SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO CONTRO IL TERZO VALICO
Alcuni elementi del contrasto tra la procedura VIA del Terzo Valico e la normativa vigente

L’11 settembre scorso è stata inviata dal WWF, a nome anche di Italia Nostra e del Coordinamento interregionale contro il terzo Valico una nota in cui vengono segnalati le maggiori carenze e lacune che sono riscontrabili nella nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – VIA relativa al progetto preliminare e allo Studio di Impatto Ambientale elaborati da Italferr SpA della Tratta AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi.

Nella nota al CIPE si sottolineavano alcuni aspetti che avrebbero dovuto portare a una pronuncia negativa di VIA, che possono, insieme ad altri, costituire spunti per il corso alla giustizia amministrativa.

Nella nota veniva fatta una premessa in cui:

- si ribadiva quanto già trasmesso nelle Osservazioni al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio nell’ambito della procedura V.I.A. (art. 6 della legge n. 349/1986) che, a quanto ci risulta, ha richiesto integrazioni al proponente su ben 27 punti/rilievi, molti dei quali sollevati dalle scriventi associazioni e dal coordinamento.

- si rilevava che, nella maggior parte dei casi, le Osservazioni e i rilievi presentate hanno avuto una risposta alla Commissione Speciale V.I.A. da parte di Italferr SpA esclusivamente compilativa e generica (ad esempio sugli aspetti geologici, idrogeologici, geotecnici, faunistici, floristici, vegetazionali, paesaggistici, ecc.), perché basata solo e esclusivamente su fonti documentali e non su ricerche, indagini e studi sul campo.

- si sottolineava che la fase di integrazione, seppur fosse stato garantito un accesso alla documentazione alle associazioni e al coordinamento, non si fosse seguita alcuna formale procedura di pubblicizzazione e partecipazione che, data la rilevanza qualitativa e quantitativa delle integrazioni richieste, avrebbe dovuto seguire l’iter previsto dall’art. 6 comma 4 del DPCM 27 dicembre 1988, nel rispetto dei principi e delle procedure della Direttiva 97/11/CE del Consiglio.

Inoltre, si sottolineava come:

- nell’introduzione alle Osservazioni presentate dalle associazioni e dal Coordinamento dei comitati il 9 aprile 2003 (trasmesse con lettera d’accompagno dello stesso 9 aprile, ns. prot. DG166/03-SL) venivano segnalate tutte le più importanti carenze, lacune e omissioni riscontrate nella documentazione presentata da Co.Civ., rilevando come la documentazione presentata dal Consorzio

1) non risponda né agli standard qualitativi per la redazione dello S.I.A. stabiliti dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988), né alle finalità della nuova procedura semplificata prevista dalla cosiddetta Legge Obiettivo (L. n. 443/2001) e provvedimenti collegati (con particolare riferimento agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 190/2002);

2) non sia conforme nemmeno alle caratteristiche tipiche del Progetto preliminare, così come viene descritto ai sensi della. 16, comma 3 della L. n. 109/1994 sugli appalti di lavori pubblici e dell’art. 18 del Regolamento, DPR n. 554 del 21 dicembre 1999.

Sempre con riferimento alle Osservazioni, venivano segnalate le carenze più abnormi della documentazione presentata da Co.Civ. per il giudizio di compatibilità ambientale relativo al Terzo Valico sottolineando come questa:

• non dica che l’opera in questione non è prioritaria e non è finanziata;
• non presenti un calcolo sommario credibile della spesa per la realizzazione dell’infrastruttura e delle opere connesse;
• non presenti e non possa presentare un calcolo del rapporto costi-benefici dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico in relazione alle alternative di rete rappresentate dalle linee di valico esistenti a servizio dei porti liguri;
• non presenti, di conseguenza, una disamina approfondita delle alternative alla realizzazione dell’infrastruttura, sino all’“opzione zero”, corredata da una comparazione delle scelte programmatiche e dei costi delle varie opzioni,
• manchi di elaborazioni credibili nei Quadri programmatico, progettuale e ambientale, che risultano essere improntati da una logica meramente giustificatoria dell’infrastruttura che prevede la compensazione post operam.

Si passava, poi, ad esaminare sinteticamente, nel merito, le principali carenze, una cinquantina, del Quadro programmatico, del Quadro progettuale e del Quadro ambientale del progetto preliminare e del S.I.A. presentati da Italferr S.p.A.

Venivano segnalati tutti i punti controversi, le lacune e le omissioni, già accennate sopra, del quadro programmatico e progettuale, su: la fattibilità finanziaria; il calcolo costi-benefici; la mancanza di scenari credibili di rete e della descrizione delle alternative sino all’opzione zero; la domanda/offerta del traffico merci e passeggeri cui dovrebbe rispondere la nuova linea. Inoltre, per quel che riguarda più specificamente il quadro di riferimento ambientale le mancanze nella descrizione delle componenti: suolo, sottosuolo e ambiente idrico; vegetazione, flora, fauna e paesaggio; vibrazioni, rumore, atmosfera.

Infine, veniva ribadito che, considerate:

- le numerose carenze, lacune e omissioni della documentazione presentata da Co.Civ. appena descritte sinteticamente e meglio approfondite nelle Osservazioni inviate il 9 aprile scorso, non colmate dalle integrazioni trasmesse da Italferr S.p.A. alla Commissione Speciale V.I.A. i cui al D.Lgs. n. 190/2002, veniva messa in discussione a nostro avviso la stessa apertura della procedura di V.I.A., in quanto non rispondente agli standard tecnici stabiliti dal DPCM 27 dicembre 1988 e ribaditi dall’art. 19 comma 1 del D.Lgs. n. 190/2002 e delle normativa sui lavori pubblici (L. n. 109/1994 e DPR n. 554 del 21 dicembre 1999);

- le caratteristiche e la gravità delle, carenze, lacune e omissioni riscontate e perduranti anche dopo la fase di integrazione, si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 6, comma 4 del DPCM 27 dicembre 1988, ancora vigente ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D.Lgs. n. 190/2002, che stabilisce come “ove sia verificata l’incompletezza della documentazione presentata” il Ministero dell’Ambiente abbia il potere di richiedere integrazioni che costituiscono “pronuncia interlocutoria negativa”, consentendo una nuova pubblicazione del progetto e del S.I.A. e una nuova fase di informazione e partecipazione dei cittadini.

sarebbe stata opportuna e legittima una pronuncia di VIA negativa.

Questi sono alcuni dei presupposti e degli argomenti, fra gli altri, cui si potrà fare riferimento al momento del ricorso alla giustizia amministrativa.

Infine, di un certo interesse, anche se da approfondire, è il fatto, rilevato in alcuni servizi giornalisti che, in realtà il Terzo Valico dei Giovi non è un’opera identificata nella delibera CIPE n. 121/2001 recante “Legge Obiettivo: primo programma delle infrastrutture strategiche”.

Infatti, nella citata Delibera CIPE viene identificato a pagina 10 solo e esclusivamente l’asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione) nell’ambito del corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa.

Ciò potrebbe far cadere almeno il presupposto che il cosiddetto Terzo valico in quanto tale è opera strategica, identificata nel Programma, da sottoporre alle procedure semplificate e accelerate della Leggo Obiettivo (L. n. 443/2001 e provvedimenti successivi) e forse aiutare a inficiare l’intera procedura.

(Note a cura di Stefano Lenzi, responsabile Ufficio istituzionale e legislativo WWF Italia)