnata Delibera 78/2003
appare affetta da violazione di legge, nullità per carenza assoluta di
potere, o, ma solo per quanto riguarda l'escavazione dei cunicoli, ed in via
graduata, da eccesso di potere per straripamento di potere.
La violazione dell'art. 97 della Costituzione nasce, ovviamente, dall'aver illecitamente
autorizzato interventi ed opere che hanno altissima probabilità di divenire
inutili, e ciò in violazione dei criteri di efficienza ed efficacia
che devono ispirare l'azione della P.A. in materia di opere e lavori
pubblici (V. citata Sent. Corte Cost. 7/11/1995 n.482).
L'ingiustizia manifesta consiste nell'aver autorizzato l'esecuzione di interventi
facenti parte della realizzazione dell'opera principale prima dell'approvazione
del progetto definitivo, con conseguenti gravi ed irreparabili danni di carattere
ambientale e sociale, destinati a divenire totalmente ingiustificati ove il
progetto definitivo non fosse approvato, o anche solo modificato rispetto al
progetto preliminare.
IV - Violazione di legge: Direttiva 85/337 CEE del 27/6/1985 come modificata
dalla Direttiva 97/11/CE del 3/3/1997, art. 6 L. 8/7/1986 n. 349, DPCM 19/8/1988
n. 377, artt. 17,18 D.lgs 20/8/2002 n. 190, per mancata considerazione delle
opere connesse all'opera "Terzo Valico dei Giovi" in sede di SIA e
di parere della Commissione Speciale di VIA.
Eccesso di potere per difetto e carenza d'istruttoria e difetto di motivazione.
Eccesso di potere per straripamento di potere.
Si fa qui riferimento alla mancata sottoposizione alla procedura di VIA, sia
pur sotto forma di parere espresso dalla Commissione Speciale di cui all'art.
19 del Dlgs. 190/02, su un precedente Studio di Impatto Ambientale che avrebbe
dovuto essere eseguito e che viceversa eseguito non fu, ai sensi dell'art. 18
del medesimo Dlgs., in relazione alle opere connesse al progetto "Terzo
Valico" dei Giovi, ed in particolare alle opere elencate, quali "Interventi
da avviare in via anticipata" all'Allegato B dell'impugnata Delibera CIPE
n. 78/2003, di cui si è trattato, sotto altro profilo, al motivo che
precede.
Come precedentemente considerato, trattasi in gran parte di interventi non già
propedeutici alla progettazione definitiva (quali potrebbero essere l'escavazione
di cunicoli esplorativi, le indagini archeologiche e sui siti inquinanti, le
bonifiche da ordigni bellici e dei siti inquinati) bensì di interventi
preparatori dell'esecuzione dell'opera, o di veri e propri interventi di realizzazione
dell'opera, anticipati a fase antecedente l'approvazione del progetto definitivo.
L'allegato B prevede ed autorizza, infatti ben 12 interventi sulla viabilità,
alcuni dei quali di consistente rilievo, la realizzazione di tre "finestre"
- non tragga in inganno la definizione riduttiva, atteso che si tratta di vere
e proprie gallerie di notevole lunghezza finalizzate all'escavazione della galleria
di valico - di "attivazione di cave e depositi", di installazione
dei cantieri di base, con relativa viabilità, nonché dei cantieri
di servizio, con relativa viabilità. Opere tutte di enorme, per non dire
devastante, impatto ambientale e sociale, nonché, come già rilevato,
opere tutte destinate a divenire del tutto inutili e quindi solo dannose, qualora
il progetto definitivo non fosse approvato, o fosse anche solo modificato.
Orbene, tali opere sono state approvate dal CIPE con l'impugnata Delibera n.
78/2003, senza procedere a Studio di Impatto Ambientale, e, conseguentemente,
senza che esse fossero sottoposte al vaglio della Commissione Speciale di VIA,
e, pertanto, in violazione e spregio di tutta la normativa, nazionale e comunitaria
vigente in materia, e ciò nonostante l'espresso richiamo ad essa di cui
agli artt. 17 e 18 del Dlgs. 190/2002.
Anzi, al proposito vale rilevare che al punto 2.2. della Delibera stessa leggesi:
"La progettazione definitiva degli anzidetti interventi
[ovvero, secondo la lettera del testo, "Gli interventi da avviare in via
anticipata indicati nell'allegato B"] potrà(?)
essere sottoposta all'approvazione di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 190/2002, anticipatamente e separatamente dal progetto
definitivo delle opere di linea… Le competenti Amministrazioni nell'ambito
della relativa procedura, avranno cura di contenere al massimo i tempi occorrenti
per l'espressione delle loro valutazioni."
E ciò fa sorgere alcune gravi perplessità, ovvero: (i) intende
dunque il CIPE approvare "la progettazione definitiva di detti interventi"
dopo che essi siano già stati realizzati?, (ii) che senso ha la raccomandazione
alle competenti amministrazione di "contenere al massimo i tempi occorrenti
per l'espressione delle proprie valutazioni", se gli interventi saranno
già stati realizzati?, e (iii) quale sarebbe la procedura di cui all'art.
4 D.lgs 190/2002, cui il CIPE potrà (?) ricorrere, atteso che detta norma
prevede la procedura di approvazione del progetto definitivo
e non certo di interventi già "anticipatamente eseguiti"?
Qualora, viceversa, il CIPE, nell'impugnata Delibera, intendesse disporre che
per gli "interventi d avviare in via anticipata" è approvato
il progetto preliminare, mentre il relativo progetto definitivo sarà
sottoposto ad approvazione "in via anticipata" rispetto all'approvazione
del progetto definitivo dell'opera, resta pur sempre il problema che tali interventi
non sono stati sottoposti né a SIA né alla VIA della Commissione
Speciale contestualmente allo studio ed alla valutazione dell'opera
nella sua globalità.
Ciò costituisce comunque violazione dell'intera normativa nazionale ed
europea in materia di VIA, come rilevato dalla Commissione Europea nella Relazione
al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione della Direttiva 85/337 (V. COM,
2003, 334 in Boll. UE, 6-2003).
In tale sede, infatti, la Commissione ha evidenziato che la prassi della cosidetta
"frammentazione" può sortire un effetto depotenziante o, addirittura,
di elusione delle finalità proprie della procedura di VIA, in quanto
non consente una visione coordinata e unitaria degli interventi previsti, e
dei relativi effetti sull'ambiente. Tale prassi elusiva, infatti, è stata
ripetutamente ed espressamente condannata dalla Corte di Giustizia (V. C. 431/92,
C. 72/95, C. 392/96 e C. 435/97).
Dunque l'approvazione degli interventi "da avviare in via anticipata"
viola, e spregia, l'intera normativa nazionale ed europea in materia di valutazione
d'impatto ambientale, viola la stessa normativa, già "speciale"
e "derogante" di cui al D.lgs 190/2002, è viziata da eccesso
di potere per carenza e difetto d'istruttoria per non aver proceduto ad alcuna
istruttoria ambientale, da eccesso di potere per difetto di motivazione per
non aver motivato la compatibilità ambientale degli interventi in questione,
nonché da eccesso di potere per aver approvato gli interventi stessi
al di fuori di ogni dovuta procedura.
Vale qui aggiungere che le ricorrenti Associazioni ambientaliste, hanno in data
10 febbraio 2004 rivolto alle amministrazioni e soggetti coinvolti, Atto di
Diffida concernente "l'avvio anticipatamente e separatamente dal progetto
definitivo delle attività e interventi di cui all'All. B dell'impugnata
Delibera CIPE n. 78/2003" (V. doc. n. 15).
In tale atto vengono diffidati:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze a procedere, prima dell'approvazione
del progetto definitivo, alla convocazione del CIPE per autorizzare interventi
"da avviare in via anticipata" al progetto definitivo, elencati illegittimamente
dall'Allegato B della Delibera CIPE del 29 settembre 2002 relativa al Primo
programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) ‘Terzo valico dei
Giovi’ linea AV/AC Milano Genova", che non siano previsti dall'art.
3 del D.Lgs n. 190/2002 o, comunque, che non siano state sottoposti, ai sensi
di legge, a procedure di V.I.A. regionale,
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dall'autorizzare l'escavazione
ai cunicoli esplorativi e le attività relative ai cosiddetti cunicoli
geognostici della Val Lemme e di Fraconalto, menzionati sempre nella citata
Delibera CIPE, di cui sono stati accertati a suo tempo, in via amministrativa,
la difformità e il conseguente grave danno ambientale con Ordinanza del
24/2/1998 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che ha
portato alla sospensione dei lavori e che sono oggetto di procedimento in sede
penale,
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ISPA, FS S.p.A. e sue società
collegate dal procedere al finanziamento delle cosiddette attività "da
avviare in via anticipata" di cui al punto 2 della citata Delibera CIPE
e all'Allegato B allo stesso atto, non previste dall'art. 3 del D.Lgs. 190/2002
o, comunque, che non siano state sottoposte, ai sensi di legge, a procedura
di V.I.A. regionale,
- le società TAV S.p.a., Italferr S.p.a. e Co.Civ S.p.a. dal procedere
all'inizio di lavori relativi alle attività "da avviare in via anticipata2
di cui al punto 2 della citata Delibera CIPE e all'Allegato B allo stesso atto,
non previste dall'art. 3 del d.Lgs. n. 190/2002 o che, comunque, non siano state
sottoposte, ai sensi di legge, a procedura di V.I.A. regionale.
V - Violazione di legge: art. 3 c. 4 e c. 6 lett. a) D.lgs 190/2002,
per mancata acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici sul progetto preliminare dell'opera "Terzo Valico";
Carenza d'istruttoria;
Eccesso di potere per straripamento di potere.
Il D.lgs 190/2002, all'art. 3 c. 4 dispone: "I soggetti aggiudicatori
rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività
produttive ed al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché
alle regioni o provincie autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto
è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini
di cui al successivo articolo 5. Le amministrazioni interessate rimettono le
proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto
preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale
sono rese nel rispetto delle previsioni del Capo II del presente decreto legislativo.
Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito nei casi previsti, il
parere del Consiglio superiore del lavori pubblici o di altra commissione consultiva
competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi
trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più
delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro
i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la
propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni." ed all'art.
3 c. 6 lett. a) dispone "6. In caso di motivato dissenso delle regioni
o provincie autonome interessate si procede come segue: a) per le infrastrutture
di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare è
sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla
cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o
provincia autonoma interessata. A tal fine il progetto è rimesso a cura
del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque
giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e la eventuale proposta
alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione
o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro
al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi
trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o
provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro
sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di
concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente
per materia, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali;"
L'acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è
dunque obbligatoria, anche nell'ambito della procedura speciale instaurata dal
D.lgs 190/02, per essere tale parere espressamente richiesto dalla norma di
cui all'art. 3 c. 4, e per essere lo stesso espressamente richiamato dal c.
6 lett. a) del medesimo art. 3, laddove viene regolata la procedura da adottarsi
relativamente alle infrastrutture di carattere interregionale (come nel caso
in ispecie), nell'ipotesi di motivato dissenso delle regioni o provincie autonome
interessate.
Orbene, dalle premesse dell'impugnata Delibera CIPE n. 78/2003, tale parere
non risulta acquisito, né risulta in alcuna maniera esser stata attivata
la procedura statuita dall'art. 3 c. 4 per l'ipotesi in cui "…non
sia pervenuta nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri…".
La mancata acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei
Lavori pubblici, dunque, si configura come violazione di legge che vizia irrimediabilmente
l'impugnata Delibera CIPE n. 78/2003. L'aver approvato l'opera senza aver acquisito
detto parere obbligatorio concreta i vizi di carenza di istruttoria e di eccesso
di potere per straripamento.
Vale qui sottolineare che, se pur gli altri pareri di cui all'art. 3, comma
4 del D.lgs. n. 190/2002 riguardano la compatibilità ambientale di una
determinata opera, il parere del Cs dei LLPP costituisce elemento irrinunciabile
per valutare la conformità del progetto preliminare alle normative comunitarie
e nazionali sui lavori pubblici e per la formazione del giudizio di compatibilità
ambientale di cui all'art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 190/2002.
Fatto, inoltre, di sostanziale rilievo, è che a tale valutazione dei
requisiti tecnici del progetto preliminare contribuiscono i rappresentanti delle
Regioni interessate, nel rispetto del novellato Titolo V della Costituzione,
e che il mancato espletamento di essa costituisce violazione dell'intesa necessaria
con dette amministrazioni, considerato quanto osservato e deciso dalla Corte
Costituzionale in Sentenza n.303/2003 per quanto riguarda la formazione del
giudizio di compatibilità ambientale.
Bisogna infatti, ricordare che la lettera a) del comma 6 dell'art. 3 del D.lgs.
n. 190/2002, come d'altra parte il comma 4 dello stesso articolo, stabiliscono
letteralmente che "a) per le infrastrutture strategiche di carattere
interregionale o internazionale, il progetto preliminare è sottoposto
alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività
istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma
interessata (…)".
Si deve inoltre sottolineare come la valutazione del Cs dei LLPP, insieme con
quella dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Beni
e delle Attività Culturali sia determinante per l'approvazione da parte
del CIPE del progetto preliminare e dello Studio di impatto ambientale, al fine
delle autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche ed edilizie, oltre che ambientali.
Infatti, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 3 del D.lgs. n. 190/2002:
"L'approvazione determina ove necessario, ai sensi delle vigenti norme,
l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona,
ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione,
comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati
(….)".
VI - Violazione di Legge: art. 9 c.2 D.lgs 20 agosto 2002 n. 190, per
mancato accollo al Contraente Generale dei costi del progetto definitivo e delle
attività da avviare in via anticipata;
Ingiustizia manifesta.
La norma di cui all'art. 9 c. 2 del D.lgs 190/2002 dispone:
"Il Contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative
occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
…….
e) al prefinanziamento in tutto o in parte dell'opera da realizzare;…."
Ai sensi della citata norma, dunque, il COCIV , individuato a tutti gli effetti
quale contraente generale [Vedasi all'uopo "Prende atto: sotto l'aspetto
attuativo n.1": che la realizzazione è prevista mediante affidamento
a contraente generale individuato nel consorzio COCIV"… (p. 7 Suppl
G.U.)"], è tenuto a farsi carico: (i) dei costi del progetto
definitivo e delle attività tecnico amministrative relative; (ii) delle
"attività da avviare in via anticipata" che, a sensi del "prende
atto n. 3, sotto l'aspetto attuativo" (V. Suppl. G.U. p. 7) "fanno
a tutti gli effetti parte del progetto della nuova linea ad alta capacità
e come tali sono incluse nell'oggetto della menzionata convenzione COCIV/TAV",
il cui costo (V. ibidem "prende atto" n. 4 "sotto l'aspetto attuativo")
è stimato "in complessivi 450 Meuro e che la relativa quota-parte,
eseguibile nel primo biennio come lotto funzionale, è valutata in 319
Meuro", nonché: (iii) del prefinanziamento in tutto o in parte
dell'opera da realizzare.
Contrariamente, e in ispregio, a tali disposti, l'impugnata Delibera CIPE n.
78/2003, al punto 2.3 di parte dispositiva (V. Suppl. G.U. p. 8) recita: "2.3.
Tenuto conto della rilevata particolare urgenza nell'adempimento dell'avvio
dei lavori propedeutici dell'asse alta velocità / alta capacità
Milano-Genova e nelle more della conclusione dei contratti con Infrastrutture
S.p.a., al fine anche di assicurare la continuità necessaria al finanziamento
dell'asse alta velocità / alta capacità Milano-Genova, Rete Ferroviaria
Italiana S.p.a., anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato
S.p.a., dovrà contrarre e/o far contrarre a società controllate
finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo di 319 Meuro,
che saranno estinti non appena sarà disponibile, da parte della suddetta
Infrastrutture S.p.a., la provvista necessaria".
Chi sarà dunque a farsi carico di ogni costo relativo alla "progettazione
definitiva" ed alle "attività da avviare in via anticipata"?
Dalla lettera del citato punto 2.3, si direbbe che: in via definitiva sarà
Infrastrutture S.p.a. - il cui ruolo non è definibile nei termini del
D. Lgs. 190/2002, atteso che essa non appare essere né ente aggiudicatore,
né concessionario, né, men che meno, contraente generale -, mentre,
in via interinale, e cioè "nelle more dei contratti con Infrastrutture
S.p.a.", sarà Rete Ferroviaria S.p.a. a farsene carico.
Unica cosa certa è che, in nessuna maniera, tali costi saranno posti
a carico del contraente generale COCIV, cui viceversa essi incomberebbero a
sensi di legge.
Anche sotto altro profilo, e cioè sulla base della considerazione che
le "opere da avviare in via anticipata", lungi dall'essere propedeutiche
alla progettazione, sono in realtà in gran parte opere di anticipata
esecuzione dell'opera principale, il relativo costo dovrebbe incombere al contraente
generale COCIV, ma così non è per espressa statuizione dell'impugnata
Delibera.
Trattasi dunque, anche in questo caso, di violazione di legge che dovrebbe determinare
l'annullamento della Delibera stessa.
L'ingiustizia manifesta si concreta nell'accollare a società a capitale
pubblico tutti i costi che, viceversa, dovrebbero far carico a soggetti privati,
quale, appunto, è il COCIV.
VII - Violazione di legge: Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE "Habitat",
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e succ. mod. e int., per mancata ricognizione
e tutela dei siti di interesse comunitario e delle zone a protezione speciale
interessate dal progetto, dal cantiere e dalle discariche;
Mancata effettuazione della valutazione di incidenza ambientale;
Eccesso di potere per carenza d'istruttoria e difetto di motivazione;
Eccesso di potere per violazione del principio di precauzione.
Ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, i progetti di opere
che riguardano aree di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale
(ZPS) devono essere sottoposti alla valutazione di incidenza ambientale,
nell'ambito della procedura di VIA.
Il che presuppone, come è logico, la preventiva ed esatta individuazione
delle dette aree protette e una valutazione accurata che consenta di garantire
che gli ambienti tutelati in ambito comunitario non vengano compromessi.
Orbene, tutti i detti SIC e le ZPS avrebbero dovuto essere assoggettati, nell'ambito
della procedura di VIA, ad una valutazione di incidenza accurata che dimostrasse
come gli interventi previsti dal progetto sia in fase di cantiere che di realizzazione
dell’opera non pregiudichino l’integrità delle aree sottoposte
a tutela comunitaria, nel rispetto della disciplina dettata dall’art.
6 della direttiva 92/43/CEE e dall’art. 5 del d.p.r. n. 357/97 e succ.
mod. e int..
Dispone il paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva. 92/43/CEE che "qualsiasi
piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito
ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente
ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza
che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto
salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso
non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso,
previo parere dell'opinione pubblica".
A sua volta il paragrafo 4° dispone che "qualora, nonostante conclusioni
negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni
alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica,
lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che
la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la
Commissione delle misure compensative adottate".
Tuttavia, "qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un
tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari [come è sicuramente
il caso delle Capanne di Marcarolo], possono essere addotte soltanto considerazioni
connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze
positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione,
altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".
Insomma, nel caso di progetti di opere che riguardino SIC e ZPS, deve essere
effettuata una specifica, approfondita valutazione di incidenza, anche contestualmente
alla procedura di VIA.
Solo se la detta valutazione fornirà la certezza che l'opera non pregiudicherà
l'integrità del sito interessato, essa potrà essere realizzata.
Nel caso in cui sia accertata un'incidenza negativa sul SIC e sulla ZPS, la
direttiva distingue due ipotesi.
1) Se il progetto deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, lo Stato membro è tenuto ad adottare ogni misura
compensativa necessaria a tutelare il sito e a garantire che la coerenza globale
della rete Natura 2000 sia comunque tutelata;
2) se invece il progetto riguardi un sito - come quello delle Capanne di Marcarolo
- sottoposto a ulteriore tutela (nella fattispecie, parco regionale), il progetto
può essere realizzato unicamente a garanzia della salute dell'uomo, della
sicurezza pubblica o per raggiungere positivi risultati di primaria importanza
per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico.
In questi casi, l'opera può essere realizzata, non solo adottando tutte
le cautele necessarie, ma a condizione, in un caso, che sussistano motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico e, nell'altro, che sussistano le specifiche
e tassative ragioni che possono giustificare l'intervento.
La grande rilevanza che assume la tutela dei SIC e delle ZPS nell'ordinamento
comunitario è, del resto, comprovata dal fatto che la Commissione Europea
nel 2000 ha emanato le linee guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva
Habitat 92/43/CEE.
Innanzitutto, la Commissione, in dette linee guida, ha cura di avvertire che
la Direttiva deve essere interpretata nell'ottica del principio di precauzione,
nel senso che, pur se non vi sia certezza in ordine al possibile danno per i
SIC e le ZPS, ma solo dubbio, devono essere attuate le cautele previste nella
Direttiva stessa (p. 24, 30 e 42 delle linee guida cit.).
In secondo luogo, la Commissione precisa che gli interventi sui siti in questione,
in base alla lettera dell'art.6, par. 3 della direttiva, devono concernere unicamente
la gestione dei siti stessi e comunque non li devono pregiudicare. Di tal che
le valutazioni in ordine ai progetti che interferiscono con essi devono avvenire
"nell'ottica della conservazione" (p. 38)
Il paragrafo 4° dell'art. 6, come detto, consente interventi in deroga al
detto principio, ammettendo la realizzazione di progetti non correlati alla
gestione dei siti, ma addirittura idonei a trasformarli. Tuttavia detto paragrafo
4 deve essere applicato in modo restrittivo e sulla base del principio di precauzione:
"le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 4, sono di applicazione quando
i risultati della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3
sono negativi o incerti".
Per realizzare interventi in deroga al paragrafo 3, la Commissione suggerisce
di seguire le seguenti tappe (p. 38 ss.):
a) esaminare la possibilità di soluzioni alternative, ivi compresa l'"opzione
zero"; l'esame deve essere condotto sempre in riferimento agli obiettivi
di conservazione del sito;
b) devono essere esaminati i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Detti motivi - che devono appunto essere rilevanti - necessitano di apposita
esplicitazione. Inoltre le misure compensative devono essere coerenti con la
rete Natura 2000.
Il quadro normativo ora descritto non lascia margini di dubbio.
Ciò non di meno, nel caso del progetto preliminare "Terzo Valico",
non si è seguita la procedura prevista dalla normativa comunitaria per
ciascuno di questi siti, determinante per la formazione del giudizio di compatibilità
ambientale espresso dal CIPE sulla base del Parere elaborato dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio.
La lamentata carenza di motivazione emerge chiaramente leggendo il 6.17 della
Prescrizioni al progetto preliminare a pag. 18 dell’Allegato A alla impugnata
Delibera CIPE n. 78/2003 che approva il progetto e conclude, ai sensi del D.lgs.
190/2002, con giudizio positivo di compatibilità ambientale. Si legge
infatti al punto 6.17 del citato Allegato A: “In fase di progettazione
definitiva, si dovrà procedere alla valutazione d’incidenza per
i siti di importanza comunitaria interessati dal progetto e dovrà essere
attivata la specifica procedura secondo la normativa vigente. Ai fini della
valutazione di incidenza per i siti di importanza comunitaria, dovranno essere
presi in considerazione tutti gli elementi naturali che sono interferiti dal
progetto, al fine di evitare di sottostimare gli impatti prodotti, sulle componenti
faunistiche e vegetazionali”.
Nonostante le riscontrate e riconosciute carenze ( … dovrà
essere attivata … dovranno essere presi in considerazione … ),
non solo si dà giudizio di compatibilità positivo ma nell’Allegato
B alla stessa Delibera si descrivono una serie di interventi, legati alle Cantierizzazioni,
Escavazioni cunicoli, Attivazione di cave e depositi, “da avviare
anticipatamente” che costituiscono una reale minaccia all’integrità
dei siti di interesse comunitario e alla tutela dei valori naturalistici ivi
tutelati.
Inoltre, in nessun atto del procedimento sono esplicitati i rilevanti motivi
di interesse pubblico che consentono la realizzazione dell'opera in danno ai
siti; né si dà conto, mancando la prevista Valutazione di incidenza
ambientale, della coerenza delle misure compensative con la rete Natura 2000,
come invece previsto dalla normativa.
Anzi nel parere della Commissione Speciale del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio ci si limita a compiere osservazioni specifiche
(pag. 19 – 20 e 21) in relazione in particolare ai SIC Capanne di Marcarolo
(IT1180026), Praglia-Pracaban-Monte Leco-P.Martin (IT1331501) e Monte Gazzo
(IT1331615) o sposando le tesi del proponente/progettista, si attesta che:
“per i restanti SIC interferiti lo studio evidenzia che la cantierizzazione,
così come impostata con le previste misure di mitigazione, non andrà
ad incidere”.
Tranne, poi, specificare a pagina 20 del richiamato Parere della Commissione
Speciale che lo Studio specifico prodotto da Italferr nell’ambito della
“caratterizzazione delle attività poste all’interno dei S.I.C.
o in prossimità” identifica in:
1. Cantieri Finestra Val Lemme – pSIC IT 1180026 “Capanne di
Marcarolo”
- C.B.P.1 Val Lemme – Campo base (Ricade all’interno al SIC))
- C.O.P. 1 Valle Lemme – Cantiere operativo già esistente ma verrà
ampliato (esterno e marginale l’area del S.I.C. su un’area operativa
del cunicolo esplorativo)
- C.S.P. 3 Valle Lemme – Cantiere di Servizio già esistente (Ricade
all’interno del S.I.C., su una precedente area adibita a campo base per
le attività del cunicolo)
(…)
2. Cantieri Finestra di Cravasco – p.SIC IT 1331501 “Praglia-Pracaban-Monte
Leco-P.Martin”
- C.L.2/R.A.L..2 Cave esistenti e da ampliare (Ricade parzialmente all’interno
del S.I.C.)
- R.A.L. 3 “Recupero ambientale” di Cravasco. Ricade all’interno
del S.I.C.
- C.S.L.2 “Cantiere di servizio Cravasco. Ricade parzialmente all’interno
del S.I.C.
- C.O.L. 4 “cantiere operativo” dalla relativa finestra. Ricade
parzialmente all’esterno del S.I.C.
3. Cantieri Finestra Borzoli – p.SIC IT 1331615 “Monte Gazzo”
- C.L.1/R.A.L.1 “Giunchetto”, cava esistente. Ricade nel S.I.C.
- C.O.L. “Borzoli” marginale al S.I.C.
4. Cava “Imperatore” C (AC) P3 – p.S.I.C. IT 1180004 “Greto
del T.te Scrivia tra Cassano e Villalvernia”
- C. (AC) P3 “Imperatore”, interno al S.I.C. riperimetrato”
Ciò dunque conferma come le interferenze rilevate dalla Commissione speciale
V.I.A., sulla base delle indicazioni del progettista e senza una Valutazione
di Incidenza ambientale redatta ai sensi di legge, siano invece notevoli e non
sufficientemente e approfonditamente rilevate in relazione all’attività
di prospezione, cantiere e deposito materiali (laddove il cosiddetto “Recupero
ambientale” non è altro che l’utilizzo di zone vallive per
il deposito di inerti).
Circostanza questa ulteriormente confermata, oltre che dalle Prescrizioni dell’Allegato
B dell'impugnata Delibera CIPE n. 78/2003 e, indirettamente, come appena visto,
dal Parere espresso dalla Commissione Speciale VIA del Ministero dell’Ambiente
il 28 agosto 2003 anche, ad esempio, dal Parere n. 58/138 del 22/4/2003 del
Comitato Tecnico Regionale per il Territorio Sezione per la Valutazione di Impatto
Ambientale, allegato alla Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 2470
del 30/5/2003, ove, alle pagine 13 e 14 riguardanti le emergenze naturalistiche
e in particolare i SIC liguri, si rileva :
« E’ stata prodotta dal proponente del progetto la relazione
di incidenza che però appare carente e superficiale.
Un primo rilievo è che nella descrizione naturalistica dello stato ante
operam ci si è limitati a riportare i dati bibliografici disponibili
senza effettuare rilievi sul campo, Inoltre alcune parti del territorio ricadenti
in aree pSIC non sono state indagate, per es. si evince chiaramente che non
è stato analizzato il territorio relativo ai progetti R.A.L. di Cravasco
(RAL 2 e RAL 3), che ricadono all’interno del SIC “Praglia-Pracaban-Monte-Leco-P.Martin”
e che probabilmente sono molto più impattanti, per lo stesso sito, rispetto
alle zone di cantiere, In particolare si fa presente che il Rio Iso –
Torrente Verde compreso nel pSIC IT1331501, interessato dal RAL3, risulta essere
di particolare pregio naturalistico per la presenza di specie faunistiche rilevanti
(Aveniona sp. Salamandra salamandra, Spelomantes stinati ad es..) ed habitat
caratteristici. (…)
Per altre situazioni come per il Monte Gazzo una totale disomogeneità
e disarticolazione dei diversi elaborati progettuali. Infatti, per esempio nella
sezione Ecosistemi dello S.I.A., si cita il pSIC Monte Gazzo, sottolineando
come le operazioni di scavo e rimodellamento dell’area già in corso
provochino un’evidente frammentazione dell’ecosistema, tali aspetti
non sono affrontati nella Relazione di incidenza, così come non viene
approfondito e dettagliato il RAL1 previsto sempre nel Monte Gazzo.
Si ritiene pertanto, per quanto riguarda i cantieri di servizio e soprattutto
i RAL ricadenti nelle aree pSIC debba essere posta particolare attenzione alla
tutela dei valori naturalistici dei siti stessi”.
Il parere della Regione Piemonte (di cui alla Delibera n. 56-9903 dell’8
luglio 2003) è al riguardo ancora più esaustivo ed esplicito a
conferma del mancato rispetto degli obblighi di legge, già riscontrato
nell’Allegato B) della Delibera CIPE n. 78/2003 e nel parere tecnico della
Regione Liguria : « …La realizzazione prevista interferisce
direttamente con il Sito di Importanza Comunitaria ‘Capanne di Marcarolo’
(…) e con la Zona di Protezione Speciale ‘Greto del Torrente Scrivia
tra Cassano e Villalvernia’ (codice 111180004), individuati ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva
Uccelli) per la costituzione della Rete Natura 2000. Pertanto, come
previsto dalla vigente normativa, deve essere sviluppata la valutazione di incidenza
ai sensi dell’art. 6 della Direttiva Habitat e dei suoi recepimenti nazionali
(DPR 357/97) e regionali (regolamento 16 novembre 2001 n. 16/R) per la quale
deve essere richiesta la specifica procedura. La procedura infatti non viene
assorbita dalla VIA, così come erroneamente affermato dal proponente
nella documentazione presentata, ma costituisce uno degli elementi per la valutazione
dell’opera, specificamente riferito alle valenze naturalistiche dei Siti
della Rete Natura 2000.
La mancanza della Valutazione di incidenza ambientale relativa ai siti di interresse
comunitario, imposta delle normative vigenti, che emerge chiaramente anche dai
documenti ufficiali citati, era stata segnalata nelle Osservazioni delle associazioni
ambientaliste, il ché conferma grave carenza dell’istruttoria che
ha portato al giudizio di compatibilità ambientale.
Nel capitolo riguardante il Quadro di riferimento ambientale, nelle Osservazioni
redatte dal dottore forestale e presidente dell’Ordine degli Agronomi
di Genova Umberto Bruschini e dal naturalista Mauro Tita si rileva, a proposito
dell’assenza della Valutazione di incidenza per i SIC e dell’approssimazione
con cui è stato redatto lo studio, anche in relazione a questa specifica
tematica, si nota, tra l’altro:
“ (…)Negli elaborati di S.I.A. e di S.I.C. non sembra che siano
state valutate le perdite di suoli ed attività agricole e/o i danni conseguenti,
sia in termini di mancata produttività agricola, sia in termini di maggiori
costi per eventuali approvvigionamenti idrici da acquedotti esistenti e/o di
nuova realizzazione (…)
analogamente, pur essendo sostanzialmente vero che i transiti in galleria della
linea Alta Capacità evitano la distruzione diretta di soprassuoli esistenti,
ciò non vuol dire che non possano essere compromessi habitat importanti,
per esempio attraverso una modificazione delle condizioni idrogeologiche con
variazioni degli apporti idrici ipogei, delle condizioni troglobie etc. Lo studio
d’incidenza sui S.I.C. ignora questi problemi, pur essendo gli habitat
idro-igrofili di notevole importanza per tutti i S.I.C. esaminati (…)
non vengono indicate quali superfici del S.I.R. IT 1180021 “Arenarie di
Serravalle Scrivia” e dei singoli S.I.C (S.I.C. IT 1180004 “Greto
del torrente Scrivia tra Cassano e Villalvernia”; S.I.C. IT 1180026 “Capanne
di Marcarolo”, corrispondente al territorio del Parco naturale Capanne
di Marcarolo; S.I.C. IT 1331501 “Praglia-Pracaban – Monte Leco –
Punta Martin”; S.I.C. IT 1331615 “Monte Gazzo”) verranno irrimediabilmente
compromesse, quali saranno soggette a danni di tipo temporaneo e quali i tempi
di recupero degli ambienti parzialmente compromessi. (…)
in più parti dello Studio si afferma con una certa approssimazione e
superficialità che il maggior disturbo attribuibile all’opera cesserà
con la chiusura dei cantieri. Fatto che, se può essere considerato sostanzialmente
vero per quanto riguarda le componenti vegetali, deve essere dimostrato per
quelle faunistiche e per gli habitat esistenti (…)
il problema relativo all’interruzione della continuità superficiale
delle varie aree S.I.C. (e del territorio in generale) ad opera della linea
ferroviaria, delle infrastrutture di cantiere e delle opere connesse viene affrontato
solo per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale ma manca completamente
nello Studio. Quindi, manca un’interpretazione degli effetti di tali discontinuità
sulla conservazione del sito e l’eventuale proposta di opere di minimizzazione
(p. es.: la previsione di opere di collegamento quali sottopassi per la fauna
o altre opere mitigatrici) mirate a tutelare e conservare gli habitat e le specie
faunistiche specificamente tutelate nei S.I.C.
anche per quanto riguarda le aree S.I.C., l’indicazione delle opere di
mitigazione degli impatti appare troppo generica, in quanto si limita a mere
proposizioni di intenti, improntate a buoni propositi di conservazione, senza
che vengano approfondite tipologie di intervento anche di massima. (…)
anche ammettendo (cosa alquanto discutibile, secondo quanto stabilito dalla
Direttiva 92/43/CEE) che in un S.I.C. siano accettabili misure a compensazione
di danni gravi agli ambienti presenti, non appare minimamente corretto indicare
tra questi interventi, i progetti di sistemazione finale che, per esempio nel
caso della cava Giunchetto sul “Monte Gazzo” (S.I.C. IT1331615)
neanche prendono in considerazione eventuali messe a disposizione di materiali
inerti. Alla stessa stregua non possono essere considerate attendibili affermazioni
come “Al termine delle attività di cantiere cercare di riqualificare
dal punto di vista ambientale l’area” quali iniziative di compensazione
per il S.I.C. IT1331501 (“Praglia-Pracaban-Monte Leco – Punta Martin”)
Tutto ciò a conferma, anche al di là degli ineludibili obblighi
comunitari, dell’essenzialità della Valutazione di incidenza ambientale
per la formazione di un giudizio di compatibilità ambientale che tenga
conto delle reali valenze naturalistiche, vegetazionali, flogistiche e faunistiche
minacciate dalla costruzione di un’opera.
Nel voler valutare l’importanza dei SIC di maggiore interesse, più
minacciati dalle attività di cantierizzazione e di realizzazione dell’opera,
basti ricordare i valori naturalistici tutelati dal SIC Capanne di Marcarolo
(Codice IT 1180026) nel basso Piemonte e dal SIC Praglia-Pracaban – Monte
Leco – Punta Martin (Codice IT 1331615), per la Liguria.
Il SIC Capanne di Marcarolo si estende per 8.755,28 ettari, di cui 8.214 all’interno
del Parco naturale regionale delle Capanne di Marcarolo è in una vasta
area prevalentemente boscosa e poco antropizzata dell’appennino ligure-piemontese
con elementi faunistici e flogistici tipicamente appenninici, specie rare e
luoghi palustri. Presenta un alto grado di naturalità con rupi, praterie
(in parte ancora sfalciate), estesi boschi cedui a prevalenza di rovere e castagno,
aree impaludate con specie rare e montane, affioramenti rocciosi, presenza di
miniere romane abbandonate e una piccola area torbiera.
Sono presenti in questa area le stazioni di Erica arborea più
estese del Piemonte, le specie botaniche di elevato interesse, zone umide. Si
rileva la coesistenza di molte specie prioritarie, presenza di forme rare e
endemiche tra gli invertebrati, di specie animali e vegetali tipiche delle zone
umide, di fauna ipogea (anfibi, chirotteri, invertebrati).
Il SIC Capanne di Marcarolo, come riportato nelle considerazioni a pag. 20 del
Parere del Ministero dell’Ambiente e del Territorio del 28 agosto 2003,
è minacciato dal Campo Base CBP1 Val Lemme, dal Cantiere Operativo COP1,
dal Cantiere di servizio CSP Val Lemme, dall’area di intervento di recupero
ambientale RAP1 e, come risulta dall’Allegato A della Delibera CIPE n.
78/2003, dal cantiere per l’adeguamento della strada provinciale 160 (che
è tra le opere dell’Allegato B di cui si dovrebbero anticipare
la realizzazione, anche prima dell’approvazione della progettazione definitiva)
.
Il SIC Praglia -Pracaban – Monte Leco – Punta Martin è in
un’area di crinale con depressioni umide, laghi artificiali, zone rupestri
e rimboschimenti a conifere. I terreni affioranti sono riconducibili in parte
al gruppo di Voltri (rocce ofiolitiche) e in parte alle formazioni della zona
Sestri-Voltaggio (argille a palombini, argilliti, scisti filladici, dolomie,
calcari dolomitici e calcari detritici). Il sito è per gran parte vincolato
con D.D.M.M. 24/4/84 e in minor misura ( M. Leco - P. Bocchetta ) con legge
L. n°1497/1939 ante L.n° 431/1985. Proposto in passato come Parco Regionale,
confina a nord con Parco Regionale "Capanne di Marcarolo" del Piemonte.
Le aree carsiche sono protette con leggi regionali.
Il sito è costituito da un'area di crinale con depressioni umide, laghi
artificiali, zone rupestri e rimboschimenti. Interessante è la presenza
di habitat (pascoli con significative popolazioni di orchidee, formazioni ofioliticole,
complessi di torbiera, ecc.) di interesse comunitario prioritario o proposti
dalla Regione Liguria come tali. Di notevole importanza è la presenza
di endemiti vegetali ad areale molto ristretto, per alcuni dei quali (Viola
bertolonii, Cerastium utriense) è stata proposta dalla Regione Liguria
l'inclusione nell'All. II della direttiva 92/43 CEE. Altrettanto importanti
sono le specie animali, una delle quali è prioritaria ai sensi della
direttiva 92/43 CEE, mentre altre per il loro interesse biogeografico, per rarità
o perchè indicatrici di qualità ambientale sono state proposte
dalla Regione Liguria per l’inclusione nell’allegato II di detta
direttiva (Carabus italicus italicus, Carabus solieri liguranus; Carabus
rossii). È notevole la presenza, a brevissima distanza dal mare
Mediterraneo e a quote non elevate, di specie e formazioni vegetali a gravitazione
boreale alcune delle quali sono al limite meridionale della distribuzione accanto
a specie mediterranee occidentali che raggiungono qui il loro limite orientale.
Numerose sono le specie in via di rarefazione e/o protette da direttive/convenzioni
internazionali.
Il SIC Praglia - Pracaban – Monte Leco – Punta Martin è minacciato
tra l’altro dai lavori per la costruzione della "finestra" di
Cravasco (che è tra le opere dell’Allegato B della Delibera CIPE
n. 78/2003 di cui si dovrebbe anticipare la realizzazione, anche prima dell’approvazione
della progettazione definitiva) e più specificamente, come riportato
nelle considerazioni a pag. 20 del Parere del Ministero dell’Ambiente
e del Territorio del 28 agosto 2003, dalle cave esistenti e da ampliare CL2/RAL2,
dall’area di intervento per il “recupero” ambientale RAL 3
di Cravasco, dal cantiere di servizio CSL2 e dal cantiere operativo COL 4.
Il SIC e Zona di Protezione Speciale “Greto del torrente Scrivia tra Cassano
e Villalvernia” è una pianura alluvionale recente con divagazioni
del corso d'acqua e forti variazioni stagionali della portata. Presenta un ampio
greto con vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea (bosco rado a pioppo nero,
pioppo bianco, quercia, olmo campestre) in condizioni di elevata naturalità.
Nel SIC si riscontra un’elevata biodiversità: risultano segnalate
481 specie floristiche (con presenza di specie rare, specialmente di origine
mediterranea), 170 specie di Uccelli, 9 specie di Rettili, 4 specie di Anfibi,
20 specie di Pesci e 26 specie di libellule, pari a quasi il 50 % di quelle
segnalate in Piemonte, di cui alcune rare a livello regionale (Ceriagrion
tenellum, Aeshna affinis, Sympetrum meridionale) L’area è
salvaguardata quale Riserva Naturale Oasi Faunistica e sottoposta a vincolo
idrogeologico. L’integrità del SIC è già minacciata
dall’inquinamento delle acque del T. Scrivia a causa degli insediamenti
industriali a monte del sito; scavi per estrazione di inerti, discariche abusive,
messa a coltura dei terreni marginali, espansione industriale in aree attigue.
Il SIC Greto del torrente Scrivia è minacciato dalla viabilità
di accesso al cantiere CBP4 (che è tra le opere dell’Allegato B
della Delibera CIPE n. 78/2003 di cui si dovrebbero anticipare la realizzazione,
anche prima dell’approvazione della progettazione definitiva) e dalle
attività della Cava Imperatore C(AC) P3, come riportato nelle considerazioni
a pag. 20 del Parere del Ministero dell’Ambiente e del Territorio del
28 agosto 2003.
Il SIC "Monte Gazzo" è caratterizzato da un cono montuoso calcareo
affiancato da aree ofiolitiche così da costituire un'isola "geologica".
In passato era presente anche una zona umida di elevato valore. L'attività
estrattiva (ora cessata) ha ridotto notevolmente l'area e il suo valore, ma
persistono buone potenzialità di ripristino. Sono ancora presenti in
discreto stato di conservazione habitats (formazioni pioniere serpentinicole,
pascoli con significative popolazioni di orchidee, ecc.) e specie (Romulea
ligustica, Cerastium utriense, Tuberaria acuminata) di notevole rarità
e di notevole interesse comunitario (talora prioritario) o proposte dalla Regione
Liguria come tali. Diverse sono le specie protette da direttive/convenzioni
internazionali. Interessanti le presenze di specie troglobie endemiche legate
alle cavità carsiche, un tempo assai più sviluppate. Il sito è
vulnerabile nei confronti del pascolo e degli incendi.
Il SIC Monte Gazzo è minacciato dalla ripresa e dall’ampliamento
dell’attività di coltivazione della cava (che è tra le opere
dell’Allegato B della Delibera CIPE n. 78/2003 di cui si dovrebbero anticipare
la realizzazione, anche prima dell’approvazione della progettazione definitiva)
per reperire gli inerti utili alla realizzazione delle opere per il Terzo Valico
e, anche se marginalmente, dal cantiere per la realizzazione della Finestra
Borzoli (che è anch’essa tra le opere dell’Allegato B della
Delibera CIPE n. 78/2003) e più specificamente dall’ampliamento
delle cave esistenti CLL1/RAL1 e dal cantiere operativo COL1 “Borzoli”.
Infine, come risulta dal SIA presentato dal proponente in un primo momento,
a testimonianza dell’estrema superficialità con cui sono stati
compiuti gli studi relativi ai siti e alle zone di interesse comunitario, era
stato anche inserito il già citato SIC e Zona di Protezione Speciale
“Greto del torrente Scrivia”, prevedendo addirittura il disalveo
del torrente in questione, nonché la ripresa dell’attività
della Cava Imperatore al centro dell’area tutelata, senza nemmeno che
si tenesse conto dell’ampliamento dei confini del biotopo, richiesto a
maggior tutela della zona dal Comune di Novi Ligure, competente territorialmente,
con atto del 17 giugno 2002 (Prot. n. 21789). Richiesta di ampliamento successivamente
accolta dalla Regione Piemonte.
Ciò ha costretto le amministrazioni competenti (V. Allegato A della Delibera
CIPE 78/2003, punto 3.10) a prescrivere di non utilizzare la cava denominata
Imperatore e di non prevedere attività di disalveo del Torrente Scrivia
e al punto 6.9 prescrivere che il progetto definitivo “dovrà tener
conto della perimetrazione della Zona di Protezione Speciale Greto dello Scrivia,
aggiornata nel luglio 2002”.
Si ricorda, al proposito, che il SIC e Zona di Protezione Speciale “Greto
del torrente Scrivia tra Cassano e Villalvernia” è una pianura
alluvionale recente con divagazioni del corso d'acqua e forti variazioni stagionali
della portata. Presenta un ampio greto con vegetazione erbacea, arbustiva ed
arborea (bosco rado a pioppo nero, pioppo bianco, quercia, olmo campestre) in
condizioni di elevata naturalità. Nel SIC si riscontra un’elevata
biodiversità: risultano segnalate 481 specie floristiche (con presenza
di specie rare, specialmente di origine mediterranea), 170 specie di Uccelli,
9 specie di Rettili, 4 specie di Anfibi, 20 specie di Pesci e 26 specie di libellule,
pari a quasi il 50 % di quelle segnalate in Piemonte, di cui alcune rare a livello
regionale (Ceriagrion tenellum, Aeshna affinis, Sympetrum meridionale)
L’area è salvaguardata quale Riserva Naturale Oasi Faunistica e
sottoposta vincolo idrogeologico. L’integrità del SIC è
già minacciata dall’inquinamento delle acque del T. Scrivia a causa
degli insediamenti industriali a monte del sito; scavi per estrazione di inerti,
discariche abusive, messa a coltura dei terreni marginali, espansione industriale
in aree attigue.
VIII - Violazione di legge: Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla
Direttiva 97/11/CE del Consiglio, art. 6 L. 8/7/1986 n.349, DPCM 19/8/1988 n.337,
artt. 17,18 e 19 DLGS n. 190/02, in relazione alla mancata considerazione delle
alternative possibili sin all'opzione zero;
Eccesso di potere per carenza d'istruttoria.
Il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale elaborati da Italferr
SpA non prendono in debita considerazione le alternative possibili sino
all'opzione zero, come invece previsto, oltre che della normativa generale
in tema di VIA, anche dall'art. 19, D.lgs 190/02.
La rilevanza dell'esame delle alternative possibili è stato peraltro
evidenziata dalla stessa Commissione europea, in relazione al Parlamento e al
Consiglio sull'applicazione della Direttiva 85/377/CEE (COM 2003, 334 in Boll.
U.E. 6/2003): "il committente deve spiegare perché alcune alternative
non sono state prese in considerazione e perché si è optato per
una determinata alternativa nella situazione particolare. In ogni caso il committente
non può scegliere liberamente se prendere in esame o meno alternative
possibili" (Relazione § 4.1.0).
Se si prende in esame la documentazione prodotta da Italferr SpA, general contractor
Co.Civ. per il giudizio di compatibilità ambientale, ci si rende conto
come non vi sia stato alcun esame approfondito delle alternative, sino a contemplare
l’ipotesi del non intervento, in considerazione di una descrizione credibile
e particolareggiata delle ampie potenzialità residue delle linee di valico
al servizio del porto di Genova (le due linee storiche dei Giovi e la Voltri-Ovada-Alessandria),
del porto di La Spezia (La Spezia-Parma, Pontemolese), del porto di Savona (Savona-Torino),
del porto di Imperia e del traffico internazionale tra Italia e Francia (Genova-Ventimiglia).
Nella documentazione Italferr SpA, general contractor Co.Civ. sono pochi e scarni
i riferimenti alla necessità di considerare nella V.I.A. le alternative:
“Il confronto tra le diverse ipotesi alternative sui diversi corridoi
analizzati ha evidenziato l’impercorribilità, in ragione degli
standard tecnici, dell’ipotesi di raddoppio dell’attuale linea Voltri-Ovada-Alessandria,
e le differenze sotto il profilo funzionale, economico, geologico, idrogeologico
ed ambientale, relative alle altre varianti che sono state parametrate al fine
di individuare il corridoio e la soluzione perseguibile per l’approfondimento
delle progettazioni” (Sintesi non tecnica- pag. 18).
“A seguito di tali valutazioni, il Ministero dell’Ambiente si
espresse il 6/11/1998 indicando nell’alternativa 2B quella più
favorevole, richiedendo inoltre di eseguire ulteriori approfondimenti su un’ulteriore
alternativa, chiamata Flavia-Bianche di…” (Quadro progettuale
– Relazione – Volume 1 pag. 11).
Con queste affermazioni, e con le poche pagine (da pag. 8 a 11 del citato Quadro
progettuale- relazione – Volume 1) sulle migliaia prodotte per il giudizio
di compatibilità ambientale, facendo un improprio riferimento al tavolo
tecnico interministeriale peraltro superato dalla richiesta di sospensione della
procedura V.I.A. sul progetto del 2000, i proponenti ritengono di aver esaurito
la descrizione delle possibili alternative sino all’opzione zero.
Anche nel Parere della Commissione Speciale del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio del 28 agosto 2003, il problema delle alternative
viene liquidato innanzitutto in poche righe a pag. 7 di detto documento al paragrafo
1.2 “Motivazioni dell’opera”, che esaurisce il tema, in 13
righe di un parere di 30 pagine, in cui, tra l’altro, si afferma, sposando
le ipotesi del progettista/proponente:
“Il progetto AV/AC denominato Terzo Valico (…) è rappresentato
da una linea ferroviaria ad Alta Capacità che si propone di potenziare
i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali ferrovie del Nord
Italia e con il resto dell’Europa.
Infatti, secondo quanto emerge dallo Studio Trasportistico allegato al
SIA, ci si troverà ad affrontare il superamento della saturazione delle
linee esistenti (Succursale dei Giovi e Ovadese), incapaci di assorbire quote
aggiuntive di traffico, a partire dall’anno 2006.
Senza l’incremento di capacità, il Porto di Genova si vedrebbe
costretto a perdere quote di mercato interessanti, mettendo in discussione le
prospettive di sviluppo ipotizzate con il Piano Regolatore Portuale.
Per quanto riguarda il trasporto passeggeri lo Studio evidenzia inoltre che,
in assenza della nuova infrastruttura, la saturazione si può raggiungere
nel 2007 (ipotesi di crescita naturale) o tre anni prima, nell’ipotesi
di crescita media dei traffici.”
E ancora a pagina 9 del Parere, nonostante il mancato approfondimento delle
alternative, si argomenta:
“L’intervento, pertanto assume le caratteristiche di un nuovo
corridoio che è previsto si integri con il sistema di linee attuali solo
al completamento dell’intera opera. Il progetto preliminare rappresenta
pertanto il risultato di varie considerazioni recepite in interventi di ottimizzazione
del progetto originario da cui deriva. Sulla scorta dello studio trasportistico
allegato al progetto la condizione di ‘nessun intervento’ (alternativa
zero) risulta assolutamente penalizzante per l’economia del sistema genovese
e nazionale, e comporta ingenti perdite economiche e di produttività
dell’intero Nord-Ovest”.
Argomentazioni queste, che sono state riproposte nella varie versioni progettuali
presentate da parte dei proponenti/progettisti e che il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio riportano, come risulta evidente, senza verificarle,
ma facendo direttamente riferimento alla documentazione presentata dal proponente.
Il che è dimostrato, per ciò che riguarda il Ministero dei Trasporti,
da ciò che viene riportato a pag. 3 della Delibera CIPE n. 78/2003, al
terzo punto delle premesse.
Quindi, sia il Ministero dell’Ambiente e del Territorio, sia il Ministero
dei Trasporti e delle Infrastrutture non contestano l’assoluta assenza
nello S.I.A di una descrizione completa e credibile, basata su serie valutazioni
comparative del calcolo costi-benefici in termini ambientali, trasportistici,
finanziari e socio-economici, che consenta di valutare le potenzialità
attuali e future di rete da e per la Liguria rispetto alla direttrice Nord-Sud
e i migliori collegamenti con le aree più avanzate del nostro Paese,
con il Centro e Nord Europa (Frejus, Sempione, Gottardo, Brennero) e con l’Est
europeo (Villa Opicina).
La considerazione di questi aspetti è irrinunciabile. Come non può
essere elusa ai fini del giudizio di compatibilità ambientale la descrizione
puntuale del contesto territoriale in cui questa nuova grande opera va ad inserirsi.
Infatti, ci troviamo un territorio su cui già oggi grava una pesante
servitù infrastrutturale: in una fascia, dalla larghezza che varia tra
i 10 e i 20 chilometri, nel quadrante Genova-Alessandria-Milano, convivono oggi
tre linee ferroviarie (Giovi, Succursale e Voltri-Ovada), due autostrade collegate
da una bretella (la A7 e la A21) più un fitto reticolo di strade, che
vede anche alcuni raddoppi in atto (alla 35 bis dei Giovi si aggiungerà
la 35 tris).
Nelle loro Osservazioni le Associazioni ambientaliste, tenendo conto di questi
fattori, hanno rilevato l’elevato impatto ambientale dell'opera rispetto
alla fragilità del territorio e, sulla base dei dati ufficiali disponibili
(fonti: Autorità Portuale e RFI) hanno dimostrato, innanzitutto, come
la crescita del Porto di Genova sia molto più limitata di quella stimata
da Italferr SpA e che si attesta negli ultimi anni in media attorno al 3,28%
annuo (nel 2002 è stata solo dello 0,9%) e che a questi ritmi, considerando
che la movimentazione al 2002 è stata di 1.531.254 TEU, al 2006 la portualità
genovese movimenterà 1.741.000 TEU al 2010 1.981.000 TEU e nel 2020 2.736.000
TEU.
Tuttavia, se si prendono in considerazione gli anni tra il 1970 e il 2002, si
scopre che la crescita dei traffici portuali di Genova nel lungo periodo è
pari solo al 3,52 (ossia allo 0,11% l’anno): nel 1970 il porto di Genova
movimentava 51.051.000 tonnellate di merce e nel 2002, dopo alterne vicende,
ne movimentava 52.848.000 tonnellate. Ciò significa che se venissero
confermati nel futuro i tassi di crescita degli ultimi anni, il traguardo dei
5 milioni di TEU, auspicato dall’Autorità Portuale di Genova, verrebbe
raggiunto tra qualche secolo.
Con questo ritmo di crescita, e anche non volendo considerare lo scenario di
rete, non è assolutamente vero che le linee esistenti al servizio del
Porto di Genova sono già oggi, o sarebbero, prossime alla saturazione,
né quindi risulta essere giustificabile la costruzione di una nuova linea.
Infatti, facendo riferimento a quanto riportato nel “Protocollo di accordo
tra il Ministero di Trasporti, la Regione Liguria, la Provincia e il Comune
di Genova, le FS SpA e la TAV SpA per la definizione del nuovo assetto dei trasporti
ferroviari del nodo di Genova, gli interventi sulle linee Torino-Genova e Succursale
dei Giovi “…unitamente alla realizzazione di un sistema centralizzato
per la gestione del traffico delle linee del nodo, consentiranno un incremento
dell’ordine del 25% sulle linee di valico”. Ciò significa
che se si considera che le linee storiche dei Giovi oggi sono percorse da 275
treni, mentre la loro potenzialità e già oggi di 340 treni, con
le modifiche in corso si potrà raggiungere la potenzialità di
425 treni al giorno, il ché significa 150 treni al giorno in più
nei due sensi di marcia. E, quindi, come dimostrato nelle Osservazioni delle
Associazioni ambientaliste, ciò consentirebbe di instradare, a breve,
sulle linee storiche dei Giovi sino a 2.452.000 TEU.
Ma queste stime non tengono conto della capacità residua della Voltri-Ovada-Alessandria.
Su questa linea viaggiano attualmente 16 treni viaggiatori e 15 merci, mentre
è previsto “in orario” (come disponibilità teorica
della linea) il passaggio di 12 treni straordinari, per un totale di 43 treni.
Nella direzione Ovada-Genova viaggiano 16 treni viaggiatori e 12 merci straordinari.
In seguito ai lavori di adeguamento previsti su tale linea questa linea può
avere, invece, una capacità di trasporto pari a 90 treni al giorno. Considerato
che la potenzialità residua della linea è di 19 treni, cui bisogna
aggiungere i 12 “straordinari”, abbiamo un totale di 30 treni che
potrebbero essere utilizzati per il trasporto merci a breve (non facendo i raddoppi
necessari della linea (prevalentemente a binario unico) consentendo così
di trasportare su questa linea sino a 530.000 TEU all’anno. Qualora, invece,
si volesse potenziare questa linea, individuata come "free way" di
importanza internazionale per il trasporto merci sulla direttrice Novara-Domodossola-Sempione-Loetschberg,
si potrebbero instradare altri 70-130 treni al giorno, per un trasporto annuo
di container in entrata e uscita sino a 2.293.000 TEU.
Ciò se si volesse, come fanno i due Ministeri competenti che hanno perfezionato
l’iter del giudizio di compatibilità ambientale sul cosiddetto
"Terzo Valico", sposare l’impostazione programmatica e progettuale
di Italferr SpA. Peraltro, se si considerano gli scenari della rete ligure,
si scopre che instradare tutto il traffico proveniente da Nord e da Sud sull’unica
direttrice Genova-Milano, come pretenderebbero i progettisti/proponenti non
ha senso.
Infatti, contribuiscono significativamente a incrementare il traffico ferroviario
delle merci sul nodo di Genova, i treni merci da e per La Spezia e Livorno e
da e per Savona e oltre, dato che conferma tra l’altro come non vi sia
assolutamente la necessità, nè l’obbligo, di instradare
tutto il traffico merci generato da altri porti o dallo stesso porto di Genova
sulla direttrice di Milano, come voluto dai progettisti/proponenti. Basti ricordare
che sul totale del traffico merci che viene instradato sull’unica direttrice
di valico delle due linee storiche dei Giovi, 30 – 40 treni sono da e
verso la Spezia e Livorno e 30 – 40 da e verso Savona e oltre.
Tale traffico infatti potrebbe essere abbondantemente assorbito dalle linee
di valico esistenti, al servizio, in particolare, dei porti di La Spezia e Savona
(il secondo e il terzo porto ligure per ordine di importanza).
La linea Parma-La Spezia, Pontremolese, è la direttrice prioritaria per
instradare il traffico merci proveniente da Sud sulla linea ferroviaria tirrenica
verso la Pianura Padana e, attraverso questa, verso il valico del Brennero e
le linee di valico del Nord Est, assorbendo oltre al traffico merci generato
dal porto di La Spezia (che movimenta 900.000 TEU) e quello proveniente su questa
direttrice da Livorno, Civitavecchia, Napoli, Salerno, Gioia Tauro e Cagliari.
La linea è stata oggetto di recenti interventi (galleria Serena e nuova
stazione di Aulla) ed è in attesa che se ne completi il raddoppio, sinora
abbandonato per privilegiare l’intervento sul nodo di Genova. Procedendo
al necessario raddoppio della linea, previsto anche dalla Delibera CIPE n. 121
che reca il Primo Programma delle opere e degli insediamenti strategici, ex
art. 1 della l. n. 443/2001, sulla linea potrebbero viaggiare altri 150 treni
in più al giorno, pari a 1.400.000 TEU all’anno da e per La Spezia
e la Tirrenica.
La Savona-Torino, infine, è interamente a doppio binario, tranne un breve
tratto di 20 km a binario singolo. Quando si concluderanno gli interventi di
potenziamento in corso, e se si procedesse al raddoppio nell’ultimo tratto,
si potrebbe avere una potenzialità residua di 145 treni al giorno, con
una capienza di 2.900.000 TEU, da instradare su questa linea, che è la
direttrice privilegiata per il traffico proveniente dalla Francia, attraverso
la Genova-Ventimiglia, in direzione Alessandria (per Novara-Domodossola-Sempione)
e verso Torino (per Modane).
Trattasi, oltretutto, di interventi che sono già avviati e potrebbero
essere portati a termine con le ingenti risorse destinate al Terzo Valico, senza
che venga costruita su una direttrice sbagliata una nuova linea di valico.
Entrando nel merito delle parziali e incomplete considerazioni contenute nella
documentazione oggetto delle Osservazioni presentate dalle Associazioni ambientaliste,
si rileva come l’approccio seguito dai proponenti e la documentazione
da questi presentata per l’espressione del giudizio di compatibilità
ambientale, non corrisponda a quanto stabilito in termini di legge e a quanto
già maturato in ambito europeo e nazionale.
La mancanza nella documentazione prodotta da Italferr SpA di uno scenario di
rete credibile non consente nemmeno di avere un credibile inquadramento ambientale,
che tra l’altro secondo la legge:
“b) descrive le modificazioni delle condizioni d’uso e della
fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente”
(DPCM 27 dicembre 1988 n. 377 - Norme tecniche per la redazione degli studi
di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità
di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (...) – art.
5, comma 3)
È da ricordare, a sostegno di quanto documentato dalle associazioni ambientaliste,
che la normativa vigente, nell’indicare quali contenuti debba avere lo
Studio di Impatto Ambientale, non si riferisce solo allo stato di fatto ma anche
alle stime previsionali in uno scenario di rete, che viceversa appare ampiamente
carente e deformato nella documentazione presentata dal proponente, e che, quindi,
non risponde a quanto richiesto dalla norma che recita:
“Nell’indicare i tempi previsti per l’attuazione dell’intervento,
l’attenzione dovrà essere posta anche sulla eventuale apertura
all’esercizio dell’infrastruttura per tronchi, evidenziandone le
conseguenze sulla rete” (DPCM 27 dicembre 1988 - Norme tecniche per
la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio
di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n.
349 (...) – Allegato III – 3. Infrastrutture lineari di trasporto
– terzo paragrafo).
E, come abbiamo visto dalle affermazioni tratte dalla documentazione Italferr
SpA, general contractor Co.Civ. e sopra riportate, manca qualsiasi approfondito
raffronto con le alternative al Corridoio Genova-Novi Ligure, e quindi manca
una seria verifica dell’opzione zero.
Al contrario, la normativa stabilisce:
“nella descrizione del progetto saranno giustificate le scelte di
tracciato raffrontando la soluzione prescelta con quelle delle alternative,
evidenziando le motivazioni delle scelta suddetta in base a parametri di carattere
tecnico, economico ed ambientale:... (DPCM 27 dicembre 1988 n. 377 - Norme
tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della Legge 8 luglio
1986, n. 349 (...) – Allegato III – 3. Infrastrutture lineari di
trasporto – quarto paragrafo).
Non presentando un quadro credibile della situazione in atto e potenziale, tale
da far escludere l’opzione zero, si elude il significato e l’obiettivo
di fondo della procedura di valutazione di impatto ambientale, che secondo quanto
stabilito a livello comunitario e nazionale, nel perseguimento della “migliore
politica ecologica”:
“...consiste nell’evitare sin dall’inizio i guasti ambientali,
tenendo conto, in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione
delle eventuali ripercussioni sull’ambiente, attraverso l’adozione
di procedure per valutare queste ripercussioni.” (Circolare 8 ottobre
1996, n. 15326 – Principi e criteri di massima della Valutazione di impatto
ambientale – secondo paragrafo)
E ancora, a proposito della descrizione dello stato di fatto e delle alternative
attuali e potenziali, le interpretazioni della norma fornite dall’amministrazione
indicano correttamente di andare anche oltre la programmazione e pianificazione
esistente, per verificare la compatibilità ambientale delle singole opere:
“Rientra invece, nell’ambito di valutazione, proprio della V.I.A.,
il giudizio circa la non accettabilità dello specifico progetto, sotto
il profilo ambientale, ove siano ipotizzabili scelte diverse, ancorché
la loro concreta realizzazione richieda un intervento a monte sugli strumenti
di piano e di programmazione in atto.
In questo caso, infatti, il Ministro dell’Ambiente ha il potere-dovere
di emettere un parere negativo sul progetto, posto che a suo giudizio non ha
ad oggetto i contenuti degli atti di pianificazione e programmazione, bensì
esclusivamente la sostenibilità per l’ambiente di una determinata
opera, ancorché conforme a tali atti, in comparazione con altre soluzioni
accettabili, restando rimesse alla sede competente ogni decisione circa scelte
diverse”. (Circolare 8 ottobre 1996, n. 15326 – Principi e
criteri di massima della Valutazione di impatto ambientale – nono e decimo
paragrafo).
Quanto appena riportato rafforza la critica nei confronti della documentazione
presentata da Italferr SpA, general contractor Co.Civ., che assolutamente non
consente né di valutare seriamente le alternative al progetto, né
le scelte di adeguamento, ammodernamento e potenziamento della rete, diverse
dalla costruzione del nuovo valico.
Infatti, ancora più chiaramente, come riportato dalla circolare interpretativa
sulla V.I.A.:
“l’allegato III, il quale, con riferimento alle infrastrutture
lineari di trasporto, ovverosia alle opere che più delle altre sono suscettibili
di soluzioni alternative, espressamente prevede che nella descrizione del progetto
debba essere giustificata la scelta del tracciato, non solo raffrontando la
soluzione prevista con altre alternative, ma evidenziandone le motivazioni della
scelta in base a parametri di carattere tecnico, economico e ambientale”.(Circolare
8 ottobre 1996, n. 15326 – Principi e criteri di massima della Valutazione
di impatto ambientale – quindicesimo paragrafo).
Dunque, la mancata giustificazione nello SIA della scelta progettuale, rispetto
ad alternative attuali, in un credibile e particolareggiato scenario di rete,
nonché la mancanza di considerazione di altre ipotesi di tracciato che
non siano quelle individuate nel cosiddetto corridoio Genova-Novi Ligure, come
abbiamo visto, non soddisfano assolutamente le condizioni e i criteri minimi
stabiliti dalla procedura di V.I.A., poiché:
“La VIA è lo strumento con il quale l’Amministrazione
pubblica può scegliere consapevolmente tra alternative diverse, può
motivare in maniera convincente le proprie decisioni, può dimostrare
il vantaggio per la collettività e compensare gli eventuali effetti negativi
non evitabili. Attraverso la VIA l’Amministrazione deve anche poter scegliere
di rinunciare all’opera, qualora gli effetti siano tali da provocare danni
all’ambiente o alterazioni al di sopra di soglie accettabili”
(Ambiente informa – mensile di informazione del Ministero dell’Ambiente
– anno II n. 7 1999 – “Luci e ombre nell’applicazione
della V.I.A.” a firma di Maria Rosa Vittadini – direttore generale
Servizio V.I.A. del Ministero dell’Ambiente)
Nel caso in esame, la necessità di analizzare a fondo la cosiddetta "alternativa
zero" era ancor più stringente, in considerazione della presenza
nell'area interessata dal progetto e dai relativi cantieri di aree SIC e ZPS,
di cui a precedente Motivo.
IX - Violazione di legge: DPCM n. 377/1988 DRCM 27/12/1988, DPR 2/9/1999
n. 348, artt. 17,18,19 D. Lgs. 190/2002 per carenza delle indagini geologiche,
idrauliche, idrogeologiche, archeologiche, mancanza del piano di inquinamento
acustico - scorretto e superficiale quadro di riferimento programmatico e ambientale
- carenze in ordine ai siti di cantiere e di discarica.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il SIA e la relativa valutazione sono carenti sotto ulteriori profili. E tale
circostanza, che confligge con quanto stabilito dall’art. 6 del DPCM n.
377/1988 in ordine ai contenuti dell’istruttoria nell’ambito della
procedura V.I.A, integrando, nel contempo, anche la violazione delle prescrizioni
dettate dalla L. 109/94 e dal D.P.R. 554/99 in tema di progettazione preliminare.
A) Per la componente idraulico e idrogeologica si ricorda sinteticamente, innanzitutto,
quanto osservato dalle associazioni ambientaliste ed elaborato dal professore
ordinario in geologia applicata dell’Università di Genova Pietro
Maifredi e cioè che: “I problemi potenzialmente più
gravi sono quelli legati ad alcune sorgenti sia in territorio ligure che piemontese
(sono stati minimizzati i rischi nella zona di Pietralavezzara e Rigoroso, ed
andrebbero meglio verificati) e, soprattutto, quelli legati alle interferenze
con la falda della galleria artificiale di Novi”.
Quanto osservato viene confermato dalle Prescrizioni contenute nell’Allegato
A) della Delibera CIPE n. 78/2003 che di questa componente trattano a pag. 12,
13 e 14 gli aspetti più generali, sottolineando e confermando le carenze
e le lacune del progetto preliminare, affermando:
“4.1 Per evitare criticità di natura idraulica ed idrogeologica,
in fase di progetto definitivo dovranno essere svolti approfondimenti di carattere
idraulico per ogni opera prevista da attuarsi in conformità ai disposti
ed alle indicazioni tecniche desunte dai Piani di bacino stralcio approvati
(…)
4.2 Gli interventi di risagomatura dei rii e dei torrenti dovranno essere studiati
e progettati, in sede di progettazione definitiva (…)
4.5 In sede di progettazione definitiva, si dovranno effettuare studi idraulici
più approfonditi, rispetto a quelli del progetto preliminare (…)
volti ad evitare criticità di natura idraulica od idrogeologica.
(…)
5.1 Il progetto definitivo dovrà essere sviluppato individuando e caratterizzando
i vari acquiferi interferenti con l’opera, con particolare riguardo alle
sorgenti di Monte Zuccaio e Borlasca, attraverso indagini geologiche e geognostiche
anche di profilo geofisico, adottando dove possibile tutti gli accorgimenti
idonei ad evitare in fase di scavo e nelle successive fasi abbassamenti della
falda con conseguenti impatti sull’ambiente esterno.
(…)
In sede di progetto definitivo dovrà altresì provvedersi alla
predisposizione di un piano di approvvigionamento idrico alternativo, nonché
alla concreta predisposizione delle misure di approvvigionamento alternativo
(acquedotti) per i casi i cui il progetto preliminare ha già indicato
l’alta probabilità che si verifichi un depauperamento delle fonti
(…)”
E, per gli aspetti più particolari, fanno rinvio a pag. 13 e 14 dell’Allegato
A, ad approfondimenti necessari nella progettazione definitiva per ciò
che riguarda
il rio Mulinassi – ripristino dei luoghi (punto 4.6)
il torrente Lemme e il torrente Neurone – adeguamenti e rifacimenti degli
attraversamenti (punto 4.8)
il torrente Lemme – misure di contenimento degli impatti (punto 4.9)
il torrente Chiaravagna – verifica sul comportamento statico dei manufatti
la sorgente di Isoverde – approfondimento relativo all’eventuale
interferenza tra il tracciato ferroviario e la sorgente (punto 5.3).
Inoltre, sempre con riferimento alle componenti geologiche, idrogeologiche e
idriche, nella parte delle Prescrizioni dedicata alle Integrazioni progettuali
si sottolinea come il punto 6.1 (pag. 15) e il punto 6.2 (pagg. 15 e 16), contengano,
riguardo a questi aspetti ben 13 richieste di integrazioni specifiche.
Anche il Parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
reso il 28 agosto 2003, con i continui rimandi alla progettazione definitiva,
conferma come in questa fase il proponente non abbia saputo documentare gli
impatti reali rispetto alle varie componenti, non consentendo così ai
valutatori di conseguire gli elementi che dovrebbero comporre il giudizio di
compatibilità ambientale.
Ad esempio riguardo alla Componente Ambiente idrico a pag. 13 del Parere del
Ministero si legge: “Rispetto a tale argomento e alle valutazioni
dei relativi impatti potenziali, lo stesso proponente ritiene che il carattere
preliminare del progetto non consenta maggiori approfondimenti. (…)
Si ritiene pertanto che nella successiva fase di progettazione esecutiva (?)
debbano essere presi in dovuta considerazione tutti quegli aspetti idraulici
relativi alle opere da realizzare in particolare quelli evidenziati nel SIA
(es. cantieristica e recupero aree estrazione inerti) più quelli riguardanti
la morfologia di siti da destinare allo smaltimento di smarino a colmare vallecole
incise da corsi d’acqua (…). Rimangono comunque da dettagliare in
maniera più esaustiva gli aspetti legati ai singoli impatti dei nuovi
depositi dovuti al trasporto dei materiali e alle relative opere mitigative
e/o compensative”.
Per la Componente Idrogeologia, il quadro delle lacune degli elaborati prodotti
del proponente per il giudizio di compatibilità ambientale, che emerge
dalle valutazioni espresse nel Parere ministeriale, a pag. 16, appare molto
grave, a fronte della estrema rilevanza degli impatti descritti a pag. 15 e
pag. 16.
A pag. 16 si legge: “L’esame della componente acque sotterranee
del SIA ha evidenziato il fatto che nelle aree prossime al tracciato di progetto,
in cui sono state rilevate situazioni di criticità per la falda, dovranno
essere condotte ulteriori indagini al fine della migliore caratterizzazione
dei serbatoi naturali (bilanci idrogeologici, delimitazione delle aree critiche,
ricostruzione della geometria degli acquiferi, stima quantitativa delle potenzialità
idriche, condizioni di deflusso, parametri idrogeologici principali, ecc.).
Sarà necessario quindi produrre schemi idrostrutturali, modelli grafici
idrodinamici e schemi in grado di rendere più chiara la rappresentazione
della situazione soprattutto per ciò che riguarda la perdita di portata
per alcune sorgenti in area montana (area di Borzoli, territorio di Borlasca)
e i possibili problemi di inquinamento per la falde situate in aree di pianura
(…)”.
Vale la pena ricordare, al di là delle linee generali sintetizzate a
pagina 16, che, secondo lo stesso proponente, le maggiori criticità riguardano:
“Territorio di Borzoli: in relazione al contesto
idrogeologico locale ed alla posizione della linea in progetto è stata
valutata una probabilità elevata di interferenza con alcune sorgenti
ed, in particolare, con due sorgenti che vengono sfruttate dal Consorzio. Un
livello di probabilità media è stato assegnato alla maggior parte
delle sorgenti ubicate nel tratto compreso tra il territorio di Borzoli e di
Livellato; Territorio di Madonna della Guardia: (…) In
particolare è stata valutata una probabilità alta per tre sorgenti
di Madonna della Guardia, per la sorgente di Ceranesi e per la sorgente di Campomorena,
ubicate sulla verticale della galleria in progetto; Territorio Cravasco-Isoverde:
(…) L’unico ambito a probabilità elevata di interferenza
è connesso alla sorgente denominata Isoverde (Comune di Campomorone),
ubicata in prossimità dell’imbocco della finestra di Cravasco,
il cui tracciato interessa formazioni permeabili per fessurazione e fratturazione;
Territorio di Borlasca: sono presenti due gruppi di sorgenti:
le sorgenti di Borlasca e quelle del Monte Zuccaro, queste ultime captate per
uso idropotabile dal Consorzio Acquedotto Rurale di Sottovalle (Comune di Gavi,
AL) sono collocate in prossimità dell’asse della galleria in progetto;
nella stessa area sono evidenziate alcune lineazioni con orientamento Nord-Sud.
Per tali sorgenti è stata valutata una probabilità elevata di
interferenza con le opere in progetto (…).
B) Per quanto riguarda la componente rumore, come già
per la parte geologica e idrogeologica, riportiamo quanto osservato dalle associazioni
ambientaliste, confrontandolo con le Prescrizioni di cui all’Allegato
A), che sottolineano e confermano le carenze e le lacune del progetto preliminare.
Le associazioni ambientaliste hanno presentato specifiche Osservazioni redatte
dall’ingegner Mauro Solari, iscritto all’Albo degli esperti di acustica
ambientale :
“La metodologia utilizzata per la caratterizzazione dell’impatto
acustico dovuto all’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria è
riassumibile sostanzialmente nelle seguenti fasi:
• analisi del clima acustico ante-operam mediante misure fonometriche
in vari punti dell’area interessata dal passaggio della linea
• valutazione del clima acustico post-operam del progetto definitivo con
l’ausilio di modello di simulazione (SoundPLAN)
• individuazione degli interventi di mitigazione (barriere e dune) e valutazione
del clima acustico post-mitigazione sempre con l’ausilio del modello SounPLAN.
Relativamente al primo punto, la metodologia adottata detta “MAOG”,
che consiste nel campionare i livelli sonori su finestre temporali di breve
durata, ripetute alcune volte nel periodo diurno e notturno, non sembra molto
aderente a quanto previsto dal DM 16/3/98 tecniche di rilevamento e misurazione
dell’inquinamento acustico; infatti tale decreto prevede espressamente
che per la misura del rumore ferroviario il tempo di misura deve essere non
inferiore a 24 h, e il parametro misurato non è il semplice Laeq, bensì
il livello di esposizione Laeq di ogni singolo transito ferroviario, verificando
opportunamente gli eventuali eventi invalidanti.
Inoltre, avendo campionati periodi “con elevata cadenza dei passaggi di
convogli” si ottiene una rappresentazione del rumore residuo spostata
verso l’alto, andando a penalizzare il clima acustico ante-operam.
Per quanto riguarda il modello di simulazione non viene detto nulla sul reticolo
di calcolo utilizzato e sulla dimensione delle celle in cui viene suddivisa
l’area di lavoro, che sono parametri molto importanti per capire il grado
di risoluzione delle simulazioni eseguite.
Dalla semplice analisi della disposizione dei ricettori è evidente che
in quasi tutte le tratte allo scoperto vi sarà un forte impatto.
A seguito degli interventi di mitigazione individuati (barriere antirumore di
altezza pari a 5 m. e dune alte fino a 6 metri) risulta ancora in provincia
di Alessandria un certo numero di edifici abitativi, una scuola e una casa di
riposo, in condizione di superamento dei limiti normativi. Per questi è
stato previsto l’utilizzo di serramenti insonorizzati in classe 2, e la
rilocalizzazione dell’edificio scolastico perché rientrante in
un’area di cantiere.
A ciò si aggiunga che dall’esame della cartografia riportante le
simulazioni appare evidente che le stesse tengono conto esclusivamente del rumore
prodotto dalla nuova opera, senza considerare che tale rumore si somma a quello
preesistente. Ovviamente tale somma andrebbe considerata solo in presenza di
altre sorgenti sonore significative, (dove per significative si intende sorgenti
sonore aventi una differenza in Laeq non maggiore di 10 dB(A) rispetto al Laeq
generato dalla nuova opera) e quindi essenzialmente le infrastrutture viarie
ed eventuali attività industriali.
Andrebbe sicuramente approfondita la possibilità della chiusura più
o meno completa (mediante tunnel artificiale) dei tratti di linea particolarmente
impattanti.”
Queste osservazioni, che pongono in luce la mancata adozione di una metodologia
di rilevamento adatta a un’infrastruttura ferroviaria e di uno studio
di zonizzazione acustica, nonché la conseguente assenza di una corretta
valutazione degli impatti, sono confermate dalle Prescrizioni, di cui all’Allegato
A), che, a pagina 19, recitano:
“8.1 Per quanto riguarda il rumore in fase di cantiere, dato che il lavoro
verrà svolto con tre turni di lavoro giornalieri e per sette giorni lavorativi
la settimana, e quindi potrebbero emergere criticità per il rispetto
dei limiti, in particolare per le ore notturne, nella progettazione definitiva
dovranno essere studiati i migliori accorgimenti per limitare il rumore ai limiti
di legge in relazione alle eventuali zonizzazioni, e dovranno essere adottate
le opere di mitigazione necessarie a riportare i valori calcolati entro i limiti
previsti dalla normativa vigente;
Ove ciò non risulti possibile, tenuto conto che l’obiettivo
di fondo da perseguire è quello di contenere al massimo i tempi di realizzazione
dell’opera nel suo complesso, dovranno essere richieste e conseguite le
deroghe secondo le modalità di legge.
8.2 In sede di progettazione definitiva dovranno essere sviluppati lo studio
di interventi diretti sui ricettori acustici, gli interventi dettagliati del
contenimento del rumore e gli interventi di bonifica acustica, posizionamento
barriere antirumore / interventi diretti sui ricettori più esposti.
Ai fini della zonizzazione acustica, in sede di progetto definitivo, dovrà
essere verificato, il numero e l’ubicazione dei ricettori particolarmente
protetti (scuole, ospedali, case di cura e case di riposo), come pure dovranno
essere effettuati approfondimenti per verificare la necessità di perfezionare
gli interventi di mitigazione previsti in progetto preliminare e dovranno essere
individuati opportuni interventi attivi e passivi per ottenere l’abbattimento
dei valori di rumorosità al di sotto della soglia prevista per normativa.
8.3 Per tutte le tipologie di barriere acustiche dovranno essere forniti i valori
dell’attenuazione, e dovranno essere prodotti elaborati grafici di sezioni
trasversali significative con la posizione relativa fra linea ferroviaria, barriera
acustica e ricettori sensibili.
8.4 Le misure dovranno essere effettuate in base a quanto prescritto dalla normativa
vigente riguardante il rumore ferroviario per velocità di progetto superiore
a 200 km/h, garantendo i limiti previsti presso i ricettori sensibili (…)”
C) Per quanto riguarda la componente paesaggistica e archeologica,
si deve fare innanzitutto riferimento alla nota indirizzata al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
del 24 settembre 2003 che, citando una precedente nota del 23/3/2003, dice di
aver espresso “parere di massima favorevole a condizione che siano
rispettate le prescrizioni indicate dalle Soprintendenze medesime”,
concordemente con quanto espresso dalle Soprintendenze territorialmente competenti.
La nota del Ministero, dal carattere singolare perché esprime un parere
“di massima” favorevole, sub condicione, e perché rimanda
alla responsabilità delle Soprintendenze competenti, rinvia ancora una
volta alla progettazione definitiva e rileva a pag. 3:
“ – che la realizzazione dell’infrastruttura indurrà
molteplici implicazioni territoriali e paesaggistiche;
- che l’area attraversa aree vincolate ai sensi del Titolo II del D.lgs.
n.490/99, nonché interessa aree monumentali vincolate ai sensi del Titolo
I del D.lgs. n. 490/99.”
Mentre la Soprintendenza dei Beni Architettonici ed il Paesaggio della Liguria
in data 29/7/03 segnala tra gli ambiti di criticità:
“Per l’area interessata dall’intervento di riqualificazione
ambientale (Liguria 3 Torrente Verde), il progetto di inserimento ambientale
dovrà prevedere un adeguato inserimento ambientale con sistemazione accurata
del nuovo alveo”
A pag. 2, citando una nota del 5/5/03 prot. N. 3263 della Soprintendenza archeologica
del Piemonte al Ministero dei BB.AA.CC., in data successiva alla nota inviata
di marzo in cui si forniva già “parere di massima favorevole”,
vengono chieste tra le prescrizioni “approfondimenti archeologici
da effettuarsi nel territorio interessato dalle opere, anche di quelle accessorie
collegate al tracciato, fortemente indiziate da rinvenimenti archeologici”.
A proposito della posizione assunta dalle Soprintendenze territorialmente competenti
per la componente archeologica, per la pesante interferenza che la linea del
"Terzo Valico" ha con l’area archeologica di Libarna nel basso
Piemonte, già nelle Osservazioni allo S.I.A. le Associazioni ambientaliste
rilevavano:
“Suscettibile di critiche è la posizione assunta dalle Soprintendenze
competenti le quali in sede di Conferenza dei Servizi (prot. N. 9286 del 23/09/02
e prot. n. 7738 del 19/09/02) rinviano ad una fase successiva (quale? L’ineluttabile
“posa della prima pietra”?) gli interventi, inserendoli in una logica
emergenziale e non sistemica.
“Nelle aree di potenziale rischio archeologico dovranno essere concentrate
le successive fasi dello studio, atto a individuare con maggior precisione possibile
le eventuali problematiche archeologiche” (Relazioni archeologiche
pag. 53).
Tale enunciazione, calata nel concreto, rischia di divenire inattuabile se rinviata
alle fasi operative dell’opera, tanto nel contesto delle finestre di cantiere,
quanto nella realizzazione di campi base, attività che presume un’asportazione
della cotica erbosa superficiale dei terreni con conseguente potenziale distruzione
di record archeologico.
Si tenga presente che la cantierizzazione, la realizzazione e l’operatività
di un’infrastruttura come il cosiddetto Terzo Valico, è cosa assai
diversa dalla cantierizzazione, la realizzazione e l’operatività
di piccoli o medi cantieri come quelli a cui è abituata l’archeologia
di emergenza in Italia.
Il tratto a maggior rischio archeologico è quello piemontese, in special
modo l’area compresa fra il Km 24+146 (finestra Rigoroso) ed il termine
della linea (Km 53+909).
In particolare, la posa in opera di un cantiere operativo (COP 5) e di un cantiere
base (CBP 4) nell’area della città romana di Libarna, con addirittura
la posa in opera di una nuova strada in area vincolata (D.M. 18/03/1914 e D.M.
20/05/1994) presso il Km 29+336, oltre al previsto passaggio della linea ai
margini della medesima area, determinano un’incompatibilità oggettiva
fra l’opera ed il territorio.
La nuova linea ed i cantieri si trovano organicamente inseriti in uno spazio
facente parte del suburbio ovest della città romana, in area centuriata,
a pochi metri dalla necropoli presso la Cascina della Pieve.
Tutta la zona compresa fra la cascina della Pieve e la galleria Crenna appare
di notevole interesse archeologico, sebbene deturpata da recenti incredibili
interventi edilizi.
Presso la galleria Crenna, ove è previsto un “adeguamento
di un tratto della S.P. 161 e nuova galleria Crenna” (Op. Cit., COCIV,
Sintesi non tecnica- relazione, p.30) sono state rinvenute nel 1904 alcune sepolture
con corredo risalenti alla seconda età del Ferro (i materiali sono visibili
presso il museo archeologico di Genova- Pegli) pertinenti ad importanti fasi
di occupazione celto- ligure del territorio.
È dunque evidente l’estrema criticità di tutto l’areale
intorno a Libarna.
Il vulnus determinato dall’opera e dalla sua cantierizzazione sarebbe
di danni incalcolabili: la mera assistenza archeologica non potrebbe evitare
la perdita irreparabile dei depositi archeologici, laddove, al contrario, occorrerebbe
estendere i vincoli, come sinora non è stato fatto, a tutta la piana
libarnese già gravata da un elettrodotto, due linee ferroviarie, un strada
statale, una centrale elettrica e nuovi insediamenti industriali assai invasivi.
Tale congestione infrastrutturale, già in sé dannosa, appare in
questo caso intollerabile in un sito ove la presenza di una città romana
e di un annesso parco archeologico richiederebbe tutela, valorizzazione, ricerca
sistematica e promozione attraverso forme di turismo non invasivo che potrebbero
anche creare nuove occasioni di benefici economici eticamente sostenibili per
tutto il comprensorio.
Per quanto riguarda il territorio compreso fra i comuni di Serravalle Scrivia
e Tortona, rimandando alla precedente bibliografia per gli approfondimenti storico
archeologici, si sottolinea qui il precario equilibrio instaurato fra le attuali
infrastrutture e le presenze archeologiche.
Nella relazione presentata da Co.Civ. non si sono assolutamente chiarite le
modalità di procedura in caso di rinvenimenti.
Al di là delle enunciazioni di principio (pag. 83 e 84 - Relazione
archeologica, Piemonte), non si è chiarito se l’entità
dei rinvenimenti determinerà o meno una concreta modifica del tracciato
della linea ferroviaria.
Il giudizio sull’opera non può dunque che essere negativo, come
negativo non può non essere il parere su di una relazione nata mediante
la collazione di precedenti studi; un lavoro che appare esclusivamente come
“atto dovuto” di facciata di fronte al fatto compiuto di un’opera
da realizzare a tutti i costi.
Il coacervo di enunciati altrui con cui è stata redatta la relazione
archeologica (la quale, peraltro, non cela il “rischio archeologico insito
nel progetto, anche se lo dà come ineluttabile) si rivela così
per quello che è: una tardiva e rassegnata constatazione di avvenuto
decesso, un'abdicazione volontaria della comunità scientifica dalle proprie
funzioni di controllo, tutela e ricerca.”
Tale valutazione di carenza degli studi e delle rilevazioni sul campo effettuate
dal progettista, e della conseguente sottovalutazione degli impatti dei cantieri,
dell’opera principale e delle opere connesse, viene confermata anche dalle
Prescrizioni contenute nell’Allegato A della impugnata Delibera CIPE n.
78/2003.
La Delibera, infatti, alle pagine 21 e 22, prescrive tra l’altro che:
“Per la Liguria
10.1 Si dovrà effettuare una ricognizione archeologica di superficie,
integrata con la lettura di foto aeree a bassa quota, preliminare all’inizio
dei lavori, di tipo intensivo su tutto il territorio interessato dagli interventi
(…)
10.2 Si dovranno effettuare prospezioni geoarcheologiche, integrate da analisi
micromorfologiche, suscettibilità magnetica e datazioni radimetriche,
da effettuarsi sulle aree individuate a seguito della ricognizione a ‘rischio
archeologico’, o in quelle già note in passato.
10.3 Si dovranno realizzare sulle aree indiziate e indicate dalla Soprintendenza
scavi archeologici e stratigrafici, comprensivi della documentazione grafica
e fotografica, dello studio di tutti i reperti di analisi paleobotaniche e micromorfologiche.
10.4 Si dovranno condurre tutte le operazioni sotto la Direzione Scientifica
della Soprintendenza archeologica con oneri a carico del proponente dell’opera
e utilizzando mano d’opera qualificata ed operatori archeologici (…)
Per il Piemonte
10.10 Gli approfondimenti archeologici da effettuarsi nel territorio interessato
dalle opere, anche di quelle accessorie collegate al tracciato, fortemente indiziato
di rinvenimenti archeologici, dovranno essere concordati per tipologia di intervento
e analisi archeologica con la Soprintendenza citata con oneri a carico del proponente,
effettuata da parte di operatori specializzati (…)
10.11 Le risultanze delle indagini dovranno far parte integrante del progetto
definitivo da sottoporre alla successiva autorizzazione della Soprintendenza
archeologica del Piemonte.
10.12 Dovrà essere assicurata un’assistenza costante e continua
di operatori specializzati per tutte le opere di scavo e di movimentazione delle
terre, compresi tutti gli interventi per la realizzazione dell’opera quali,
anche, cantieri, campi base, cave e/o depositi di inerti, nuova viabilità”.
Data l’importanza di queste prescrizioni, deve concludersi che l’Amministrazione
dei BB.AA.CC., che ha fornito solo un “parere di massima positivo”,
di fatto rimanda agli accertamenti da effettuare per la progettazione definitiva
per fornire un giudizio conclusivo.
D) La descrizione del sistema di cantierizzazione (che comprende
anche le cave, le discariche e i depositi) risulta assolutamente insufficiente.
Il SIA, con riferimento ai cantieri, è gravemente omissivo rispetto all’indagine
dei singoli fattori d’impatto: per nessuno dei cantieri in questione,
esiste una previsione accettabile della domanda d’acqua, della natura
ed intensità del rumore, dell’emissione di polveri e percolato,
dell’inquinamento atmosferico da traffico, nonché del trattamento
di materiali a rischio o pericolosi nell’ambito del cantiere.
Basti dire che la parte delle Prescrizioni dedicata ai Cantieri e quella dedicata
a Cave, depositi ed esiti di riqualificazione ambientale, nell’Allegato
A della Delibera CIPE n. 78/2003, coprono ben 9 pagine (la parte di gran lunga
più importante) delle 23 complessive dedicate alle Prescrizioni.
Non solo, prescrizioni legate alle attività di cantiere, comprensiva
anche delle parte legata all’individuazione delle cave e depositi, si
trovano, oltre che nello specifico capitolo ad esse dedicato, anche in tutte
le altre componenti prese in esame dall’Allegato A, ad eccezione della
parte dedicata all’Elettromagnetismo perché più legata all’entrata
in esercizio a regime dell’infrastruttura ferroviaria: nella parte dedicata
alla Viabilità (punti 1.4, 1.5, 1.7, 1.10); Corsi d’acqua (punti
4.4, 4.9); Acque (punto 5.2); Integrazioni progettuali (ultima richiesta di
integrazione del punto 6.2, 6.12, 6.13, 6.15); Monitoraggio ambientale (punti
7.2 e 7.5); Rumore e vibrazioni (punti 8.1, 8.9); Beni archeologici e architettonici
(punti 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13).
D’altra parte la criticità di questa componente era stata già
rilevata dal professor Pietro Maifredi, ordinario di geologia applicata dell’Università
di Genova, nel suo contributo, in qualità di esperto, alle Osservazioni
prodotte nell’ambito della procedura VIA dalle Associazioni ambientaliste:
« 1.Gli inerti e le discariche:
a) In Provincia di Genova
Il prelievo di inerti si concentra sulla Cava Giunchetto in Comune di Genova
e sulla Cava di Isoverde, in Comune di Campomorone, con un prelievo totale oltre
2,5 Mmc in banco.
Va sottolineato che tali prelievi si rivolgono al libero mercato e non rientrano
in un piano generale dell’opera, poiché la legge sulle attività
estrattive della regione Liguria non prevede la fattispecie di cave dedicate
ad un’opera in particolare.
Questo significa che, qualora si realizzasse la linea in oggetto, l’intero
Comune di Genova e gran parte della Provincia resterebbero praticamente prive
di fonti di approvvigionamento di inerti pregiati per calcestruzzo, sia per
i lavori di routine, sia per le grandi opere già previste o in progetto
a breve (porto, passante autostradale, in particolare).
Lo scrivente ritiene che un’opera di questo peso può essere contemplata
solo dopo una revisione del Piano delle attività estrattive che inquadri
tutte le problematiche e preveda adeguati poli di rifornimento. Altrimenti l’impatto
ambientale viene solo “scaricato” sui privati o sugli interventi
che non partono in “pole position”, e potrebbe anche essere la stessa
linea A.C. a trovarsi svantaggiata se la sua apertura venisse posticipata.
Questi poli estrattivi hanno anche interferenza con i cantieri. Nel dettaglio
si rileva che in Val Chiaravagna un cantiere è previsto entro la cava
Giunchetto, in zona di coltivazione, e pertanto vanno meglio definiti i tempi
e le sovrapposizioni, anche in relazione alla discarica in cava, fattibile,
ma che deve essere coordinata con tutto il resto delle lavorazioni.
A Cravasco un altro cantiere è previsto entro la cava Monte Carlo che
è una cava che ha già un progetto di sistemazione in via di approvazione.
Anche qui sarebbe stato bene dettagliare i tempi, poiché nelle condizioni
attuali il piazzale non è agibile e sarebbe stato meglio realizzare il
piano di sistemazione della cava prima di impiantare il cantiere.
Va sottolineato che non risulta nessun accordo preliminare con nessuna ditta
che attualmente possiede le tre cave interessate, e quindi si tratta di progetti
del tutto sulla carta.
Infine, la grande discarica proposta sul rio d’Iso, perde il significato
originario per il quale è stata suggerita, e cioè di essere l’occasione
per creare un bacino di laminazione per mettere in completa sicurezza idrogeologica
la frazione di Isoverde e per mitigare le piene lungo tutta l’asta del
T. Verde, come già si è verificato, seppure in modo del tutto
fortuito, a Bogliasco e a Sori.
b) Sul versante padano
Più problematica sembra allo scrivente la soluzione dei diversi casi
su questo versante.
Per l’approvvigionamento sul versante piemontese le previsioni indicano
una prevalenza di cave “apri e chiudi” profonde quattro metri, sopra
falda, per le quali, sotto il nostro punto di vista non si hanno gravi problemi,
sempre che sia verificato che non si intercetta la falda.
(…)
Nel settore padano le discariche definitive sono in alcuni casi semplici discariche
con ripristino ambientale della superficie risultante, in altri casi opere di
sistemazione di cave esistenti.
In particolare si è molto perplessi sul fatto che vada “sprecata”
una risorsa che, tutto sommato, è preziosa, come una grande quantità
di inerti, per fare inutili “maquillages” come ad esempio alla vecchia
cava Cementir di Voltaggio.
Senza entrare nel merito del rischio di avere una massa di 2 milioni di metri
cubi di inerti trattenuti solo da terre armate a fianco di un torrente subito
a monte di Voltaggio: non si sa infatti ancora oggi con certezza quanto durino
le, pur ottime, terre armate.
In questo caso dovrà essere realizzato un manufatto che duri nei secoli,
poiché si rischia la formazione di un lago con accumulo di acque che
possono investire in un secondo tempo l’abitato di Voltaggio.
Si rileva che sarebbe stato più utile servirsi degli inerti per “caricare”
il piede del versante che sostiene la strada della Castagnola, eventualmente
realizzando anche qui in bacino di laminazione.
Anche a Rigoroso la grande discarica è posta a monte dell’abitato,
non solo in posizione “inutile”, ma anche con seri problemi ambientali
di obliterazione di aree calanchive, che, malgrado l’aspetto “orrido”,
hanno notevoli pregi come oggetti geologici. (…)”.
Istanza Istruttoria
Si insta formalmente affinché il Tribunale Ill.mo voglia richiedere al
CIPE di produrre i seguenti documenti:
- Concessione Ente Ferrovie dello Stato a TAV S.p.a. del 7 agosto 1991
- Concessione Ente Ferrovie dello Stato a TAV S.p.a. del 16 marzo 1992
- Documento integrativo della Convenzione TAV - consorzio COCIV del 16/3/1992
citati nell'impugnata Delibera n. 78/2003,
tutto ciò premesso
con riserva di espressamente sollevare eccezione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della Legge 1° agosto 2002 n. 166,
si confida che il Tribunale Ill.mo vorrà annullare l'impugnata Delibera
CIPE n. 78/2003 del 29 settembre 2003.
Si producono i seguenti documenti:
1 - Delibera CIPE 29/9/2003 n. 78
2 - Statuto Italia Nostra
3 - Verbale di Assemblea 15/11/2003 Italia Nostra
4 - statuto Nazionale Legambiente
5 - Statuto Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta
6 - Verbale riunione Direttivo 9/11/2003 Legambiente
7 - Statuto WWF
8 - Verbale riunione Consiglio Nazionale WWF 16/12/2000
9 - Procura Speciale Pro Natura Piemonte 29/12/2003
10 - Atto costitutivo AFA, con Statuto
11 - Decreto Ministero dell'Ambiente 2/6/1994
12 - Decreto Ministero dell'Ambiente 15/7/1998
13 - Documentazione di progetto Italferr
14 - Anno 2004 Programma attività iter autorizzativi Enti Piemonte
15 - Atto di diffida 10/2/2004
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 488/1999 si dichiara
che il valore del presente procedimento è indeterminabile e pertanto
il Contributo dovuto ammonta a € 310,00.
Alessandria - Roma, li 17 marzo 2004
Avv. Corrado De Martini
Avv. Andrea Ferrari