27 febbraio 2004
LA REGIONE LOMBARDIA DELIBERA IL NO ALLA CENTRALE DI CASEI

 

 

DELIBERAZIONE Nº VII/16590
Seduta del 27 FEB 2004

Presidente
ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali
VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
ETTORE ALBERTONI
MAURIZIO BERNARDO
CARLO BORSANI
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO
GUIDO DELLA FRERA
ALBERTO GUGLIELMO
CARLO LIO
ALESSANDRO MONETA
FRANCO NICOLI CRISTIANI
DOMENICO PISANI
GIORGIO POZZI
MARIO SCOTTI
MASSIMO ZANELLO
MASSIMO BUSCEMI

Con l'assistenza del segretario
MAURIZIO SALA


Su proposta dell'assessore

Territorio e Urbanistica
MONETA ALESSANDRO

Servizi di Pubblica Utilità
BERNARDO MAURIZIO

Oggetto
ESPRESSIONE AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - AI SENSI DELL'ART. 8.2 DELL'ALLEGATO IV AL D.P.C.M. 27.12.1988 - DEL PARERE REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE TERMOELETTRICA DI POTENZA PARI A 760 MWE IN COMUNE DI CASEI GEROLA (PV). COMMITTENTE: EDISON TERMOELETTRICA S.P.A.

 

Il Dirigente
BRAVO GIAN ANGELO
PICCO FRANCO

Il Direttore generale
ROSSETTI MARIO
ALLI PAOLO

L'atto si compone di 4 pagine di cui / pagine di allegati

VISTO il d.p.c.m. 10.08.1988 n.377, avente ad oggetto: "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della I. 08.07.1986 n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

CONSIDERATO che l'art. 6.4 della L. 349/1986, richiamato dall'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. citato, prevede che il Ministro dell'Ambiente, "sentita la Regione interessata" e di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, si pronunci sulla compatibilità ambientale di determinate opere e progetti;

PRESO ATTO
- che in data 8 novembre 2002 è stato depositato da Edison Termoelettrica S.p.A., lo Studio di impatto ambientale relativo alla realizzazione di una "Centrale termoelettrica cogenerativa a ciclo combinato da 760 Mwe alimentata a gas naturale" da ubicare nel Comune di Casei Gerola, in Provincia di Pavia;
- che per tale categoria progettuale si applica la procedura definita nell'allegato IV al d.p.c.m. 27.12.1988 (nel seguito "allegato IV"), il quale prevede (art. 6.2) che la Regione interessata esprima il proprio parere:
- dapprima in merito allo Studio di impatto ambientale, ai fini dell'istruttoria tecnica condotta da parte del Ministero dell'ambiente; tale parere è stato espresso con precedente deliberazione 21.12.2001 n. VII/7590. In tale atto si segnalavano le seguenti criticità relative al Quadro di riferimento Programmatico:
- l 'intervento si andrebbe ad inserire in un ambito territoriale della Provincia di Pavia dove sono presenti altri due progetti di centrali termoelettriche, rispettivamente nei Comuni di Sannazzaro de’ Burgundi (960 MWe) e di Voghera (400 MWe);
- le tre centrali termoelettriche si collocano in un quadro complessivo di sviluppo del settore nel quale gli interventi di revisione dell 'assetto impiantistico regionale di vendita delle centrali Enel (ex D.Lgs.79/1999) ed il piano di riconversione industriale delle medesime non sono ancora compiutamente definiti;
- gli interventi si collocano in un ambito territoriale ristretto tale da imporre la connessione dei tre impianti sullo stesso elettrodotto a380 KV (Raggio - Castelnuovo Scrivia) attualmente non esercito a pieno carico, ma inadeguato ad accogliere l’intera potenza (2.220 MWe) degli impianti in progetto, rendendo perciò necessario un ripotenziamento dell’elettrodotto esistente o la costruzione di una nuova linea.

Ritenendo pertanto che il progetto della centrale termoelettrica di Casei Gerola "possa essere ambientalmente compatibile, segnalando le criticità evidenziate nel quadro programmatico, a condizione che vengano messe in atto le prescrizioni specificate in premessa e nel paragrafo 2.6 del Documento Istruttorio allegato sub "A " alla presente deliberazione",
- in seguito (art. 8.2 dell'allegato IV), conclusa l'istruttoria tecnica e su ulteriore richiesta di parere da parte del Ministero dell’Ambiente, "sentito il Comune interessato, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica"; detta richiesta è pervenuta alla Regione Lombardia con nota n. 7659/VIA/2003 del 2 luglio 2003 in data 17 luglio 2003 (prot. 21.2003.0031232), avente in allegato il parere n. 529 della Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente, formulato in data 19 giugno 2003 a conclusione dell’istruttoria tecnica prevista dall’art. 6 del richiamato allegato IV;
RILEVATO che il Comune di Casei Gerola, con nota a firma del Vice Sindaco prot. n. 580 del 29.01.2004 relativamente agli aspetti di natura urbanistica, conferma che la costruzione della centrale è prevista in un'area classificata nel P.R.G. vigente come "20na DI Artigianale ed Industriale Esistente e di Completamento", così come disciplinato dall'art. 24 dalle norme tecniche di attuazione.
L’Amministrazione Comunale nella suddetta nota chiede di riesaminare la collocazione della Centrale prevista a Casei Gerola dal Programma Energetico Regionale in quanto sono in fase di ultimazione le Centrali di Voghera e Sannazzaro De' Burgundi situate a pochi chilometri dal territorio comunale.
L 'intervento risulta conforme al PRG vigente;

RILEVATO altresì:
• che la Regione Lombardia ha definito, successivamente alla riforma dell'art. 117 del Titolo V della Costituzione e dell'intervenuto inserimento dell'energia tra le materie di tipo concorrente, un quadro pro grammatico complessivo mediante l'adozione del Programma Energetico Regionale, approvato in data 21 marzo 2003 con dgr VV /12467,
• che relativamente al quadro programmatico, con particolare riferimento al suddetto Programma Energetico Regionale, la proposta progettuale non risponde ai criteri di priorità e di compatibilità a base dei sopravvenuti atti di programmazione in materia energetica,
• l'evidenza del fatto che il parere favorevole formulato con dgr 21.12.2001, n. VII/7590, non ha potuto tenere conto di quanto successivamente stabilito dalla strategia regionale in materia energetica e dovendosi segnalare come, in particolare, il Programma Energetico Regionale stabilisca di evitare le concentrazioni territoriali anche nelle macroaree meno inadeguate ad ospitare nuovi impianti

CONSIDERATO pertanto che a seguito della approvazione del Programma Energetico Regionale si è delineato il nuovo quadro pro grammatico energetico lombardo, rispetto al quale valutare e comparare, in accordo con le modifiche intervenute nel titolo V della Costituzione e con quanto definito nell' Accordo fra Stato e Regioni del 5 settembre 2002, le istanze d'autorizzazione di nuovi impianti di generazione d' energia elettrica;

AD UNANIMITÀ di voti, resi nel modi e termini di legge

DELIBERA

l. di evidenziare, come indicato nelle premesse, il mutato scenario programmatico regionale in materia di energia, sopravvenuto all’espressione del precedente parere reso al Ministero dell’Ambiente con deliberazione 21 dicembre 2001, n. VII/7590, che costituisce quadro di riferimento rispetto al quale verificare la coerenza dell'iniziativa proposta da Edison Termoelettrica S.p.a., riguardante il progetto di una " Centrale Termoelettrica cogenerativa a ciclo combinato da 760 Mwe alimentata a gas naturale" da ubicarsi in Comune di Casei Gerola (PV);
2. di esprimere parere negativo ai fini del successivo iter autorizzativo dell'impianto, stante che la proposta progettuale non risponde ai criteri di priorità e di compatibilità a base dei sopravvenuti atti di programmazione regionale in materia energetica;

3. di evidenziare che il progetto prevede la costruzione della Centrale in un'area classificata nel PRG vigente di Casei Gerola come “Zona D1 Artigianale ed Industriale” esistente e di completamento, coerentemente con il PRG medesimo.

IL SEGRETARIO
Maurizio Sala