24 luglio 2003
Che cosa è la ELCITER di Boscomarengo per eventuali raffronti
con lo smaltitore di SALE
La pratica Elciter per un insediamento accanto al cimitero di Boscomarengo
(curiosa questa simpatia per le aree vicine a cimiteri !) si attiva il 16 agosto
2000, con una domanda della ditta CRONO srl, per tre soli rifiuti da recuperare:
a) sfridi di mole abrasive
b) sfridi e scarti di ceramica
c) sfridi e scarti di refrattari
La Provincia autorizza nel novembre successivo (il 3.11.2000) i tre soli indici
richiesti.
Nel giugno 2001 (con due invii successivi, in data 1° e 20° giugno)
CRONO annuncia di voler attivare una società con ELCI sas, e predispone
una serie di documentazione tecnica utilizzando IREOS di Genova, che nella veste
di consulente, diventa comunque intestataria di corrispondenza diretta della
Provincia.
La pratica procede con richieste di integrazioni
- il 10 settembre 2001 viene rilasciato dalla Provincia un parere ricco di prescrizioni
e comunque un’autorizzazione provvisoria della validità di 60 gg.
Alla ditta CRONO, in attesa che venga costituito il nuovo soggetto.
- Nel frattempo nasce ELCITER srl.
- Questa richiede la volturazione dell’autorizzazione.
- Alla richiesta di volturazione la Provincia risponde in data 28.12.2001, volturando
l’autorizzazione.
- In data 1.02.2002, la ditta ELCITER vuole estendere la propria attività
per il recupero di rifiuti NON individuati dal DM 5.2.98, divenendo quindi una
vera e propria attività di Trattamento rifiuti, con l’estensione
della codifica a numerosi prodotti.
- In data 21.02.2002 ELCITER ha già ricevuto richiesta d’integrazione
da parte del Dirigente responsabile nella Provincia e risponde con una descrizione
tecnica dell’area, delle attrezzature, e con una documentazione fotografica
completa. Si parla di quantità conferite, pari ad una decina di bilichi
al giorno (ndr: si tratta di circa 300 tonn/giorno!!!). Sulla base di tali informazioni
si sarebbe dovuto verificare la potenzialità e tipologia dei trattamenti
e della tecnologia, stante che, in 220 giorni lavorativi, potrebbero pervenire
66.000 tonn. di rifiuto.
- In data 8 aprile 2002, la Provincia si limita ad escludere un tipo di rifiuto
(perché divenuto pericoloso), nella introduzione delle norme Europee
di transcodifica e rielenca in modo dettagliato le tipologie.
- In data 7 maggio 2002 viene trasmessa al Comune la determina provinciale del
31 marzo 2002, con la situazione fotografata allo stato attuale, ovvero con
l’inserimento di numerosi Rifiuti Pericolosi
In soli 6 mesi, si passa da un tranquillo sito in cui si trattano TRE tipologie
di rifiuti, in un sito dove possono permanere contemporaneamente 3.000 mc di
rifiuto pericoloso (anche liquido) o semiliquido e pericoloso (fanghi e rifiuti
di perforazione contenenti Oli, Miscele bituminose, fanghi di drenaggio contenenti
sostanze pericolose) e dove possono essere trattati oltre 60.000 tonn. di rifiuti
l’anno .
Normalmente una pratica per ottenere nuova autorizzazione di questo tipo richiede
tempi molto più lunghi e documentazione molto più ricca; la nuova
metodologia di indagine della Provincia snellirà a tal punto la procedura
che diviene interessante per qualsiasi soggetto proporsi in aree come la Provincia
di Alessandria.
- Tutta la documentazione della ditta ELCITER, compresa la relazione del soggetto
terzo IREOS, parla ed evidenzia trattamenti meccanici, mentre nella determina
si autorizzano “trattamenti meccanici”, ma si introduce anche il
trattamento di “stabilizzazione”, non ottenibile con semplici trattamenti
meccanici e nella documentazione ELCITER non compaiono altri trattamenti.
- Si parla genericamente di miscelazione: è scontato che i rifiuti pericolosi
non possono essere miscelati per legge ed è ancora più scontato
dal tipo di rifiuti elencato che questi non devono subire gli altri trattamenti
prevedibili (frantumazione, vagliatura….) trattandosi di fanghi semiliquidi.
Pertanto si tratterebbe di un semplice transito di rifiuti pericolosi (e loro
stoccaggio provvisorio conto terzi): qualsiasi operazione sia, comunque deve
essere predisposta l’iscrizione all’Albo nazionale degli smaltitori,
deve essere individuato un responsabile e deve essere autorizzata l’attività
con pratica distinta da quella originaria.